IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRATTI DI AFFITTO TRANSITORI
IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRATTI DI AFFITTO “TRANSITORI” IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRATTI DI AFFITTO “TRANSITORI”
(Dir. Reg. Entrate Lombardia, Circ. 12 aprile 2000, n. 14)
La Direzione regionale delle entrate della Lombardia ha chiarito che il trattamento fiscale agevolato previsto dalla nuova disciplina dei contratti di locazione di immobili urbani adibiti a uso abitativo, consistente nell’applicazione dell’imposta proporzionale di registro sul 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito nei contratti stessi anziché sull’intero (art. 8, legge n. 431/1998), vale per:
– i contratti-tipo predisposti sulla base di quanto stabilito in appositi accordi, definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
– i contratti destinati a soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari, se conformi ai contratti-tipo definiti dagli accordi tra comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d’intesa con i comuni limitrofi, con la partecipazione delle organizzazioni della proprietà edilizia, delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei conduttori, delle aziende per il diritto allo studio e delle associazioni degli studenti;
– stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio.
Esclusione
Al di fuori delle ipotesi relative alle abitazioni di studenti universitari e di contratti con gli enti locali, la riduzione della base imponibile non si applica a nessun altro contratto di locazione volto a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria.
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