CONCESSIONE AI LABORATORI PER PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
CONCESSIONE AI LABORATORI PER PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE CONCESSIONE AI LABORATORI PER PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
Sulla Gazzetta Ufficiale del 23.3.2000 è stata pubblicata la circolare del ministero dei lavori pubblici del 14/12/1999 n. 346/STC, che sostituisce la n° 1603 del 20 luglio 1989.
Il campo di applicazione della circolare è relativo alla concessione ad effettuare e certificare le prove relative a leganti idraulici, calcestruzzi, laterizi ed acciai.
Rispetto alla precedente norma sono state ulteriormente dettagliate le prove, e le attrezzature necessarie per effettuarle, che i laboratori devono essere in grado di eseguire per il controllo di qualità sui materiali da costruzione. Sono definiti i compiti e le caratteristiche professionali del Direttore nonché del personale del laboratorio. Novità rilevante è costituita dalla richiesta di operare secondo gli obiettivi di garanzia della qualità, dotandosi di un “Manuale delle procedure operative per la garanzia della qualità” redatto secondo gli indirizzi delle norme internazionali ISO 9000.
Sono stati specificati in dettaglio i requisiti necessari per il rilascio della concessione, precisando anche i casi di incompatibilità con l’attività del soggetto gestore del laboratorio.
In particolare, per i casi in cui nel capitale sociale o fra gli amministratori vi siano soggetti in qualche modo coinvolti nell’industria delle costruzioni, è stata introdotta la figura del “garante”, col compito di certificare la correttezza dell’operato del laboratorio, mediante la sua azione di controllo.
Per quanto concerne l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, si intendono applicabili da subito per le istanze di nuove concessioni e per quelle già pervenute ma, alla data di pubblicazione della circolare, ancora prive del parere favorevole del Consiglio superiore dei Lavori pubblici.
I laboratori già autorizzati dovranno adeguarsi a tutte le prescrizioni indicate nella circolare entro due anni. Le istanze di rinnovo seguiranno le loro scadenze naturali e, per le scadenze ricadenti entro i due anni dalla pubblicazione della circolare, è consentito fare riferimento alle prescrizioni della precedente circolare del luglio 1989.
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