01.12.2000 - tributi

FINANZIARIA 2000 – COLLEGATO FISCALE

FINANZIARIA 2000 – COLLEGATO FISCALE FINANZIARIA 2000 – COLLEGATO FISCALE
(L. 21/11/00, n.342, G.U. 25/11/00, n.276, Suppl. Ord. n. 194)

Il collegato fiscale alla legge Finanziaria 2000 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276, Supplemento Ordinario n.194, del 25 novembre ed entrerà in vigore il prossimo 10 dicembre.
Si riporta di seguito una breve analisi delle principali novità fiscali di interesse per la categoria.

A) Redditi di impresa. Agevolazioni fiscali per investimenti in beni strumentali. (Articolo 3)
La legge n. 133 del 1999 (c.d. Visco), ha introdotto un’agevolazione a carattere temporaneo, per l’anno di imposta 1999-2000, a favore delle imprese che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi e al contempo incrementano il patrimonio netto attraverso accantonamenti di utili a riserva o conferimenti in denaro. Condizione necessaria è che sussista un utile di impresa nel periodo di imposta 1999 o 2000. Tale agevolazione consiste nella riduzione dell’aliquota di imposta (IRPEF o IRPEG) al 19% (anziché il 37% per IRPEG o l’aliquota progressiva IRPEF ordinariamente applicabile).
La disciplina, in taluni casi, comporta limitazioni applicative, in quanto l’impresa può beneficiare dell’agevolazione solo se nello stesso anno vengono posti in essere i due presupposti oggettivi, ossia un conferimento in denaro o un accantonamento di utili a fronte di un acquisto di beni strumentali.
Tale limitazione viene ora eliminata. Il nuovo testo dispone, infatti, che per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in detto periodo (c.d. biennalizzazione della legge Visco).
Per ciò che concerne i beni suscettibili di formare oggetto di investimento agevolato, è stata rimossa la condizione che prevedeva l’utilizzo diretto da parte dell’impresa. Infatti, la norma attuale richiede semplicemente che gli immobili devono essere utilizzati dal possessore per l’esercizio della propria impresa. Ulteriore novità è l’allargamento delle categorie catastali previste: accanto agli opifici (D/1), vengono compresi, alberghi e pensioni (D/2), teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (D/3) e fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni (D/8).
Il nuovo testo prevede inoltre una norma a carattere anti-elusivo, prevedendo una rideterminazione del reddito assoggettato all’applicazione dell’aliquota del 19%, quando i beni oggetto degli investimenti vengono:
– ceduti a terzi;
– destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore;
– assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
– destinati a strutture situate all’estero.
Tali accadimenti devono comunque avere manifestazione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono effettuati, o, se il patrimonio netto è attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all’imprenditore, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili sono eseguiti.
La rideterminazione del reddito avviene assumendo:
a) l’importo degli investimenti ridotto della differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta per l’effettuazione degli investimenti;
b) l’ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni e l’importo dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo d’imposta.
La maggiore imposta è liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui i beni sono alienati o il patrimonio netto è attribuito ed è versata nel termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo.
B) Modifiche alla disciplina delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di ristrutturazione aziendale. (Articolo 6)
L’articolo opera modifiche ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 18 dicembre 1997, n.467, rispettivamente riguardanti il riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni e disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell’articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
In particolare, le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni e determinate secondo i criteri previsti dall’articolo 54 del T.U.I.R., possono essere assoggettate ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l’aliquota del 19 per cento. Tale disposizione non si applica alle plusvalenze realizzate nei casi previsti dall’articolo 125 del medesimo testo unico, recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi delle imprese fallite o in liquidazione coatta.
La riduzione di 8 punti percentuali, dal 27 al 19 per cento, dell’aliquota dell’imposta sostituiva applicabile alle plusvalenze di cui sopra, riconduce la tassazione delle imprese ad un sistema complessivamente più omogeneo, caratterizzato, in linea di massima, da due sole aliquote: una ordinaria del 37% e l’altra del 19%.
Per quanto concerne la disciplina del versamento dell’imposta sostituiva, questo deve avvenire in un’unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione. Gli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva possono essere compensati con i crediti di imposta ovvero con le eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative a periodi di imposta precedenti o da quelle entro il cui termine di presentazione devono essere effettuati i versamenti dei predetti importi. Il pagamento dell’imposta sostitutiva non dà diritto al rimborso delle imposte sui redditi eventualmente già assolte.
Le disposizioni di tale norma si applicano alle cessioni, alle permute ed ai conferimenti posti in essere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e alle fusioni e scissioni perfezionate a partire dal medesimo  periodo di imposta, cioè si applica per l’esercizio 2000, se il periodo di imposta coincide con l’anno solare.
In ultimo, le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute da soggetti che hanno effettuato tali operazioni o quelle relative a fusioni, scissioni, conferimenti di aziende o di complessi aziendali, permute e conferimenti di azioni o quote (art. 1 D.Lgs. 544/92), in regime di neutralità fiscale si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
C) Rivalutazione dei beni delle imprese. (Articoli 10 -16)
Viene introdotta una disciplina agevolativa per la rivalutazione facoltativa dei beni dell’impresa, subordinata al pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche, giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive, da calcolare sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio e con possibilità di rateizzazione in quote costanti fino a 3 anni. La misura è del 19% in relazione ai beni ammortizzabili, e 15% per quelli non ammortizzabili. La decorrenza è dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
I soggetti che possono eseguire la rivalutazione sono le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, le aziende speciali e quelle municipalizzate, le società di mutua assicurazione e gli altri enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali residenti nel territorio dello Stato, nonché gli imprenditori individuali, le società di persone e gli enti pubblici e privati non commerciali residenti, oltre che le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Per quanto concerne la tipologia di beni rivalutabili, la rivalutazione attiene tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, si intendono a tal fine compresi in due categorie distinte gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri. Sono espressamente esclusi i beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa, tra i quali vi rientrano gli immobili costruiti per la vendita dalle imprese edili. Inoltre, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o nel rendiconto successivo all’esercizio conclusosi al 31/12/1999 ed essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Il nuovo testo prevede anche norme finalizzate ad evitare possibili forme di sopravvalutazione del patrimonio, in una logica di tutela del mercato, disponendo che, a seguito di tale operazione, il valore dei beni oggetto di rivalutazione non può essere superiore a quello effettivamente attribuibile con riguardo alla consistenza, alla capacità produttiva, all’effettiva possibilità economica di utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.
Per ciò che concerne la pubblicità dell’operazione, gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che questa non eccede i limiti di cui sopra. Inoltre devono specificare nell’inventario relativo all’esercizio in cui la rivalutazione è effettuata, il prezzo di costo originariamente sostenuto per l’acquisizione del bene rivalutato ed i successivi incrementi di valore dovuti all’operazione in questione.
La contabilizzazione della rivalutazione avviene imputando il maggior valore ad una riserva di capitale speciale con vincolo di destinazione ed utilizzazione.
È infine prevista l’emanazione di un regolamento del Ministero delle Finanze per dettare le modalità di attuazione di tali disposizioni.
D) Redditi di collaborazione coordinata e continuativa. (Articolo 34)
Le modifiche normative proposte considerano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa come quei rapporti caratterizzati da:
1. identificazione dell’oggetto nella prestazione di attività a favore di un determinato soggetto;
2. inesistenza del vincolo di subordinazione;
3. presenza di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati;
4. corresponsione di una retribuzione periodica prestabilita.
Tali rapporti comprendono:
– uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
– collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
– partecipazione a collegi e commissioni;
– tutti gli altri rapporti di collaborazione che rispettano le caratteristiche sopra elencate.
In tal modo, viene unificata la nozione fiscale di collaborazione coordinata e continuativa con quella giuslavoristica. I redditi erogati in relazione ai rapporti di collaborazione sono qualificati fiscalmente “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” e non più quali “altri redditi di lavoro autonomo”.
Conseguentemente, la determinazione del reddito è identica a quella dei redditi di lavoro dipendente e, pertanto, ai collaboratori non compete più la deduzione forfetaria del 5% (6% fino ad un certo ammontare), bensì tutte le esclusioni della formazione della base imponibile riconosciute ai lavoratori dipendenti e il valore dei compensi in natura è determinato con le stesse regole previste per i lavoratori dipendenti. Inoltre, sarà possibile riconoscere il regime di tassazione separata per gli eventuali emolumenti arretrati relativi a compensi di collaborazione coordinata e continuativa, oggi, invece, sempre soggetti a tassazione ordinaria. Ai collaboratori sarà riconosciuta la detrazione prevista per i redditi di lavoro dipendente e gli stessi possono fruire pure della speciale detrazione prevista per i rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all’anno.
Con il nuovo regime di tassazione i collaboratori subiranno all’atto dei pagamenti l’aliquota corrispondente allo scaglione in cui si colloca il reddito e, al termine del periodo di imposta, avranno subito il prelievo corretto rispetto ai compensi percepiti, così non risulteranno mai a credito e in assenza di altri redditi, non saranno più obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi.
L’entrata in vigore della nuova disciplina è prevista a partire dai compensi percepiti nel periodo d’imposta 2001.
E) Redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero. (Articolo 36)
Con effetto dal 1° gennaio 2001 è previsto che il lavoro prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze.
La norma prevede, inoltre, che i soggetti adempienti agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all’estero nelle circostanza sopra indicata, debbano operare le relative ritenute ai fini fiscali. In tal maniera, i soggetti in questione, indipendentemente dalla materiale erogazione da parte loro dei redditi nei confronti dei lavoratori, sono tenuti ad effettuarne le ritenute.
F) Acquisizione di aree e di opere da parte dei comuni. (Articolo 51)
È prevista l’esclusione dall’IVA per le cessioni nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.
G) Tasse di concessioni governative e imposta di bollo. (Articolo 55)
È prevista l’emanazione, con appositi regolamenti ministeriali, delle nuove tariffe in materia di imposta di bollo e della tasse sulle concessioni governative.
Tali decreti del Ministro delle Finanze devono essere adottai entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Fino all’adozione dei suddetti regolamenti, restano fermi gli importi delle tasse sulle concessioni governative e dell’imposta di bollo fissati nei decreti del Ministro delle Finanze del 20 agosto 1992.
H) Agevolazione fiscale per l’accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. (Articolo 66)
La norma in questione si rivolge al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile. Le agevolazioni fiscali fanno riferimento a:
– trasferimenti di unità abitative non di lusso acquistate dai soggetti rientranti nelle categorie su indicate. In tal caso, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA o dell’imposta di registro del 4%, non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l’unità abitativa;
– mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale. Rimane concessa la detrazione dall’imposta sui redditi lorda, nella misura del 19% per un massimo di 7 milioni, calcolata su interessi passivi e relativi oneri accessori, unitamente a quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
I) Termine per il versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione e affitto di beni immobili. (Articolo 68)
L’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni (non più venti) mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
L) Imposta di successione donazione. (Articolo 69)
La norma introdotta rappresenta una vera e propria riforma in materia di imposte di successione e donazione, abbattendo drasticamente le aliquote al 4, 6, e 8%, a seconda del legame di parentela tra il de cuius e gli eredi, e prevedendo al tempo stesso la franchigia di 350 milioni.
In particolare la nuova proposta prevede:
– l’abolizione della tassazione globale del patrimonio del defunto (cd tassa sul morto);
– lo scaglione esente da imposta viene fissato a lire 350 milioni per ogni erede (di 1 miliardo per i minori e per i soggetti portatori di handicap);
– le aliquote dell’imposta, dapprima progressiva, vengono ridotte a 3 e si applicano in modo proporzionale: 4%, se i beneficiari sono il coniuge o i parenti in linea retta ; 6% se beneficiari sono altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta o collaterale sino al terzo grado ; 8% se i beneficiari siano altri soggetti (per le donazioni le aliquote sono 3% ; 5% e 7%);
– viene introdotta la possibilità di pagare le imposte con aliquota ridotta anche prima della morte (riduzione dell’1%);
– viene escluso dall’imposta il valore dell’avviamento delle aziende;
– è prevista l’inapplicabilità dell’imposta per le liberalità collegate a trasferimenti immobiliari o di aziende già soggetti all’imposta di registro o all’IVA;
– nel caso in cui, in sede di successione o di donazione, per il beneficiario ricorrono i requisiti per l’acquisto della prima casa, le imposte ipotecaria e catastale dovute per il trasferimento si applicano in misura fissa anziché proporzionale (250.000 ciascuna anziché 3% complessive);
– è prevista la definitiva abolizione dell’INVIM sulle donazioni e dell’imposta sostitutiva dell’INVIM per le successioni.
La riforma si applicherà a valere dal 1° luglio 2000, per quel che riguarda le successioni, e dal prossimo 1° gennaio per le donazioni.
M) Accertamento basato sugli studi di settore. (Articoli 70-72)
In materia di studi di settore, si disciplinano gli effetti di tale accertamento sull’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice. In particolare, gli uffici, ove sia notificato l’accertamento in base agli studi di settore, possono operare successive rettifiche delle categorie reddituali, diverse da quelle d’impresa o derivanti dall’esercizio di arti o professioni che hanno formato oggetto dell’accertamento, anche sulla base di elementi già conosciuti o conoscibili al momento in cui il menzionato accertamento è stato notificato.
Gli accertamenti dei predetti redditi possono essere effettuati solo se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, indipendentemente che il maggior reddito sia superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a 150 milioni di lire.
Analoga disciplina è prevista in caso di intervenuta definizione di accertamenti basati sui parametri relativi al periodo d’imposta 1998 e ai successivi, effettuabili nei confronti dei soggetti che esercitano attività per le quali non sono stati approvati gli studi di settore ovvero per le quali, pur essendo stato approvato lo studio di settore, ricorrano una o più cause di inapplicabilità previste nel decreto di approvazione dello studio stesso.
La disposizione introduce una deroga a carattere temporaneo che prevede l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore in sede di dichiarazione dei redditi, senza applicazione di sanzioni ed interessi, anche per il secondo periodo di imposta di applicazione degli studi di settore, come previsto per l’anno di imposta 1999. A regime si prevede invece la possibilità di operare l’adeguamento solo con riferimento al primo periodo di applicazione degli studi, ovvero per il periodo di revisione degli stessi.
Ciò al fine di tenere conto delle difficoltà incontrate dai contribuenti nel verificare la propria posizione rispetto alle risultanze degli studi tenuto conto del ritardo nella diffusione del software.
La disposizione consente ai contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore e i parametri anche di sanare l’eventuale mancata o errata comunicazione della variazione dei codici corrispondenti alle attività effettivamente esercitate indicando nel modello di dichiarazione dei redditi riguardante il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1999 i codici di attività relativi all’attività prevalente ed a quelle secondarie.
Tale indicazione produce gli stessi effetti della dichiarazione di variazione dell’attività ai fini IVA, ossia il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire 5 milioni, all’atto della presentazione del documento in questione. Non si applicano, inoltre, neanche per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei codici.
N) Attribuzione o modificazione delle rendite catastali. (Articolo 74)
La norma in trattazione introduce una disposizione di carattere generale valevole per tutte quelle imposte che hanno come presupposto applicativo il reddito dei fabbricati e quindi le sue modificazioni che nel corso del tempo possono determinarsi.
Rispetto alla vecchia normativa, viene ampliata la disposizione, sia con riferimento alla generalità dei tributi, eliminando quindi il riferimento alla sola ICI, sia con esclusione di qualsiasi effetto per le variazioni o attribuzioni di rendita non ancora attuate, rendendo quindi non dovuta la stessa imposta e non solo interessi e sanzioni.
Nel dettaglio, la disciplina assegna agli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati, efficacia con decorrenza dalla data in cui il contribuente ha avuto piena ed effettiva conoscenza del relativo avviso. Più precisamente, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti di cui sopra sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della partita. Tale notificazione è a cura dell’ufficio del territorio competente.
Per ciò che concerne gli atti a cui si applica la norma, vengono compresi:
– atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati;
– atti adottati entro il 31 dicembre 1999, che abbiano comportato l’attribuzione o la modificazione della rendita, ma ancora non siano stati recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali, né applicati nella liquidazione dei tributi da parte dei soggetti intestatari della partita;
– atti adottati ma non divenuti definitivi anche riferiti agli anni per i quali non sono decorsi i termini di prescrizione.
Per le somme pagate in nessun caso si fa luogo a rimborsi. Inoltre, gli interessi e le sanzioni dovute per effetto della nuova determinazione della rendita catastale non sono dovuti fino alla data in cui viene effettuata la comunicazione.
Per i fabbricati diversi da quelli aventi destinazione speciale (gruppo catastale D), non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.


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