01.10.2000 - sicurezza

PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO – NUOVE DISPOSIZIONI – DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N° 262

PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO – NUOVE DISPOSIZIONI – DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N° 262 PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO – NUOVE DISPOSIZIONI – DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N° 262
La Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2000 ha pubblicato il testo del Decreto Legislativo n. 262 del 18 agosto 2000 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 345 in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell’art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128”. Il provvedimento contiene disposizioni integrative e correttive del D.lvo 345/99, i cui contenuti sono stati illustrati con la nota suppl. n. 2 al Not. mensile n. 10/99 e nel Notiziario 2/2000 alla pagina 118. Nel far riserva di pubblicare sul prossimo numero del Notiziario mensile il testo del D.lvo in parola si evidenziano, qui di seguito, i punti di più diretto interesse.
Limite di esposizione al rumore
L’art. 3 del decreto legislativo in esame ha innalzato da 80 a 90 decibel il limite di esposizione media giornaliera al rumore per gli adolescenti. Pertanto a seguito di tale modifica il divieto di adibire i giovani a mansioni comportanti rischi da rumore trova applicazione a partire dalla nuova soglia di 90 decibel in luogo della previgente di 80.
Lavorazioni che espongono ad una rumorosità superiore ad 80 decibel
Nel caso di esposizione media giornaliera superiore ad 80 decibel ed entro il precitato limite di 90 decibel, il provvedimento detta disposizioni cui i datori di lavoro si devono attenere e precisamente:
– il datore di lavoro, fermo l’obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore, è tenuto a fornire ai giovani i mezzi individuali di protezione dell’udito, nonché un adeguata formazione sull’uso degli stessi;
– il datore di lavoro deve imporre ai lavoratori l’utilizzo dei mezzi di protezione forniti.
– Il datore di lavoro deve attenersi ad apposite norme in materia di controllo sanitario delle quali si riferisce nello specifico capitolo.
Controlli sanitari
Viene confermato che gli adolescenti, prima di essere ammessi al lavoro, devono essere sottoposti a visita medica preventiva volta ad accertare la loro idoneità a svolgere l’attività cui sono destinati. La verifica della precitata idoneità dell’adolescente deve inoltre essere effettuata ad intervalli non superiori all’anno. Per gli adolescenti adibiti ad attività soggette a sorveglianza sanitaria la visita medica di idoneità è effettuata dal medico competente, negli altri casi da un medico del Servizio Sanitario Nazionale. 
Norme particolari sono state introdotte in merito ai controlli sanitari degli adolescenti la cui esposizione media giornaliera al rumore è compresa tra gli 80 e 90 decibel, limite quest’ultimo oltre il quale come già precisato scatta il divieto di adibire al lavoro i giovani. In particolare il controllo sanitario  avrà periodicità biennale se l’esposizione personale al rumore è compresa tra 80 e 85 decibel, mentre avrà cadenza annuale se l’esposizione personale al rumore è compresa tra 85 e 90 decibel.
Lavorazioni di cui all’All.1 della legge 977/67 che possono essere svolte per motivi didattici e di formazione professionale
Il nuovo art.6 della legge 977/1967 come riformulato dal D.lvo 262/2000, prevede che gli adolescenti possono essere adibiti alle attività vietate, indicate nell’Allegato 1 (cfr. nota suppl. n. 2 al Not. n. 10/1999), per indispensabili motivi didattici o di formazione, e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa. La formazione, nei confronti dell’apprendista, può essere svolta in aula, in laboratori formativi, oppure in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro, purchè sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Viene infine previsto che la deroga a svolgere le attività vietate per i motivi didattici o di formazione professionale dell’apprendista deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro previo parere dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
Viene infine precisato che il divieto di adibire i minori alle attività di cui al citato All.1 non si riferisce all’attività nel suo complesso ma solo alle specifiche fasi del processo produttivo e pertanto il divieto non opera in riferimento alle ulteriori fasi del processo produttivo che non siano specificatamente descritte nello stesso Allegato.
Entrata in vigore
Il decreto legislativo 262/2000 è in vigore dal 21 ottobre 2000.


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