CONTROLLO GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI ‘BOLLINO BLU’ – DISPOSIZIONI PER L’ANNO 1999
CONTROLLO GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI “BOLLINO BLU” – DISPOSIZIONI PER L’ANNO 1999 CONTROLLO GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI “BOLLINO BLU” – DISPOSIZIONI PER L’ANNO 1999
La Regione Lombardia, nell’ambito delle azioni volte a prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, ha deliberato in materia di obbligo del controllo dei gas di scarico degli autoveicoli.
La delibera della Giunta Regionale n° VI – 41306 del 5 febbraio 1999, dispone che la circolazione degli autoveicoli immatricolati in tutte le provincie lombarde e nelle provincie non lombarde, ma di proprietà o in uso ai residenti in Lombardia sia vincolata al controllo ed alla regolarità dei gas di scarico emessi, comprovata dal rilascio di un apposito contrassegno (“bollino blu”) da applicarsi sul parabrezza del veicolo interessato.
Gli automezzi interessati dalla disposizione in oggetto sono:
A) autoveicoli dotati di motore alimentato a benzina, diesel, GPL o metano (non muniti dei dispositivi di riduzione dei gas di scarico) ed immatricolati dopo il 1° gennaio 1970;
B) autoveicoli dotati di motore alimentato a benzina, diesel, GPL o metano “a ridotto inquinamento” cioè muniti di contrassegno (lettere B,C,D,E,F,G,H,I) che siano stati immatricolati prima del 1° gennaio 1995 (indipendentemente dai km percorsi);
C) autoveicoli dotati di motore alimentato a benzina, diesel, GPL o metano “a ridotto inquinamento” cioè muniti di contrassegno (lettere B,C,D,E,F,G,H,I) indipendentemente dall’anno di prima immatricolazione, ma che abbiano percorso più di 80.000 km;
D) autoveicoli, indipendentemente dall’anno di prima immatricolazione, dotati di dispositivo “retrofit” quest’ultimo installato prima del 1° gennaio 1995;
Esclusioni Rimangono esclusi dalla normativa:
gli autoveicoli (autocarri, autoveicoli ad uso speciale, autoveicoli per trasporti specifici) aventi peso complessivo a pieno carico superiore ai 3.500 Kg. in quanto soggetti alla revisione obbligatoria annuale (D.M. 26 settembre 1990); gli autoveicoli considerati “storici” ai sensi della circolare della D.G.M. n. 98/90 del 27/7/1990 (cioè immatricolate prima del 1960) e le auto a trazione elettrica; gli autoveicoli che, nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di scadenza del bollino blu, hanno effettuato la revisione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. del 30/4/92, n. 285 (Codice della strada). Naturalmente, alla scadenza dei 12 mesi da tale ultima revisione diventerà necessario munirsi di un nuovo bollino blu; gli autoveicoli provvisti del tagliando verde rilasciato dal ministero dei Trasporti (Motorizzazione Civile) contrassegnati dalle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I purché siano stati immatricolati dopo il 1° gennaio 1995 e abbiano percorso meno di 80.000 chilometri.
Veicoli modificati Per gli autoveicoli su cui sia stato installato successivamente all’immatricolazione un dispositivo di riduzione delle emissioni inquinanti (come la marmitta catalitica), il calcolo degli 80.000 chilometri va fatto partendo dalla data della modifica apportata, risultante dal documento di approvazione da parte degli uffici della Motorizzazione Civile ed indicata sul libretto di circolazione.
Scadenze Chi si deve munire per la prima volta del bollino blu, deve richiederlo entro il 1° giugno 1999.
Coloro che nel 1998 erano già in possesso del bollino blu lo devono rinnovare prima della scadenza del 12° mese di validità.
Chi ha effettuato la revisione nel 1998, deve richiedere il bollino blu prima della scadenza del 12° mese rispetto la data dell’ultima revisione.
Modalità di rilascio Il rilascio del sopracitato bollino dovrà avvenire unitamente alla documentazione comprovante i valori misurati dall’apparecchiatura di controllo, il tutto con il timbro dell’officina.
Per quanto riguarda i veicoli alimentati a benzina/metano o benzina/GPL, i controlli dovranno essere effettuati sia per la parte alimentata a benzina, sia per quella alimentata a metano o GPL, con il conseguente rilascio di due documentazioni comprovanti i valori misurati.
Le officine preposte al controllo e al rilascio del bollino, che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione Lombardia, applicheranno quale corrispettivo per le verifiche di cui sopra, la tariffa concordata a livello regionale di Lire 15.000 I.V.A. inclusa.
Sanzioni I Comuni, con ordinanza del Sindaco, possono, ai sensi dell’art. 7, comma 13, dei D.Lgs. 285/92, determinare sanzioni amministrative del pagamento di una somma da Lire 121.200 a Lire 484.800 per gli automobilisti proprietari di autoveicoli immatricolati in tutte le provincie lombarde e nelle provincie non lombarde ma di proprietà o in uso ai residenti in Lombardia, privi di bollino blu.
Precisazioni Il bollino blu non permette la circolazione nei giorni in cui si effettuano i blocchi della circolazione per il superamento delle soglie di inquinamento. In tal caso la circolazione è permessa solo alle auto con marmitta catalitica o ecodiesel.
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