LAVORI PUBBLICI – SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE RELATIVO AI BANDI DI GARA PUBBLICATI DAL 1 MARZO 2000
LAVORI PUBBLICI – SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE RELATIVO AI BANDI DI GARA PUBBLICATI DAL 1 MARZO 2000 LAVORI PUBBLICI – SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE RELATIVO AI BANDI DI GARA PUBBLICATI DAL 1 MARZO 2000
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 2000 – Supplemento Ordinario n. 35/L – è stato pubblicato, quale D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000, il “Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”. In esso vengono definite le regole del nuovo sistema di qualificazione delle imprese di costruzione che prescinde totalmente dal vecchia iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori, ora soppresso.
Il provvedimento è entrato in vigore il 1° marzo 2000, dopo la mancata conversione in legge del D.L. 30.12.1999, n. 502, scaduto per decorrenza dei termini il 28 febbraio u.s.. A questo riguardo, si fa presente che la sanatoria degli effetti del D.L. non convertito potrebbe aver luogo nell’ambito dell’iter approvativo del d.d.l. n. 4339.
Nel regolamento è stato previsto un “periodo transitorio”, diversificato nel tempo, per il quale vengono dettati i requisiti che le imprese devono ogni volta dichiarare di possedere per partecipare ad una gara. Secondo i meccanismi già sinora vigenti l’amministrazione appaltante verificherà la sussistenza dei requisiti sulla base di quanto dichiarato da ciascuna impresa; provvederà poi, in sede di gara, a sorteggiare il 10% delle imprese ammesse cui chiedere, come pure all’aggiudicatario ed al secondo concorrente, la produzione della relativa documentazione.
Con la presente nota si intende fornire una prima, e per quanto possibile concisa, indicazione contenente le informazioni necessarie per partecipare nell’immediato futuro agli appalti pubblici. Per quanto riguarda tutte le tematiche connesse alle attestazioni che le SOA (Società Organismi di Attestazione) rilasceranno dopo il loro accreditamento, pertanto non immediatamente, si rinvia alla ampia ed articolata circolare elaborata dall’ANCE e riprodotta integralmente sul Notiziario n. 3/2000 di prossima spedizione. Nella medesima circolare saranno ugualmente illustrati i requisiti richiesti in termini diversi per la partecipazione agli appalti pubblici dopo il 31 dicembre 2000 e fino a tutto il 2001. Sulla stessa rivista è stato pubblicato il testo del D.P.R. 34/2000 e la prima circolare ministeriale di commento.
I REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
AGLI APPALTI PUBBLICI
Il Regolamento specifica che per la partecipazione agli appalti dovranno sempre essere dimostrati due tipologie di requisiti.
I primi sono i requisiti generali:
sempre identici indipendentemente dalla tipologia e dall’entità del lavoro cui si partecipa, sono autodichiarati in sede di domanda di partecipazione, ovvero di offerta, nel caso di asta pubblica. Si tratta di requisiti sostanzialmente analoghi a quelli attualmente richiesti dalle direttive comunitarie per la partecipazione alle gare di appalto (inesistenza di sentenze definitive di condanna per reati che incidono sulla moralità professionale; insussistenza di fallimento o procedura concorsuale in corso; regolarità contributiva e regolarità con il pagamento di imposte e tasse; assenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici; inesistenza di false dichiarazioni sul possesso di requisiti per l’ammissione agli appalti).
Ad essi si aggiungono, però, ulteriori requisiti, quali: l’inesistenza di violazione alle norme sulla sicurezza del lavoro; l’assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di “misure antimafia”; la cittadinanza italiana o di altro Stato della UE o la residenza in Italia per stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità; l’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
I secondi sono i requisiti di ordine speciale:
che il nuovo Regolamento diversifica a seconda di tre classi di importo degli appalti come appresso specificato.
1) lavori di importo pari o inferiore a lire 290.440.500 (150.000 Euro)
In questo ambito le regole non presentano sostanziali differenze rispetto al D.L. n. 502. Esse sono caratterizzate dal fatto che l’attestato SOA non sarà mai obbligatorio, nemmeno a far data dal gennaio 2002. Dunque, per questi appalti la qualificazione si svolgerà sempre direttamente in gara, ad opera dei committenti.
In particolare, i requisiti speciali richiesti per questa fascia sono i seguenti:
a) importo complessivo dei lavori eseguiti, direttamente, nel quinquennio: almeno pari all’importo del contratto da stipulare;
b) costo sostenuto nel quinquennio per il personale dipendente: almeno pari al 15% dell’importo complessivo dei lavori da affidare;
c) attrezzatura tecnica: adeguata ai lavori da eseguire.
2) lavori di importo superiore a lire 290.440.500, ma inferiore a lire 10.374.830.909 (5 milioni di DSP, ovvero Diritto Speciale di Prelievo, unità di misura usata nel caso di appalti pubblici a livello sovra-comunitario).
I requisiti speciali richiesti per questa fascia sono i seguenti:
a) consistenza della cifra di affari quinquennale in lavori: almeno pari a 1,75 volte l’importo dell’appalto da affidare;
b) importo complessivo dei lavori eseguiti nel quinquennio ricadenti nella categoria prevalente oggetto dell’appalto almeno pari al 40% dell’importo dell’appalto da affidare per gli appalti di importo fino a L. 6.776.945.000 (pari a 3.500.000 EURO); almeno pari al 60% dell’importo dell’appalto da affidare per gli appalti di importo superiore a L. 6.776.945.00 ed inferiore a L. 10.374.830.909 ;
c) entità del costo nel quinquennio del personale dipendente almeno pari al 15% dell’importo dei lavori da affidare, di cui almeno il 40% riferito al personale operaio; in alternativa, almeno pari al 10% dei lavori da affidare, di cui almeno l’80% riferito al personale tecnico laureato o diplomato;
d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica, calcolata nel quinquennio; gli ammortamenti ed i canoni di locazione finanziaria o di noleggio devono essere almeno pari a 1% dei lavori da affidare
3) lavori di importo pari o superiore a L. 10.374.830.909 (5 milioni di DSP)
I requisiti speciali richiesti per questa fascia sono i seguenti:
a) consistenza della cifra di affari quinquennale in lavori: almeno pari a 2,50 volte l’importo dell’appalto da affidare;
b) importo complessivo nel quinquennio dei lavori realizzati nella categoria prevalente oggetto dell’appalto: almeno pari al 60% dell’importo dell’appalto da affidare;
c) importi unitari di lavori realizzati nel quinquennio nella categoria prevalente, e più precisamente 1 lavoro almeno pari al 30% di quello dell’appalto da affidare, oppure somma di 2 lavori almeno pari al 40% di quello dell’appalto da affidare, oppure somma di 3 lavori almeno pari al 50% di quello dell’appalto da affidare.
Si precisa, altresì, che, qualora il concorrente sia una associazione temporanea di imprese o un consorzio, il singolo lavoro (ovvero ognuno dei due o dei tre lavori) deve essere stato eseguito integralmente da una qualsiasi delle imprese associate e non può essere oggetto di ulteriori frazionamenti tra gli associati ai fini del raggiungimento dei requisiti necessari per concorrere.
d) entità del costo nel quinquennio del personale dipendente almeno pari al 15% dell’importo del lavoro da affidare, di cui almeno il 40% riferito al personale operaio o, in alternativa, pari al 10% dell’importo del lavoro da affidare, di cui almeno l’80% riferito al personale tecnico laureato o diplomato;
e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica, calcolata nel quinquennio; gli ammortamenti ed i canoni di locazione finanziaria o di noleggio devono essere almeno pari a 1% dei lavori da affidare.
COMPROVA DEI REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE
Il Regolamento vieta alle stazioni appaltanti di richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti nel Regolamento stesso.
I requisiti devono essere dichiarati dai concorrenti in sede di gara, al momento della domanda di partecipazione, ovvero dell’offerta, e sono comprovati in sede di verifica a campione.
Permangono dubbi sulle possibili modalità di documentazione di alcuni requisiti. Cercando peraltro di delineare soluzioni pratiche cui attenersi si possono fornire le seguenti indicazioni.
A) Cifra d’affari in lavori
1) per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi stabili, con copie delle dichiarazioni annuali IVA o Modello Unico, corredate da ricevuta di presentazione. In particolare, occorre prendere in considerazione l’importo della voce “volume di affari”, decurtata dell’importo della voce “cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni”.
2) Per le società di capitali e le società cooperative il requisito è comprovato con la presentazione di copia dei bilanci annuali riclassificati in base alle norme del codice civile (artt. 2324 e seguenti), che hanno recepito le direttive europee, corredato dalla nota che ne attesti l’avvenuto deposito. In particolare, la cifra di affari è pari all’importo indicato alla voce “valore della produzione” del conto economico.
B) Lavori eseguiti
Il periodo di riferimento, tanto per i lavori in categoria, quanto per i lavori singoli, è individuato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, salvo per i lavori di dighe, impianti per la produzione di energia elettrica ed impianti per la trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica, per i quali è prevista una specifica normativa.
Per quanto riguarda, invece, categoria ed importo dei lavori eseguiti, si ricorda che per i lavori eseguiti per committenti pubblici o comunque tenuti al rispetto della legge quadro l’importo è costituito dalla somma contabilizzata. L’attribuzione della categoria viene effettuata con riferimento alla categoria prevalente richiesta nel bando di gara.
Per i lavori eseguiti per conto di committenti privati, l’importo e la categoria sono desunti dal contratto. L’intero importo del contratto viene valutato nella categoria prevalente.
Per i lavori eseguiti in proprio l’importo viene calcolato facendo riferimento a parametri fisici valutati sulla base di indici ufficiali. Particolari criteri sono indicati nel caso di edilizia abitativa (art. 25, comma 4).
La documentazione a comprova del requisito, è costituita da:
per i lavori eseguiti per committenti pubblici: dal certificato di esecuzione rilasciato dal committente e, per esso, dal responsabile del procedimento, in conformità allo schema allegato al Regolamento (e perciò riprodotto sul Notiziario 3/2000), attinente, tra l’altro, al buon esito dei lavori stessi. Per i lavori su beni culturali e ambientali occorre anche una specifica attestazione di buon esito della Autorità preposta alla tutela del bene (di regola, la Soprintendenza). Con una disposizione di carattere generale, il Regolamento fa salvi, in ogni caso, i certificati rilasciati prima della sua entrata in vigore.
Per i lavori eseguiti per conto di committenti privati e per i lavori in proprio la documentazione è costituita da dichiarazioni corredate da:
– concessione edilizia (ove richiesta) con allegata copia autentica del progetto approvato;
– copia del contratto stipulato (ovviamente solo nel caso di lavori su committenza; se non sia stato stipulato formale contratto di appalto, si ritiene che possano essere prodotti altri atti e documenti attestanti la volontà negoziale, quali lettere di commessa o buoni d’ordine);
– copia delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti;
– copia del certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori, ossia una attestazione che i lavori sono stati realizzati (non necessariamente ultimati) regolarmente e con buon esito, sul modello di quanto previsto per i lavori pubblici.
C) Attrezzatura tecnica
Consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico in proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio; almeno la metà del valore minimo richiesto (1% dell’importo dei lavori da affidare) deve essere costituito dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria;
L’ammortamento è comprovato:
dalle ditte individuali e società di persone: con la dichiarazione dei redditi (rispettivamente modello 740 e modello 750, ovvero Modello Unico).
In particolare, il dato relativo all’ammortamento è rilevabile, a seconda dei modelli di dichiarazione, dal prospetto di determinazione del reddito ai fini IRPEF, o dal prospetto dei dati di bilancio, ovvero dal prospetto dei dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri e degli studi di settore.
La documentazione deve essere accompagnata da una autocertificazione (si presume in carta libera con copia di documento di identità) del legale rappresentante dalla quale risulti la quota dell’importo di ammortamenti sopra indicato riferibile all’attrezzatura tecnica, della quale dovranno essere fornite anche le essenziali indicazioni identificative.
Qualora dalla dichiarazione dei redditi non risultino dati relativi agli ammortamenti, la comprova sarà fornita mediante autocertificazione corredata da copia del libro dei beni ammortizzabili, vidimato.
dalle società di capitali, consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili: con i bilanci, corredati da nota di deposito.
In particolare, occorre fare riferimento alla voce del conto economico “ammortamento delle immobilizzazioni materiali”. La quota relativa all’attrezzatura tecnica potrà essere individuata attraverso il “prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni per voce” risultante nella nota integrativa di cui all’art. 2427 cod. civ..
Qualora la nota integrativa non contenga tale voce, la quota relativa alle attrezzature è attestata mediante autocertificazione del legale rappresentante (si presume in carta libera con copia di documento di identità), verificabile dalla stazione appaltante mediante richiesta di copia del libro dei beni ammortizzabili, vidimato. In ogni caso l’autocertificazione dovrà contenere le essenziali indicazioni identificative dei beni.
I canoni di locazione finanziaria e di noleggio sono comprovati:
mediante i relativi contratti, sia in ordine al loro ammontare, che in ordine alla loro temporizzazione.
Qualora non venga raggiunta la percentuale richiesta vi è la possibilità di far riferimento in parte a beni già ammortizzati.
D) Costo del personale
a) per le imprese individuali e le società di persone il valore è rilevabile, a seconda dei modelli di dichiarazione utilizzati, nel “prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF”, o nel “prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo”, ovvero nel “prospetto dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri e degli studi di settore”.
In mancanza di tali dati nella dichiarazione, la comprova del costo complessivo è data da autocertificazione (si presume in carta libera con copia di documento di identità) del legale rappresentante, corredata da documentazione INPS. Anche la ripartizione del costo tra personale operaio o personale tecnico laureato o diplomato è comprovata da autocertificazione da cui risulti il numero medio di dipendenti, diviso per categorie.
Ai fini della determinazione del costo del personale vanno considerati i seguenti elementi: per le imprese artigiane: la retribuzione del titolare; per le imprese individuali e le società di persone: il valore della retribuzione del titolare e dei soci, pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
b) per le società di capitali, consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili il costo complessivo del personale è comprovato con i bilanci e relativa nota di deposito. Il dato risulta dalla voce “costi per il personale” del conto economico.
La ripartizione del costo tra personale operaio o personale tecnico laureato o diplomato risulta dalla nota integrativa (punto 15), laddove è indicato il numero medio dei dipendenti ripartito per categorie e da autocertificazione del legale rappresentante sulla consistenza dell’organico.
Secondo la circolare ministeriale la autocertificazione circa la consistenza dell’organico è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante, mediante richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o Cassa Edile.
PERIODO DOCUMENTABILE
Come già detto, tutti i requisiti sono riferiti al quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara.
Tuttavia poiché i requisiti relativi alla cifra di affari, attrezzature e costo del personale debbono essere dimostrati con i bilanci depositati o documentazione fiscale, aventi delle scadenze temporali fissate per legge, occorrerà tener conto dei periodi in cui tali documenti sono effettivamente utilizzabili, con la conseguenza che il quinquennio documentabile non sarà esattamente corrispondente a quello antecedente al bando di gara e cioè nell’immediato sarà individuabile nel periodo 1994-1998.
Tale situazione non si verifica per i requisiti dimostrabili con altri documenti la cui esistenza non è condizionata da particolari scadenze. Ciò vale in particolare per i certificati dei lavori eseguiti.
LA QUALIFICAZIONE E I LAVORI ESEGUITI IN SUBAPPALTO
Si ricorda che, ai soli specifici fini della qualificazione, vale ancora la regola del passato, per cui l’appaltatore principale può utilizzare per la qualificazione solo una parte dei lavori subappaltati.
In particolare, l’impresa aggiudicataria dei lavori può utilizzare il 100% dell’importo dei lavori appaltati soltanto se l’importo di quelli subappaltati non superi il 40% (ridotto al 30% per i lavori di finiture in materiali lignei, plastici, metallici, vetrosi, di natura edile, di natura tecnica, barriere stradali, demolizioni, pavimentazioni). Ove dette percentuali siano superate, l’importo complessivo dei lavori utilizzabile dall’impresa aggiudicataria viene decurtato della quota eccedente le percentuali anzidette, con l’eccezione dei lavori su immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali che possono essere utilizzati ai fini della qualificazione solo ed esclusivamente dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti
L’impresa subappaltatrice può utilizzare, invece, l’importo pieno delle lavorazioni da essa eseguite.
LE REGOLE PER REDIGERE I BANDI DI GARA
Per redigere i bandi di gara, le nuove regole disposte espressamente dal Regolamento sono solo tre. Occorre, in particolare, indicare:
a) l’importo complessivo dell’opera;
b) la categoria prevalente e la relativa classifica, secondo le nuove categorie e classifiche: la categoria prevalente è quella di importo più elevato rispetto a ciascuna di quelle costituenti l’intervento;
c) tutte le restanti lavorazioni, diverse dalla categoria prevalente, aventi singolo importo superiore al 10% del totale, ovvero superiore a 150.000 Euro (lire 290.440.500), che sono sempre e comunque sia scorporabili sia subappaltabili.
L’individuazione delle “categorie diverse dalla categoria prevalente” è definita in relazione alla parte dell’opera, come sopra quantitativamente caratterizzata, che trovi autonoma considerazione tra le categorie di cui all’allegato A del Regolamento.
Va sottolineato come il soggetto qualificato per la sola categoria prevalente sia abilitato ad eseguire direttamente tutte le lavorazioni di importo inferiore ai limiti quantitativi prestabiliti, qualunque sia la categoria di appartenenza di queste ultime (salvo i casi in cui è necessaria una specifica qualificazione, resa indispensabile da altre norme particolari, es: L.46/90).
Viceversa è insufficiente la qualificazione nella sola categoria prevalente per eseguire direttamente anche, oltre i limiti sopra ricordati al punto c), le lavorazioni a “qualificazione obbligatoria” (quasi tutte, con l’eccezione di: lavori di finiture in materiali lignei, plastici, metallici, vetrosi, di natura edile, di natura tecnica, barriere stradali, demolizioni, pavimentazioni).
Tali lavorazioni dovranno pertanto essere eseguite da soggetti qualificati, in regime di associazione temporanea o di subappalto.
I REQUISITI DELLE IMPRESE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
Ai fini della determinazione dei requisiti delle imprese riunite, rimane valida la normativa previgente sulle associazioni temporanee di tipo orizzontale e verticale.
Più precisamente:
– nel caso di associazioni temporanee di tipo orizzontale, si riconfermano i valori minimi del 40% e 10% dei requisiti che debbono possedere rispettivamente la capogruppo e ciascuna mandante, fermo restando che, comunque, l’associazione deve coprire la totalità dei valori richiesti per i requisiti;
– nel caso di associazioni temporanee di tipo verticale si ribadisce che i requisiti prescritti per l’impresa singola debbono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente e dalle mandanti nelle categorie scorporate per i corrispondente singoli importi.
– rimane la possibilità di partecipazione alle A.T.I. delle cosiddette imprese “cooptate”.
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