01.09.1999 - tributi

IVA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – CIRCOLARE MINISTERIALE

IVA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – CIRCOLARE MINISTERIALE IVA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – CIRCOLARE MINISTERIALE
(C. M. 9/7/99, n.151/E)

Il Ministero delle finanze ha chiarito che l’aliquota IVA del 10 per cento, in vigore dal 1° gennaio 1998, per le prestazioni di servizi aventi a oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di edifici di edilizia residenziale pubblica, riguarda esclusivamente quelli realizzati da Stato, enti pubblici territoriali, IACP e loro consorzi e fruenti del pubblico intervento sotto forma di contributo statale ovvero di finanziamento con fondi pubblici, restando escluse, tra l’altro, le prestazioni professionali ad essi inerenti (Tab. A, parte III, n. 127-duodecies, D.P.R. n. 633/1972, inserito dall’art. 1, comma 11, legge n. 449/1997).

Edilizia residenziale
Per edilizia residenziale, in senso generale, si devono intendere i fabbricati da destinare ad abitazione, distinguendo all’interno di questa definizione i concetti più specifici di edilizia residenziale privata ed edilizia residenziale pubblica.

Edilizia residenziale pubblica
La prima disposizione legislativa che utilizza il termine “edilizia residenziale pubblica” stabilisce che “sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato con esclusione degli alloggi costruiti o da costruirsi in attuazione di programmi di edilizia convenzionata o agevolata” (art. 1, secondo comma, D.P.R. n. 1035/1972).
Successivamente la definizione è stata allargata, ricomprendendo tra i soggetti concedenti i fondi per il finanziamento dell’intervento non più solo lo Stato, ma tutti gli enti pubblici territoriali, gli IACP e loro consorzi (art. 1, legge n. 560/1993).
Pertanto, sulla base di queste disposizioni, si può definire come “edilizia residenziale pubblica” quella realizzata da questi ultimi enti e fruente del pubblico intervento sotto forma di contributo statale ovvero di finanziamento con fondi pubblici.

Concetto di “residenziale”
Rientrano nel concetto le unità immobiliari caratterizzate dalla stabile residenzialità, costituite da abitazioni e da edifici destinati a stabili residenze per collettività (orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, etc.), fatti costruire direttamente dallo Stato o da enti pubblici ai quali, in virtù di leggi e in forza di propri atti costitutivi, sia stata demandata la costruzione degli stessi.
Non rientrano nella disposizione agevolativa gli altri edifici che, anche se assimilati alle case di abitazione (legge n. 659/1961), non sono connotati dal carattere della stabile residenza (scuole, asili, colonie climatiche, ospedali, caserme ecc.).

Edifici residenziali costruiti da privati
La norma di favore non torna, quindi, applicabile agli interventi di manutenzione straordinaria effettuati su immobili che, pur rientrando tra quelli assimilati alle case di abitazione, siano costruiti da privati.

Edilizia convenzionata o agevolata
Non può, inoltre, rientrare nel concetto di edilizia residenziale pubblica quella realizzata dall’attività dei privati con il concorso dell’intervento pubblico (edilizia convenzionata o agevolata), inteso a rendere il prodotto finito (casa di abitazione) meno dispendioso di quello rinvenibile nel libero mercato.
Inoltre, non sono ricompresi nella definizione di edilizia residenziale pubblica gli alloggi realizzati con i programmi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da loro consorzi finanziati con i fondi risultanti dalla liquidazione del patrimonio della Gestione INA-casa (art. 9, D.L. n. 398/1993).
Tali alloggi, infatti, usufruendo dei contributi con le procedure erogative previste per l’edilizia agevolata, vengono considerati alloggi di edilizia agevolata convenzionata e, quindi, sono esclusi dall’applicazione della normativa vigente per l’edilizia residenziale pubblica ai fini dell’assegnazione, della gestione e della loro natura patrimoniale.

Prestazioni professionali
Il beneficio fiscale dell’aliquota IVA ridotta si intende riferito solo ai contratti di appalto aventi a oggetto le opere di manutenzione straordinaria (art. 31, primo comma, lett. b), legge n. 457/1978) su edifici di edilizia residenziale pubblica restando escluse, invece, le prestazioni professionali ad essa inerenti.

MINISTERO DELLE FINANZE
CIRC. 9 LUGLIO 1999, N.151/E

Il comma 11, dell’art.1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, in vigore dal 1 gennaio 1998, ha inserito, nella tabella A, parte III, il numero 127-duodecies) che stabilisce l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art.
31, primo comma, lett. b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, su edifici di edilizia residenziale pubblica.
In ordine alla nuova disposizione sono giunti alla scrivente numerosi quesiti diretti a conoscere che cosa ricomprendere nel concetto di edifici di edilizia residenziale pubblica.
Si rende pertanto necessario, per definire meglio l’ambito applicativo della disposizione di favore, chiarire tale concetto fermo restando che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, l’edificio sul quale sono effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria deve avere il carattere di edificio pubblico e residenziale.
Premesso che per edilizia residenziale in senso generale si devono intendere i fabbricati da destinare ad abitazione, tale concetto si articola nei concetti più specifici di edilizia residenziale privata ed edilizia residenziale pubblica.
Mentre il primo è di più facile accezione in quanto le norme che lo definiscono sono più semplici ed univoche nel tempo, il secondo è più complesso e può essere chiarito soltanto attraverso l’esame della copiosa normativa che lo riguarda.
La prima disposizione legislativa che utilizza il termine “edilizia residenziale pubblica” è l’art. 1, 2 comma, del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, il quale recita: “Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato con esclusione degli alloggi costruiti o da costruirsi in attuazione di programmi di edilizia convenzionata o agevolata.” Successivamente la legge del 24 dicembre 1993 n. 560, relativa a norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha allargato la definizione ricomprendendo tra i soggetti concedenti i fondi per il finanziamento dell’intervento non più solo lo Stato bensì tutti gli Enti pubblici territoriali, gli IACP e loro consorzi.
Stabilisce infatti l’art.  1 della citata legge n. 560 del 1993 che: “sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con concorso o con un contributo dello Stato, della Regione, o di enti pubblici territoriali, nonchè con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n.  60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonchè da Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale”.
Sulla base delle predette disposizioni si può concludere che è definibile come “edilizia residenziale pubblica” quella realizzata dai predetti enti e fruente del pubblico intervento sotto forma di contributo statale ovvero di finanziamento con fondi pubblici.
Ciò premesso occorre ora analizzare che cosa ricomprendere nel concetto di residenzialità.
Si ritiene che in tale concetto debbano rientrare le unità immobiliari caratterizzate dalla stabile residenzialità costituite da abitazioni e da edifici destinati a stabili residenze per collettività (orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, etc.), fatti costruire direttamente dallo Stato o da enti pubblici ai quali, in virtù di leggi in forza di propri atti costitutivi, sia stata demandata la costruzione degli stessi.
Non rientrano nella disposizione agevolativa gli altri edifici, come per altro già affermato con circolare n. 141/E del 9 agosto 1994, che, anche se assimilati alle case di abitazione dalla legge 19 luglio 1961, n. 659, non sono connotati dal predetto carattere della stabile residenza (scuole, asili, colonie climatiche, ospedali, caserme ecc.).
Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, è indubbio che la norma di favore non torna applicabile agli interventi di manutenzione straordinaria effettuati su immobili che, pur rientrando tra quelli assimilati alle case di abitazione, siano costruiti da privati.
Si ritiene inoltre che non possa rientrare nel concetto di edilizia residenziale pubblica quella realizzata dall’attività dei privati con il concorso dell’intervento pubblico (edilizia convenzionata o agevolata), inteso a rendere il prodotto finito (casa di abitazione) meno dispendioso di quello rinvenibile nel libero mercato.
Inoltre, in considerazione degli elementi forniti dal Ministero dei Lavori Pubblici, la scrivente ritiene che non siano altresì ricompresi nella definizione di edilizia residenziale pubblica gli alloggi realizzati con i programmi finanziati, ai sensi dell’art.
9 del DL 5 ottobre 1993 n. 398 convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993 n. 493.
Tali alloggi, infatti, usufruendo dei contributi con le procedure erogative previste per l’edilizia agevolata vengono considerati alloggi di edilizia agevolata convenzionata e, quindi, esclusi dalla applicazione della normativa vigente per l’edilizia residenziale pubblica ai fini dell’assegnazione, della gestione e della loro natura patrimoniale.” Sulla base dei suesposti criteri devono essere assoggettati all’IVA in base all’aliquota del 10 per cento le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 31, primo comma, lett. b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, su edifici di edilizia residenziale pubblica.
Si precisa infine che il beneficio fiscale di che trattasi si intende riferito solo ai contratti di appalto aventi ad oggetto le opere di manutenzione sopra citate restando escluse, invece, le prestazioni professionali ad essa inerenti.
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.


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