01.01.2000 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – NUOVE PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE – DECRETO LEGGE DEL 30.12.1999 n. 502

APPALTI PUBBLICI – NUOVE PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE – DECRETO LEGGE DEL 30 APPALTI PUBBLICI – NUOVE PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE – DECRETO LEGGE DEL 30.12.1999 n. 502

Il 29 dicembre 1999 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge riguardante la qualificazione nazionale delle imprese di costruzione – pubblicato in G.U n. 305 del 30/12/1999 – che, a partire dall’1.1.2000 e fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento sulla qualificazione, disciplina le regole per l’accesso alle gare di lavori pubblici, regole necessarie perché il sistema basato sull’ANC è cessato con il 31.12.1999.
I contenuti del decreto legge riguardano la sola fase transitoria, che prepara all’avvio del nuovo sistema di qualificazione.
Destinatari delle regole del decreto legge sono tutti i soggetti aggiudicatori di cui all’art. 2 della legge n. 109/94. Si tratta di un provvedimento che nei 60 giorni di vigenza, anticipa per la sola parte transitoria sostanzialmente le medesime disposizioni del futuro regolamento, in attesa che quest’ultimo completi il suo iter.

LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DAL 1° GENNAIO 2000

1. Il riferimento all’entità dei lavori da realizzare
Il decreto legge dispone che, a partire dal 1° gennaio 2000, la partecipazione alle gare di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 Euro (pari a L. 290.440.500) avvenga sulla base dell'”ANC congelato” e di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi rapportati all’entità della gara.

2. Tre fasce di importo per i nuovi bandi e le tipologie dei requisiti
Le regole di accesso alle gare sono articolate secondo tre fasce di importo degli interventi e precisamente:
– lavori da 0 a 150.000 Euro (pari a L. 290.440.500);
– lavori da 150.000 Euro  a 5 milioni di DSP (pari a L. 10.374.850.000);
– lavori pari o superiori a 5 milioni di DSP.
I requisiti richiedibili nei bandi pubblicati a far data dal 1° gennaio 2000 e da presentare direttamente in gara sono:
· requisiti di ordine generale: valgono per tutte e tre le fasce di importo e consistono nell’autodichiarazione o nell’attestazione diretta, mediante certificato, della inesistenza delle cause di esclusione dalla gara (insussistenza sentenze di condanna, fallimento, ecc.), di cui all’art. 24 della direttiva 93/37/CEE e all’art. 18 del D.L.gvo n. 406/91;
· certificato ANC – ovvero dichiarazione sostitutiva – necessita solo per la seconda e la terza fascia ed è richiesto ai soggetti già in possesso di iscrizione all’ANC al 31.12.1999; il certificato è valido anche se non è stato revisionato.
Per i soggetti privi di iscrizione all’ANC e fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento, è possibile la partecipazione alle gare fino a un miliardo di lire  dimostrando direttamente alla stazione appaltante il doppio dei requisiti valevoli per la II fascia (cifra d’affari in lavori, lavori in categoria, costo del personale, dotazione stabile di attrezzatura).

3. Requisiti di ordine speciale
In qualsiasi caso i requisiti richiesti sono rapportati all’importo a base di gara, vanno autodichiarati e devono essere comprovati dall’impresa in sede di verifica a campione ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater della legge n. 109/94 e successive modificazioni.
Per la fascia di lavori di importo compreso tra 0 e 150.000 Euro (pari a L. 290.440.500) i requisiti speciali di carattere tecnico organizzativo sono riferiti all’ultimo quinquennio e consistono in:
· cifra d’affari in lavori, eseguita direttamente dall’impresa: almeno pari ai lavori da realizzare;
· costo complessivo del personale dipendente: almeno pari al 15% della cifra d’affari in lavori eseguita dall’impresa, salvo riduzione “convenzionale” (il meccanismo “convenzionale” significa, che l’importo della cifra d’affari posseduta dall’impresa viene abbattuta, nel caso di insufficienza del costo del personale, fino a ristabilire le proporzioni richieste. La cifra così rideterminata vale ai fini della partecipazione alla gara);
· adeguata attrezzatura tecnica: concernente attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico da dichiararsi, fornendo un elenco con le opportune indicazioni;
· limitatamente ai soli lavori di scavo archeologico e ai lavori su immobili oggetto della legislazione per i beni culturali e ambientali, lavori in categoria eseguiti nell’ultimo triennio: almeno pari all’importo dei lavori da eseguire.
Per la fascia di lavori di importo compreso tra 150.000 Euro ( pari a L. 290.440.500) e 5  milioni di DSP  (pari a L. 10.374.850.000) i requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo sono riferiti all’ultimo quinquennio e consistono in:
· cifra d’affari in lavori realizzata dall’impresa pari almeno a 1,75 volte l’importo a base di gara;
· lavori in categoria realizzati dall’impresa così articolati:
fino a 3,5 milioni di Euro, (pari a L. 6.776.945.000) pari almeno al 40% dell’importo a base di gara;
da 3,5 milioni di Euro a 5 milioni di DSP, (pari a L. 10.374.850.000) pari almeno al 60% dell’importo a base di gara;
· costo complessivo per il personale dipendente, pari almeno al 15% della cifra di affari in lavori posseduti dall’impresa, salvo abbattimento con il meccanismo “convenzionale” 
· dotazione stabile di attrezzatura tecnica, pari almeno all’1% della cifra d’affari in lavori posseduta salvo abbattimento con il meccanismo “convenzionale”;
· per la fascia di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di DSP (pari a L. 10.374.850.000) i requisiti speciali consistono negli stessi requisiti della fascia immediatamente inferiore (150.000 Euro – 5 milioni di DSP), ma per valori superiori a quelli ivi previsti per quanto riguarda la cifra d’affari in lavori e nella richiesta dell’ulteriore requisito dei c.d. “lavori di punta”.
Più precisamente, i requisiti speciali sono riferiti all’ultimo quinquennio e consistono in:
· cifra d’affari in lavori realizzata dall’impresa, pari almeno a 2,5 volte l’importo a base di gara;
· lavori in categoria realizzati dall’impresa, pari almeno al 60% dell’importo a base di gara;
· lavori in categoria, cd. di punta, realizzati dall’impresa, pari almeno a:
30% dell’importo a base di gara, se comprovati con 1 lavoro;
40% dell’importo a base di gara, se comprovati con 2 lavori;
50% dell’importo a base di gara, se comprovati con 3 lavori;
· costo complessivo per il personale dipendente, pari almeno al 15% della cifra di affari in lavori, salvo abbattimento con il  meccanismo “convenzionale”;
· dotazione stabile di attrezzatura tecnica, pari almeno all’1% della cifra d’affari in lavori posseduta, salvo abbattimento con il meccanismo “convenzionale”.

4. Le categorie e le classifiche
Le categorie restano quelle sinora vigenti all’Albo e istituite con il  D.M. n. 304/98 (decreto Costa), senza alcuna modifica.
Non si pongono, pertanto, problemi di diritto transitorio.
Per quanto riguarda le classifiche, restano confermati gli importi di iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori di cui alla legge n. 768/86. Il valore convenzionale dell’illimitato continua ad essere pari a 24 miliardi.

5.Categoria prevalente ed opere subappaltabili-scorporabili
Strutture, impianti ed opere speciali
Il decreto legge mutua dal Regolamento Generale ex art. 3 della legge quadro – non ancora in vigore – le regole sulla categoria prevalente richiedibili in sede di bando, intendendo per prevalente la categoria (generale o specializzata) che identifica i lavori da eseguire e che ha importo economicamente più elevato.
Nel bando sono altresì indicate tutte le altre  lavorazioni di cui si compone l’intervento, con i relativi importi e categorie, sempreché superino singolarmente il 10% del totale dell’intervento, ovvero i 150.000 Euro (pari a L. 290.440.500). Dette lavorazioni sono subappaltabili o affidabili a cottimo a scelta del concorrente, ovvero scorporabili, qualora siano state indicate come tali nel bando.
L’impresa aggiudicataria qualificata nella categoria prevalente, può eseguire direttamente tutte le lavorazioni che compongono l’opera in forza di detta sola qualificazione, ovvero può subappaltarle a imprese qualificate per eseguire specificatamente le lavorazioni medesime.
L’eccezione alla regola appena ricordata si verifica allorquando vi siano ulteriori lavorazioni rispetto alla categoria prevalente che appartengono a loro volta:
1. ad una categoria generale (es. OG 11)
2. all’elenco di cui all’art. 2 del decreto-legge, che identifica espressamente le strutture, gli impianti e le opere speciali.

Articolo 2 – D.L. 502 del 30/12/1999
(Categorie di opere generali e specializzate e strutture, impianti e opere speciali).  
1. Omissis …             
2. Omissis … si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate…:             
a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico; 
b) l’installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;          
c) l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;              d) l’installazione, gestione e manutenzione di impianti peneumatici, di impianti antintrusione;  
e) l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;       
f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;              g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;     
h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;               
i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;              
l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;  
m) l’armamento ferroviario;      
n) gli impianti per la trazione elettrica;       o) gli impianti di trattamento rifiuti;            
p) gli impianti di potabilizzazione.             

In tali casi l’impresa aggiudicataria iscritta all’ANC nella categoria prevalente, che non sia iscritta all’ANC specificatamente anche per dette ulteriori lavorazioni, non può eseguirle direttamente, ma deve obbligatoriamente subappaltarle a soggetti qualificati, ovvero dovrà partecipare alla gara in associazione c.d. verticale.
Detta associazione verticale sarà comunque obbligatoria qualora l’importo di ciascuna delle sopracitate lavorazioni “speciali” di cui all’art. 2 del Decreto Legge superi il 15% del totale dei lavori.

6. Associazioni temporanee
Per le ATI c.d. orizzontali, la capogruppo deve possedere almeno il 40% del totale di ciascun requisito e le mandanti almeno il 10% del totale. Tuttavia, una nuova previsione impone che la mandataria debba sempre possedere la maggioranza dei requisiti rispetto a ciascun’altra impresa raggruppata.

7. Contenuti e modalità di comprova dei requisiti speciali
Tutti i requisiti vanno calcolati con riferimento al quinquennio antecedente la pubblicazione del bando.
La cifra di affari in lavori, relativa all’attività diretta e indiretta, viene comprovata con:
· attività diretta, tramite:
dichiarazione IVA (per ditte individuali, società di persone, consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), bilanci riclassificati, con nota di deposito (per le società di capitali);
· attività indiretta, tramite:
bilanci riclassificati, con nota di deposito (per la quota di partecipazione dell’impresa ai consorzi ex art. 2602 c.c., ai GEIE e alle società operative, se detti soggetti hanno fatturato direttamente alla stazione appaltante, ma non hanno ricevuto fatture per lavori dai consorziati).
I lavori eseguiti vanno sempre comprovati con i certificati della stazione appaltante che specificano il buon esito e la regolarità dei lavori.
Il costo per il personale dipendente è composto, da retribuzioni, stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza.
Detto requisito va comprovato:
· con il bilancio riclassificato, con nota di deposito, per le società di capitali; con idonea documentazione negli altri casi  (modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all’INPS, all’INAIL ed alla Cassa Edile);
· con una certificazione sostitutiva dell’impresa sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche (dirigenti, quadri, impiegati, operai).
La dotazione stabile di attrezzature riguarda le attrezzature, i mezzi d’opera e l’equipaggiamento tecnico posseduto o detenuto dall’impresa, a titolo di proprietà, locazione finanziaria o noleggio.
In particolare rilevano a tali effetti tutti i beni strumentali (per natura o per destinazione) utilizzati per l’esercizio dell’attività (impianti, macchinari, mezzi d’opera, ecc.).
Nel computo rientrano per almeno la metà del requisito stesso gli ammortamenti e i canoni di leasing; la restante metà può essere costituita da canoni di noleggio.
Si rileva, infine, che con riferimento ai beni di proprietà già completamente ammortizzati e che continuano ad essere utilizzabili nell’attività produttiva è stabilito che si assuma convenzionalmente un ulteriore valore utile al fine del computo del requisito. Esso è dato dal medesimo valore dell’ammortamento già adottato, ma per un periodo pari solo alla metà dell’originaria durata del piano già concluso, computato a quote costanti (es.ammortamento concluso di 100 milioni in cinque anni, vale, per ulteriori due anni e mezzo, con quota annuale pari a 20 milioni).
Ai fini della comprova del requisito è previsto che gli ammortamenti debbano risultare dalle dichiarazioni dei redditi per le ditte individuali e per le società di persone, dai bilanci riclassificati, con nota di deposito, in tutti gli altri casi.
La dichiarazione dei redditi va corredata da autocertificazione, al fine di evidenziare espressamente la quota degli ammortamenti relativi alla sola attrezzatura tecnica.
Per la comprova dei beni in leasing e in noleggio la norma nulla prescrive.

8. Qualificazione e lavori subappaltati
Ai fini dell’attestazione dei lavori eseguiti e documentati con i certificati della stazione appaltante,  sono utilizzabili anche i lavori subappaltati.
I limiti quantitativi utili per l’appaltatore principale sono, l’importo complessivo dei lavori se il lavoro subappaltato non supera il 30% dell’importo dell’intero appalto.
L’unica novità è data dal fatto che il succitato 30% sale al 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 2 del Decreto legge.

9. Certificazione di sistema di qualità – elementi di sistema di qualità
In vigenza del decreto legge non sono richiedibili da parte delle stazioni appaltanti ai concorrenti né il certificato di sistema di qualità di cui alle norme UNI EN ISO 9000, né la dichiarazione del possesso di elementi di sistema qualità.
I concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità usufruiscono, comunque, dei benefici previsti dall’art. 11, comma 4 della legge 109/94, di riduzione della cauzione provvisoria e di quella definitiva.

10. Disposizioni finali
E’ previsto che  i certificati ANC, ancorché non revisionati, siano utilizzabili ai fini della partecipazione alle gare.
Il 31 dicembre 1999 rappresenta la data limite per l’effettiva iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori.
Per le richieste di modificazione del certificato ANC che non incidono sulla qualificazione (es.: variazione di ragione sociale, variazione di rappresentanza legale, trasformazione della forma giuridica dell’impresa) è possibile comprovare in gara l’intervenuta modificazione.
Nel periodo di vigenza del decreto e fino all’entrata in vigore del Regolamento di qualificazione, non possono partecipare alle gare le imprese che hanno fatto richiesta di recupero di iscrizione ma non hanno ottenuto il relativo certificato.

Decreto Legge 30/12/1999 N. 502
“Disposizioni urgenti in materia di nuovo sistema di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici”

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione e di affidamento dei lavori pubblici, i cui bandi sono pubblicati a partire dal 1° gennaio 2000, è disciplinata dal presente decreto.

Articolo 2
(Categorie di opere generali e specializzate e strutture, impianti e opere speciali)

1. I bandi di gara e la qualificazione delle imprese relativamente alle opere e i lavori pubblici fanno riferimento ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate se di importo superiore a quelli indicati all’articolo 3, comma 2, lettera c):

a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;

b) l’installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;

c) l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;

d) l’installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione;

e) l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;

f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;

g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;

h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;

i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di  appoggio, i ritegni antisismici;
l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati
 prodotti industrialmente;
m) l’armamento ferroviario;
n) gli impianti per la trazione elettrica;
o) gli impianti di trattamento rifiuti;
p) gli impianti di potabilizzazione.

Articolo 3
(Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili)

1. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento.

2. La stazione appaltante indica nel bando di gara:

a) l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto;

b) la categoria generale o specializzata considerata prevalente e la relativa classifica determinate sulla base delle categorie e classifiche previste dalle norme sull’Albo nazionale dei costruttori;

c) le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate, diverse dalla categoria prevalente, di cui si compone l’opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili;

3. Le parti costituenti l’opera o il lavoro ai sensi del comma 2, lettera c) sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.

Articolo 4
(Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente)

1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categoria prevalente, possono eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 2,.

2. Dette lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di cui allarticolo 2, comma 2, non indicate nel bando di gara come categoria prevalente, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

Articolo 5
(Requisiti di ordine generale)

1. Sono esclusi dalle procedure di aggiudicazione e di affidamento di lavori pubblici i concorrenti che si trovano nelle situazioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e all’articolo 24, comma 1, della direttiva 93/37/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993.

2. I concorrenti dichiarano e dimostrano ai sensi delle vigenti leggi l’inesistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1.

Articolo 6
(Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150. 000 Euro)

1. Alle procedure di aggiudicazione e di affidamento di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico – organizzativo:

a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo dell’appalto da affidare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente ridotto in misura proporzionale in modo da ristabilire le percentuali richieste; l’importo dei lavori così convenzionalmente rideterminato vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

2. Per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici costituiscono requisiti di ammissione l’avvenuta esecuzione nel triennio precedente di lavori analoghi di importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e l’attestato di buon esito degli stessi rilasciato dall’autorità preposta alla tutela dei beni sul quale sono intervenute.

3. La sussistenza dei requisiti, dichiarata in sede di domanda di partecipazione o di offerta è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 7
(Appalti di importo superiore a 150. 000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP)

1. Alle procedure di aggiudicazione o di affidamento di appalti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, sono ammesse le imprese che, oltre al certificato di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondente ai lavori previsti nell’appalto, sono in possesso del possesso dei seguenti requisiti:

a) cifra d’affari in lavori, realizzata mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore a 1,75 volte l’importo dell’appalto da affidare;

b) esecuzione, mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto di importo non inferiore al 60% di quello da affidare; per gli appalti di importo pari o inferiore a 3.500.000 di Euro, la predetta percentuale è fissata al 40%;

c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori realizzata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;

d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica, determinata sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o di noleggio, per un valore non inferiore all’1% della predetta cifra d’affari in lavori. Detto valore è costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L’attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari in lavori sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata; l’ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

2. Alla determinazione delle percentuali di cui al comma 1, lettere c) e d) concorre, in proporzione alle quote di competenza dell’impresa, anche il costo per il personale dipendente dei consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché delle società fra imprese riunite di cui l’impresa fa parte.

3. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1 lettere c) e d) non rispettino le percentuali ivi previste, l’importo della cifra d’affari in lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali ivi richieste; la cifra d’affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a).

4. Il possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 è dichiarato dalle imprese concorrenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 8
(Appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP)

1. Alle procedure di aggiudicazione e di affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, sono ammesse le imprese che, oltre al certificato d’iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori per categoria e classifica corrispondente ai lavori previsti nell’appalto, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cifra d’affari in lavori, realizzata mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore a 2,50 volte l’importo del lavoro da affidare;

b) esecuzione, mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto di importo non inferiore al 60% di quello del lavoro da affidare;

c) esecuzione, mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di un singolo lavoro, appartenente alla categoria prevalente oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 30% di quello del lavoro da affidare, ovvero, in alternativa, di due lavori, appartenenti alla suddetta categoria prevalente, di importo complessivo non inferiore al 40% dell’importo del lavoro da affidare, ovvero, in alternativa, di tre lavori, appartenenti alla suddetta categoria prevalente, di importo complessivo non inferiore al 50% di quello dei lavoro da affidare posto a base di gara;

d) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori realizzata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;

e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica, determinata sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore all’1% della predetta cifra d’affari in lavori. Detto valore è costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L’attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari in lavori sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata; l’ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

2. Alla determinazione delle percentuali di cui al comma 1, lettere d) ed e) concorre, in proporzione alle quote di competenza dell’impresa, anche il costo per il personale dipendente dei consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché delle società fra imprese riunite di cui l’impresa fa parte.

3. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere d) ed e) non rispettino le percentuali ivi previste, l’importo della cifra d’affari in lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali ivi richieste; la cifra d’affari cosi figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso dei requisito di cui al comma 1, lettera a).

4. Il possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 è dichiarato dalle imprese concorrenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 9
(Requisiti dell’impresa singola e di quelle riunite)

1. L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, di tipo orizzontale, i requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40% ; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.

3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della citata legge n. 109 del 1994 di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla-mandataria o capogruppo nella categoria prevalente ; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.

4. Qualora il concorrente sia una associazione temporanea o un consorzio o un GEIE di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ogni singolo lavoro cui si riferisce il requisito previsto all’articolo 8, comma 1, lettera c), deve essere stato integralmente eseguito da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate.

Articolo 10
(Documentazione)

1. La cifra di affari in lavori relativa all’attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di capitale con la presentazione dei bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.

2. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell’impresa concorrente, è comprovata con la produzione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e delle società fra imprese riunite dei quali l’impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.

3. L’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), all’articolo 7, comma 1, lettera b) e all’articolo 8, comma 1, lettere b) e c), è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori contenenti la espressa dichiarazione della stazione appaltante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.

4. L’ammortamento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d) e all’articolo 8, comma 1, lettera e), è comprovato da parte delle ditte individuali e delle società di persone con la presentazione delle dichiarazione annuali dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee e della relativa nota di deposito.

5. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza; esso è comprovato con il bilancio, corredato dalla relativa nota, e riclassificato in conformità alle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché con una dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all’INPS e all’INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

6. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l’attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all’organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

7. I lavori eseguiti in regime di subappalto sono riferiti alle categorie del cessato Albo nazionale costruttori, secondo le risultanze dei certificati dei lavori eseguiti. Le imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto utilizzano l’importo complessivo dei lavori se l’importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell’importo dell’intero appalto o il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 2, comma 2; in caso contrario, l’ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente quelle anzidette e l’importo così determinato può essere utilizzato per la dimostrazione dei requisiti relativi alla sola categoria prevalente.

8. Fermo restando l’articolo 8, comma 11 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea non sono tenute al possesso del certificato di iscrizione all’Albo nazionale costruttori.

Articolo 11
(Disposizioni finali)

1. Il certificato di iscrizione all’Albo nazionale costruttori può essere utilizzato dalle imprese anche se la corrispondente iscrizione non è stata revisionata ai sensi della disciplina precedentemente in vigore.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le imprese non iscritte all’Albo nazionale costruttori possono partecipare alle gare per l’affidamento di appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a un miliardo di lire dimostrando il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), nell’ammontare almeno doppio di quello ivi richiesto, fermo il possesso degli altri requisiti.

3. In applicazione dell’articolo 8, commi 10 e 11, della legge Il febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono inefficaci le delibere assunte dagli organi deliberanti dell’Albo nazionale costruttori per le quali non sia intervenuta entro il 31 dicembre 1999 l’effettiva iscrizione all’Albo stesso.

Articolo 12 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1. All’articolo 2, comma 2, lettera c) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le parole “ed edifici industriali” sono soppresse.


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