INCENTIVI INDUSTRIALI – LEGGI 341/1995 E 488/1992
INCENTIVI INDUSTRIALI – LEGGI 341/1995 E 488/1992 INCENTIVI INDUSTRIALI – LEGGI 341/1995 E 488/1992
Incentivi automatici – Legge 341/1995
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2000 è stata pubblicata la Deliberazione 15 febbraio 2000 del CIPE che prevede l’estensione delle agevolazioni in forma automatica nelle aree depresse al settore delle costruzioni (sezione F della classificazione delle attività economiche ISTAT), ai sensi della Legge 341/1995 così come modificata dall’art. 8 Legge 266/1997.
La Deliberazione prevede alcune integrazioni alla disciplina degli incentivi automatici, contenuta nella Deliberazione 18 dicembre 1997 del CIPE, in particolare per quanto riguarda la tipologia degli investimenti ammissibili.
E’ stata infatti ampliata la tipologia di spese ammissibili ricomprendendo, tra le altre, le spese per l’acquisto di servizi finalizzati all’acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell’impresa, secondo le normative UNI EN ISO 9000.
Le spese per la certificazione, inoltre, vengono riconosciute anche indipendentemente dall’effettuazione di altri investimenti produttivi, nel limite massimo del 5% dell’ultimo fatturato utile relativo alle attività produttive dell’impresa richiedente e, in ogni caso, l’agevolazione non potrà superare i 30 milioni. La fruizione dell’agevolazione è subordinata all’avvenuto rilascio della prevista certificazione.
La Deliberazione prevede, inoltre, per i beni per i quali non sia previsto l’impianto e l’utilizzo stabile in una unità locale dell’impresa beneficiaria, che tali beni possano circolare nell’ambito del territorio di un’unica regione, applicando la più bassa delle misure percentuali di agevolazione applicabile al territorio regionale interessato.
Le modifiche previste, alle quali dovrà seguire una circolare operativa, si applicheranno a partire dalla prossima riapertura dei termini delle agevolazioni della Legge 341/1995. Si ricorda che tali incentivi sono stati delegati alle Regioni e quindi i prossimi bandi, dopo il 1° luglio 2000, rientrano nella competenza di ciascuna regione.
Incentivi industriali – Legge 488/1992
Con riguardo alla Legge 488/1992 il Ministero dell’Industria ha predisposto il decreto 8 maggio 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2000 nel quale vengono fissati i limiti di ammissibilità alle agevolazioni in favore delle imprese operanti nel settore delle costruzioni.
Il decreto, di cui si riassumono i principali contenuti, prevede nell’ambito dei programmi promossi da imprese operanti nel settore delle costruzioni, fermo restando che non sono agevolabili i mezzi di trasporto, quanto segue:
– i beni che non sono utilizzati stabilmente nell’ambito di una unità produttiva ubicata in una delle aree depresse per il periodo di cinque anni, sono ammessi alle agevolazioni subordinatamente all’impegno del legale rappresentante dell’impresa di utilizzo di tali beni nell’ambito dei cantieri dell’impresa ubicati nella aree agevolabili di un’unica regione;
– l’ubicazione dei singoli beni agevolati deve risultare da uno specifico registro aggiornato;
– l’impresa deve indicare sulla domanda in quale regione intende operare per il suddetto periodo e deve essere titolare di una sede operativa in dette aree risultante dal certificato di iscrizione al registro delle imprese;
– il programma da agevolare viene inserito nella graduatoria relativa alle attività estrattive, manifatturiere e di servizi di detta regione e concorre all’attribuzione delle relative risorse, a fronte di un contributo calcolato sulla base dell’aliquota minima prevista nella regione medesima per la dimensione dell’impresa;
– i livelli occupazionali utili per la determinazione dell’indicatore sono rilevati con riferimento ai predetti cantieri;
– l’impresa deve tenere presso la sede operativa il suddetto registro relativo ai beni agevolati ed i libri matricola relativi a ciascun cantiere dai quali si evincano i livelli occupazionali per ciascun mese e ciascun cantiere.
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