01.05.2000 - comunicazioni

RISARCIMENTO DANNI CAGIONATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

RISARCIMENTO DANNI CAGIONATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RISARCIMENTO DANNI CAGIONATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La legge “Bassanini 1”, la n. 59 del 1997, stabilì che con decreto legislativo il Governo devolvesse al giudice amministrativo le cause relative al risarcimento del danno in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici.
Si trattò dell’affermazione di un principio pressochè innovativo nel nostro ordinamento : la risarcibilità del danno cagionato dalla pubblica amministrazione nell’esercizio delle sue funzioni.
La delega legislativa fu attuata dal Governo che con il decreto legislativo n. 80 del 1998, in materia di giurisdizione amministrativa, confermò la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia (art. 34).
Una statuizione fondamentale, contenuta nel provvedimento, all’articolo 35, è che in tali controversie al giudice spetta la disposizione del risarcimento del danno ingiusto anche attraverso la reintegrazione in forma specifica.
Questo fondamentale dettato normativo non ha tardato ad essere attuato da parte della giurisprudenza.
Per prima la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 500 del 1999, si è pronunciata sui criteri in base ai quali valutare anzitutto la ricorrenza del danno.
A tal fine il privato che sostenga di aver subito un danno dovrà dimostrare :
· l’inadempienza della pubblica amministrazione
· la conseguente perdita economica
· la diretta derivazione del danno dal comportamento della pubblica amministrazione senza concorso di colpa del creditore.
Una volta delineati i criteri di valutazione della ricorrenza del danno occorreva, poi, evidenziare quelli relativi alla quantificazione del medesimo tenendo in considerazione che il legislatore aveva addirittura parlato del risarcimento in forma specifica.
Non sono tardate le prime sentenze dei giudici di merito che, pur riferendosi a fattispecie differenti, permettono di individuare la logica della quantificazione del danno.
Tali sentenze hanno fatto ricorso ai criteri generali del diritto privato in materia : ci preme tra l’altro sottolineare che in una di esse, relativamente alla risarcibilità in forma specifica, il giudice ipotizza l’eventualità di conferire per sentenza ad una zona del piano regolatore generale una destinazione prima negatale.
Si richiama l’attenzione sull’importanza di queste pronuncie che non lasciano sulla carta le previsioni legislative e che anzi le mettono in pratica cercando finalmente di stabilire un equilibrio tra pubblica amministrazione e privati attraverso strumenti che assicurano una reale tutela a questi ultimi stimolando la prima all’assolvimento delle proprie funzioni.


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