01.07.1999 - tributi

DIFFERIMENTO DEI TERMINI E CALCOLO DEGLI INTERESSI SUI VERSAMENTI RATEALI

DIFFERIMENTO DEI TERMINI E CALCOLO DEGLI INTERESSI SUI VERSAMENTI RATEALI DIFFERIMENTO DEI TERMINI E CALCOLO DEGLI INTERESSI SUI VERSAMENTI RATEALI
(D.L. 17 /6/99, n.179 e Circ. 22/6/99, n.137)

I versamenti risultanti dalle dichiarazioni 1999 potranno essere effettuati senza applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento:
– fino al 30 giugno (anziché fino al 21 giugno) da parte di tutti i contribuenti;
– fino al 20 luglio da parte dei contribuenti interessati, direttamente o indirettamente, dall’applicazione degli studi di settore, cioè:
– i contribuenti appartenenti alle 45 categorie per le quali sono stati approvati gli studi;
– i soci di società di persone e di imprese familiari che fanno parte di tali categorie.
La proroga, richiesta dalle organizzazioni professionali e imprenditoriali, è sancita con il decreto D.L. 17 giugno 1999, n. 179, pubblicato sulla G.U. 18 giugno 1999, n. 141.
E’ stata pubblicata, inoltre, la circolare ministeriale sui versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, comprese quelle unificate, relative all’anno 1998, per i quali sono stati stabiliti i casi di inapplicabilità della maggiorazione dello 0,40 per cento se effettuati entro il 30 giugno prossimo, o il 20 luglio per i contribuenti interessati dagli studi di settore (D.L. n. 179/1999).
Il Ministero delle finanze, nel confermare che restano fermi, in caso di pagamento rateale, il numero delle rate, i termini di effettuazione dei versamenti ed i criteri per il calcolo degli interessi dovuti, ha ricordato che le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi possono essere versate in rate mensili, di eguale importo, con la maggiorazione degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per mese o frazione di mese, a condizione che il contribuente eserciti nella dichiarazione opzione in tal senso.
A questo proposito sono stati forniti alcuni prospetti illustrativi degli interessi da applicare in caso di rateazione alle diverse scadenze nei casi di contribuenti non titolari di partita IVA e di quelli titolari di partita IVA, interessati (direttamente o indirettamente) o non interessati dagli studi di settore.

Ministero delle Finanze
Circolare 22 giugno 1999, n. 137/E

Versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, decreto legge 17/6/99, n.179
 
Premessa
L’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede che i termini di decorrenza delle disposizioni contenute nello stesso decreto possono essere modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il medesimo articolo, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 1999, n. 81, prevede che, in caso di differimento dei termini di versamento, alle somme da versare si applica una maggiorazione, ragguagliata allo 0,40 per cento mensile, a titolo di interesse corrispettivo e che con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere stabilito che non si fa luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti giorni.
Con l’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 1999, sono stati differiti i termini delle dichiarazioni dei redditi e di quelle relative all’imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, e dei relativi versamenti, tenuto conto delle numerose attività procedurali connesse in particolare alle nuove norme sull’assistenza fiscale, all’estensione dell’invio telematico delle dichiarazioni nonché all’approvazione degli studi di settore.
Per effetto di tali disposizioni:
a) i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni relative all’imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative all’anno 1998 vanno effettuati:
– dal 1° maggio al 21 giugno 1999, senza alcuna maggiorazione;
– dal 22 giugno al 20 luglio 1999, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interessi;
b) i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive delle imposte dei redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, diverse da quelle di cui alla lettera a), i cui termini di presentazione scadono dal 1° gennaio al 31 maggio 1999 vanno effettuati:
– dal 1° maggio al 21 giugno senza alcuna maggiorazione;
– dal 22 giugno al 20 luglio, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento;
c) i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive delle imposte dei redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, comprese quelle unificate, diverse da quelle della lettera a), i cui termini di presentazione scadono dal 1° giugno al 19 luglio 1999 sono effettuati entro il 20 luglio dello stesso anno. I versamenti effettuati a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quello di scadenza dell’ordinario termine di versamento vanno maggiorati degli interessi nella misura dello 0,40 per cento.

1. Casi di inapplicabilità della maggiorazione dello 0,40 per cento
Il decreto legge n. 179 del 1999 ha stabilito che, per l’anno 1999, la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo, prevista dall’articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applica:
a) ai versamenti effettuati entro il 30 giugno 1999, risultanti dalle dichiarazioni indicate all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1999;
b) ai versamenti effettuati entro il 20 luglio 1999 risultanti dalle suddette dichiarazioni presentate dai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore approvati con decreti del ministro delle Finanze 30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari nn. 61 e 62 alla Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75, nei confronti dei quali non operano cause di esclusione o di inapplicabilità.
Tale disposizione si applica anche ai contribuenti interessati indirettamente all’applicazione degli studi di settore quali i titolari di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone e imprese familiari indicate all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria che svolgono le medesime attività.
In particolare, la predetta maggiorazione non si applica:
– per i versamenti effettuati da tutti i contribuenti dal 22 giugno al 30 giugno 1999;
– per i versamenti effettuati dal 22 giugno (o a decorrere dal 21° giorno successivo a quello di scadenza dell’ordinario termine di versamento) al 20 luglio dai contribuenti che svolgono in forma individuale o associata attività per le quali risulta elaborato uno dei 45 studi di settore approvati con decreti del ministro delle Finanze del 30 marzo 1999. La disposizione trova quindi applicazione nei confronti dei soggetti IRPEG, delle società di persone ed equiparate, dei componenti delle stesse, dei collaboratori di impresa familiare o del coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.
La maggiorazione dello 0,40 per cento non si applica anche in relazione agli acconti dovuti entro gli stessi termini del 30 giugno e del 20 luglio, nonché ai versamenti a titolo di saldo o di acconto che devono essere effettuati con le stesse modalità e con gli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi (a esempio, versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata).
La predetta maggiorazione è, invece, applicabile ai versamenti effettuati dopo il 30 giugno (o, se posteriore a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quello di scadenza dell’ordinario termine di versamento) dai contribuenti che esercitano attività di impresa per le quali non sono stati approvati i relativi studi di settore ovvero per le quali sono stati approvati gli studi di settore ma operano le cause di esclusione o di inapplicabilità illustrate nei paragrafi 6.2 e 6.5 della circolare n. 110/E del 21 maggio 1999.
Si ricorda che sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti che:
– dichiarano ricavi di cui all’articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), del Tuir, di ammontare superiore a 10 miliardi di lire;
– hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
– hanno un periodo di non normale svolgimento dell’attività;
– hanno un periodo d’imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi;
– esercitano attività di vendita a domicilio;
– si avvalgono del regime fiscale sostitutivo previsto dal decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
– determinano il reddito con criteri di tipo forftetario.
Costituiscono, invece, cause di inapplicabilità, in presenza delle quali restano applicabili i parametri:
1) l’esercizio dell’attività d’impresa nei settori delle manifatture, dei servizi e del commercio svolto, rispettivamente, attraverso l’utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, di più punti di produzione ovvero di più punti di vendita;
2) l’esercizio di due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se l’importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
3) l’attività delle società cooperative, società consortili e consorzi svolta esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
4) l’attività delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori svolta esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Con riferimento alle cause di inapplicabilità di cui ai punti 1 e 2, è stato precisato che, qualora sia stata tenuta separata contabilizzazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, questi ultimi risultano applicabili.
I decreti ministeriali 30 marzo 1999, concernenti l’approvazione degli studi di settore, stabiliscono che la causa di inapplicabilità di cui al punto 1 non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica dell’attività esercitata.
È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG68U; SG70U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D.
In riferimento alle singole tipologie di esclusione e di inapplicabilità si rinvia ai chiarimenti forniti con la menzionata circolare n. 110/ E del 1999. Si fa presente, inoltre, che in sede di risposte ai quesiti formulati dalla stampa specializzata, sono stati forniti i seguenti chiarimenti:
a) la condizione di inapplicabilità di cui al punto 1, relativamente ad attività economiche nel settore delle manifatture, opera quando l’esercizio dell’attività d’impresa è svolto attraverso l’utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, per i quali non è stata tenuta contabilità separata.
Al riguardo, è stato ulteriormente precisato che la menzionata condizione di inapplicabilità sussiste qualora l’attività sia esercitata attraverso l’utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l’attività sia svolta attraverso l’utilizzo di un punto di produzione e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione;
b) la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2 trova applicazione qualora dall’attività per la quale è stato approvato lo studio di settore non derivi almeno l’80 per cento dei ricavi complessivi.

2. Versamenti rateali
Il decreto-legge in esame non ha modificato i termini di versamento fissati con il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 1999, ma ha soltanto previsto l’inapplicabilità della maggiorazione dello 0,40 per cento in taluni casi nei quali la stessa sarebbe risultata dovuta.
Restano, conseguentemente, fermi, in caso di pagamento rateale, il numero delle rate, i termini di effettuazione dei versamenti ed i criteri per il calcolo degli interessi dovuti.
Si ricorda, al riguardo che le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi possono essere versate in rate mensili, di eguale importo, con la maggiorazione degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per mese o frazione di mese, a condizione che il contribuente eserciti nella dichiarazione opzione in tal senso.
I contribuenti non titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti entro la fine di ciascun mese.
I contribuenti titolari di partita IVA, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo, n. 422 del 1998, effettuano il versamento rateale entro il giorno 16 di ogni mese.
Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti.

A) Pagamento della prima rata entro il 30 giugno
A.1) I contribuenti non titolari di partita IVA avrebbero dovuto effettuare il versamento della prima rata entro il 21 giugno e quello della seconda rata, comprensivo degli interessi calcolati sui 9 giorni, entro il 30 giugno.
Tali contribuenti possono effettuare il versamento della prima rata tra il 22 ed il 30 giugno senza la maggiorazione dello 0,40% e devono versare la seconda rata entro la stessa data del 30 giugno applicando gli interessi dello 0,15% calcolati considerando lo 0,50 % mensile sul lasso temporale di nove giorni compresi tra il 21 e il 30 giugno.
Si riporta, di seguito, il prospetto illustrativo degli interessi da applicare in caso di rateazione alle diverse scadenze:
A.2) I contribuenti titolari di partita IVA (non interessati direttamente o indirettamente dagli studi di settore) avrebbero dovuto effettuare il versamento della prima rata entro il 21 giugno e quello della seconda rata, comprensivo degli interessi calcolati sui 25 giorni, entro il 16 luglio.
Tali soggetti possono effettuare il versamento della prima rata tra il 22 ed il 30 giugno senza applicazione della maggiorazione dello 0,40% e devono versare la seconda rata entro la stessa data del 16 luglio applicando gli interessi dello 0,42% calcolati considerando lo 0,50 % mensile sul lasso temporale di venticinque giorni compresi tra il 21 giugno e il 16 luglio.
Si riporta, di seguito, il prospetto illustrativo degli interessi da applicare in caso di rateazione alle diverse scadenze:
B) Pagamento della prima rata entro il 20 luglio
B.1) I contribuenti titolari di partita IVA, direttamente o indirettamente interessati dall’applicazione degli studi di settore, effettuano il versamento della prima rata entro il 20 luglio (senza la maggiorazione dello 0,40 per cento) e quello della seconda rata, comprensivo degli interessi per la rateazione, entro il 16 agosto.
Si riporta, di seguito, il prospetto illustrativo degli interessi da applicare in caso di rateazione alle diverse scadenze:
B.2) I contribuenti non titolari di partita IVA, indirettamente interessati dagli studi di settore (cioè titolari di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone e imprese familiari indicate all’articolo 5 del Tuir, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria), effettuano il versamento della prima rata entro il 20 luglio (senza la maggiorazione dello 0,40 per cento) e quello della seconda rata, comprensivo degli interessi per la rateazione, entro il 2 agosto.
Tali soggetti, infatti, fruiscono delle disposizioni del decreto legge in commento e, in quanto non titolari di partita IVA, sono tenuti al versamento delle rate successive alla prima entro l’ultimo giorno del mese.
Si riporta, di seguito, il prospetto illustrativo degli interessi da applicare in caso di rateazione alle diverse scadenze:
B.3) I contribuenti titolari di partita IVA non interessati, direttamente o indirettamente, dagli studi di settore, se hanno deciso di fruire della possibilità di effettuare i versamenti entro il termine del 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento, devono effettuare il versamento della prima rata entro il 20 luglio e quello della seconda rata, comprensivo degli interessi per la rateazione entro il 16 agosto.
Gli adempimenti di tali contribuenti non sono variati a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge in oggetto.
Si riporta, di seguito, il prospetto illustrativo degli interessi da applicare in caso di rateazione alle diverse scadenze.
B.4) I contribuenti non titolari di partita IVA, diversi da quelli indicati al punto B.2), se hanno deciso di fruire della possibilità di effettuare i versamenti entro il termine del 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento devono effettuare il versamento della prima rata entro il 20 luglio e quello della seconda rata, comprensivo degli interessi per la rateazione entro il 2 agosto. Gli adempimenti di tali contribuenti non sono variati a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge in oggetto.
Si riporta, di seguito, il prospetto illustrativo degli interessi da applicare in caso di rateazione alle diverse scadenze:
3) Versamento dell’IVA a saldo per il 1998
Come è noto, i contribuenti che versano il saldo IVA, anziché entro il 16 marzo, entro il termine previsto per l’effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata devono maggiorare l’importo da versare dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivi alla predetta data del 16 marzo, dopo aver effettuato l’eventuale compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997.
Se i versamenti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP e ai contributi risultanti dalla dichiarazione unificata sono effettuati con la maggiorazione dello 0,40 per cento la stessa maggiorazione si applica anche al saldo dell’IVA, aumentato dell’importo dovuto a titolo di maggiorazione dal 17 marzo fino al termine ordinario di versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO senza applicazione dello 0,40 per cento.
Pertanto, nei casi in cui resta applicabile la maggiorazione dello 0,40 per cento la stessa si applica a tutte le somme, compresa l’IVA a saldo.
Si riporta, di seguito, il prospetto illustrativo della maggiorazione dovuta in caso di differimento del versamento del saldo IVA:
I contribuenti interessati dagli studi di settore versano tutte le somme, compresa l’IVA a saldo, entro il 20 luglio 1999, senza applicare ulteriori maggiorazioni.
I contribuenti, non interessati direttamente o indirettamente dagli studi di settore, che eseguono i versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata successivamente al 30 giugno (o, se posteriore, a decorrere dal 21° giorno successivo a quello di scadenza dell’ordinario termine di versamento) ed entro il 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40 %, devono applicare la stessa anche al saldo dell’IVA, aumentato dell’importo dovuto a titolo di maggiorazione dal 17 marzo al 21 giugno.


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