01.03.2000 - tributi

DICHIARAZIONI – REGOLAMENTO SUI NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE

DICHIARAZIONI – REGOLAMENTO SUI NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI – REGOLAMENTO SUI NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE
(D.P.R. 14/10/99, n. 542)

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed entrerà in vigore il 3 marzo 2000, il regolamento che modifica le disposizioni sulla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP, dell’IVA e dei sostituti d’imposta, comprese le dichiarazioni IVA e IRAP in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (D.P.R. n. 322/1998).
Il decreto, che tra l’altro ha confermato le scadenze relative alle dichiarazioni già presentate nel corso del 1999, stabilisce i nuovi termini di trasmissione delle dichiarazioni e di versamento delle imposte; prevede la validità delle dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo; estende ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50 la facoltà di presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite un incaricato.

Dichiarazioni periodiche IVA
L’obbligo di presentare le dichiarazioni periodiche IVA decorre dal 1999 per i soggetti IRPEG e dal 2000 per le società di persone e associazioni equiparate e per le persone fisiche; queste ultime devono presentare la dichiarazione periodica a condizione che abbiano realizzato nell’anno precedente un volume d’affari superiore a cinquanta milioni di lire.
La liquidazione periodica dell’IVA e il relativo versamento devono essere effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.

Contribuenti minori
Questi contribuenti possono optare, comunicando la scelta nella prima dichiarazione annuale IVA o di inizio di attività, per l’annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari. Qualora l’imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo.
La liquidazione dell’imposta relativa al quarto trimestre è effettuata entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento. Il versamento annuale IVA deve essere effettuato entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a tale data.

Sostituti d’imposta
Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facoltà di scomputare l’eccedenza dai versamenti successivi, anche per categorie di reddito diverse da quelle per cui sono effettuate le ritenute .

Compensazioni e rimborsi
Il decreto disciplina, inoltre, la cessione delle eccedenze di imposta sul reddito delle persone giuridiche risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti a un gruppo e la compensazione tra crediti e debiti IVA risultanti dai prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di gruppo da parte degli enti e delle società controllanti.
Modifiche sono state apportate anche alla procedura per richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile IVA in relazione a periodi inferiori all’anno.

Note:
1. Art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998.
2. Art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998.
3. Art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 322/1998.
4. Art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.
5. Art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 322/1998.
6. E’ indicato il termine per la presentazione del modello, da parte del contribuente, all’intermediario abilitato per la successiva trasmissione all’Amministrazione finanziaria. Il modello può essere predisposto direttamente dal contribuente, ovvero dallo stesso intermediario incaricato della trasmissione, se si tratta di un professionista abilitato.
7. Art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.
8. Si tratta dei soggetti di cui all’art. 3, comma 2, 2 bis e 2 ter del D.P.R. n. 322/1998.
9. Si tratta di sportelli di banche convenzionate e Uffici postali abilitate (art. 3, comma 11, del D.P.R. n. 322/1998).
10. Il versamento può essere eseguito anche entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a tale data (art. 6, D.P.R. n. 542/1999).
11. Art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998.
12. Art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998.
13. Art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998. La trasmissione va eseguita entro un mese per casi particolari (art. 3, comma 7 bis e 7 ter, del D.P.R. n. 322/1998).
14. Art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 322/1998.
15. Art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.
16. Art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 322/1998.
17. E’ indicato il termine per la presentazione del modello, da parte del contribuente, all’intermediario abilitato per la successiva trasmissione all’Amministrazione finanziaria. Il modello può essere predisposto direttamente dal contribuente, ovvero dallo stesso intermediario incaricato della trasmissione, se si tratta di un professionista abilitato.
18. Art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 322/1998.
19. Art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.
20. Art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 322/1998.


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