PRECISAZIONI SUI CODICI TRIBUTO DEL NUOVO MOD. F24
PRECISAZIONI SUI CODICI TRIBUTO DEL NUOVO PRECISAZIONI SUI CODICI TRIBUTO DEL NUOVO
MOD. F24
(Ministero finanze, Ris. 24/5/00, n. 69/E)
Il Ministero delle finanze ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle avvertenze del nuovo modello F24 e, con l’occasione, ha riepilogato le informazioni sui codici tributo sostituiti, soppressi e di nuova istituzione (D.M. 31 marzo 2000 e Circ. n. 83/E ).
Periodo d’imposta
I soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare devono indicare nella colonna “anno di riferimento” dello stesso modello F24:
– il primo dei due anni solari interessati, in corrispondenza dei codici tributo dei saldi e degli acconti;
– l’anno solare cui si riferisce il versamento, in corrispondenza dei codici tributo delle ritenute alla fonte e dell’IVA periodica.
Procedure conciliative
Per l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale e la definizione agevolata, ferma restando l’utilizzazione del nuovo modello F24, i nuovi codici tributo (elencati nella circolare) devono essere impiegati esclusivamente con riferimento agli atti impositivi recanti il “codice atto”, e non, invece, per quelli che, predisposti antecedentemente al 1° maggio 2000, sono privi di tale indicazione. Per questi ultimi, quindi, i contribuenti che aderiscono a questi istituti conciliativi:
– devono continuare a utilizzare i vecchi codici tributo, che fino al 30 aprile venivano usati con il modello F23 o con il “vecchio” modello F24;
– nel nuovo modello F24 devono riempire lo spazio “codice ufficio”, ma non quello “codice atto”.
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