LEGGE OMNIBUS – APPROVAZIONE DEFINITIVA – DISPOSIZIONI DI INTERESSE DEL SETTORE EDILE
LEGGE OMNIBUS – APPROVAZIONE DEFINITIVA – DISPOSIZIONI DI INTERESSE DEL SETTORE EDILE LEGGE OMNIBUS – APPROVAZIONE DEFINITIVA – DISPOSIZIONI DI INTERESSE DEL SETTORE EDILE
(Legge 18/2/99, n. 28)
E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22/2/99 la legge “Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell’amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto” approvata definitivamente dalla Camera il 3 febbraio 1999. Si segnalano le disposizioni di particolare interesse del settore.
Alternatività IVA – Registro (art. 8)
Viene precisato che le operazioni esenti da IVA in base all’art.10, n. 27-quinquies del DPR 633/72 (esenzione da IVA per le cessioni di beni acquistati senza il diritto alla detrazione dell’IVA, es. abitazioni acquistate da imprese diverse da quelli edili o immobiliari) sono soggette all’imposta di registro in termine fisso (entro venti giorni dalla data dell’atto) e in misura proporzionale (4% prima casa; 8% seconda casa) e non in misura fissa (250.000 lire).
Proroga del termine per l’assegnazione agevolata di beni ai soci (art. 13).
E’ prorogato al 30 giugno 1999 il termine previsto dall’art. 29 della legge 449/97 (1º settembre 1998) per l’assegnazione agevolata di beni ai soci, ivi compresi gli immobili, diversi da quelli strumentali per l’esercizio dell’attività nonché per la trasformazione in società semplice.
L’assegnazione agevolata è ammessa a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci entro il 30 settembre 1997, ovvero entro il 31 gennaio 1998 ma in base a titolo di trasferimento con data certa anteriore all’1 ottobre 1997.
Il beneficio consiste nell’applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari al 10% della differenza tra il valore normale dei beni all’atto dell’assegnazione e il costo fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili il valore normale può essere determinato sulla base del valore catastale (rendita catastale per il moltiplicatore previsto a seconda della categoria catastale del fabbricato: 100 se trattasi dei fabbricati dei gruppi A, B, C; 50 se trattasi dei fabbricati della categoria A/10 e del gruppo D; 34 se trattasi di fabbricati della categoria C/1 e del gruppo E).
Con l’occasione vengono, inoltre, apportate alcune modifiche alla relativa disciplina. In particolare è prevista l’applicabilità dei benefici anche alle società in accomandita per azioni e la possibilità, nell’ipotesi di assegnazione di beni soggetti ad IVA, di applicare l’IVA secondo la disciplina ordinaria, ovvero aumentare l’imposta sostitutiva del 10% di un importo pari al 30% del valore dei beni.
L’imposta sostitutiva deve essere versata per il 40% entro il 16 luglio 1999 e per la parte rimanente in quote costanti entro il 16 settembre 1999 e il 16 novembre 1999.
Condono edilizio (art. 16)
E’ disposta la riapertura dei termini, fino al 31 maggio 1999, previsti dall’art. 46, primo comma, ultimo periodo della legge 28 febbraio 1985, n. 47 per presentare agli uffici fiscali copia dei provvedimenti di sanatoria.
Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero delle Finanze (Art. 28)
Con il presente articolo viene previsto un programma quinquennale per la realizzazione di sedi del Ministero delle finanze, per una spesa complessiva di 305,6 miliardi, di cui 36 per il 1999 e 67,4 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2003.
Il progetto sarà realizzato attraverso convenzioni da stipulare con banche che dispongano di strutture specializzate nella valorizzazione, manutenzione e amministrazione di immobili.
Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per il Corpo della Guardia di Finanza (Art. 29)
Per la realizzazione, l’acquisto o l’ammodernamento di alloggi e caserme per la Guardia di finanza sono autorizzati limiti di impegno ventennali di 58,8 miliardi dal 1999 e 12,1 dal 2000, in grado di attivare investimenti per circa 900 miliardi.
L’attuazione del programma è affidato a banche, con le stesse procedure previste per il programma quinquennale di cui al precedente art. 28.
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