TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – TRATTAMENTO FISCALE DEI RIFIUTI URBANI ASSIMILATI
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – TRATTAMENTO FISCALE DEI RIFIUTI URBANI ASSIMILATI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – TRATTAMENTO FISCALE DEI RIFIUTI URBANI ASSIMILATI
(Min. Fin. Circ. 21/5/99, n.111, parte II)
Secondo il Ministero delle finanze, nel caso di rifiuti urbani assimilati, l’esonero dall’obbligo di conferimento al servizio pubblico ha luogo solo qualora sia dimostrato a consuntivo l’avvio al recupero attraverso idonea documentazione, fermi restando la qualificazione e il regime di rifiuto assimilato, che continua ad operare nei confronti dei soggetti che non destinano al recupero tali rifiuti.
Pertanto, al produttore che ha avviato oggettivamente ed effettivamente i rifiuti al recupero, spetta non la detassazione di superfici, ma una riduzione della misura di tariffa che tenga conto, da una parte, della non proporzionalità dei costi generali, fissi, collettivi e comuni e, dall’altra, dell’esigenza di incentivare il riciclo di rifiuti rapportando proporzionalmente la riduzione all’entità del recupero rispetto alla produzione complessiva dei rifiuti (cfr. circ. n. 119/E).
Il valore massimo del coefficiente di riduzione va, comunque, determinato in modo che, anche nel caso di documentato recupero totale dei rifiuti assimilati, non comporti l’esonero integrale del prelievo.
Infine, essendo stato prorogato fino al 30 giugno 1999 il termine per adeguare al decreto Ronchi la gestione dei residui tuttora esclusi dal regime dei rifiuti (compresi i c.d. “mercuriali”) tali residui non possono essere considerati rifiuti (né speciali né suscettibili di assimilazione). Pertanto le superfici, su cui gli stessi si producono, non possono essere esonerate fino a tale data dalla TARSU, sempreché l’ente territoriale abbia assimilato agli urbani i rifiuti prodotti su tali superfici in aggiunta ai residui.
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