01.11.1999 - tributi

RAVVEDIMENTO OPEROSO – RICAVI NON COMPRESI NELLA DICHIARAZIONE ORIGINARIA

RAVVEDIMENTO OPEROSO – RICAVI NON COMPRESI NELLA DICHIARAZIONE ORIGINARIA RAVVEDIMENTO OPEROSO – RICAVI NON COMPRESI NELLA DICHIARAZIONE ORIGINARIA
(Dir. reg. entrate Lombardia, Risposta a quesito ottobre 1999, n. 11443/99)

La riduzione della sanzione amministrativa a un sesto del minimo si applica in tutte le ipotesi in cui, nella dichiarazione originaria, non è indicato in maniera esatta e completa ogni elemento prescritto per il compimento dei controlli (art. 13, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 472/1997).
Secondo la Direzione regionale delle entrate della Lombardia, è, perciò, consentito, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, presentare una dichiarazione integrativa nella quale verranno inseriti i ricavi originariamente non indicati da una società a responsabilità limitata, anche se si tratta di una violazione di carattere sostanziale.
Il ravvedimento operoso è applicabile in questo caso nonostante, per effetto delle variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all’omessa contabilizzazione dei ricavi, la società abbia esposto una perdita fiscale e sia risultata come non operativa (legge n. 724/1994). Peraltro, dalla presentazione della dichiarazione integrativa, potranno legittimamente discendere le relative conseguenze anche ai fini delle disposizioni sulle c.d. “società di comodo”.


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