01.09.1998 - tecnica

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A GAS – D.P.R. 13.5.1998

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A GAS – D SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A GAS  – D.P.R. 13.5.1998

Sulla G. U. del 9.7.1998, n. 218 e’ stato pubblicato il D.P.R. 13.5.98 – “Sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico” che stabilisce i criteri per l’adeguamento degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico alla normativa UNI-GIG.
In sostanza il decreto stabilisce che tutti gli impianti suddetti esistenti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46 (13. 3. 1990) dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza, di cui all’art. 2 del decreto, entro il 31. 12. 1998.
Per la determinazione della data di realizzazione dell’impianto, nell’ambito dei controlli ai sensi della legge 46/90, si fara’ riferimento alla data di costruzione degli edifici in cui sono installati gli impianti. Nel caso in cui gli impianti siano stati realizzati in data successiva a quella degli immobili, il proprietario potra’ attestare la data di realizzazione tramite specifica documentazione o apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
L’adeguamento dovra’ far si che gli impianti rispondano ai seguenti requisiti
a. negli ambienti, ove sono istallati gli apparecchi, deve essere assicurata :la ventilazione in misura adeguata al tipo ed al numero degli apparecchi utilizzatori, allo scopo di garantire l’alimentazione di aria per la combustione, durante il funzionamento degli apparecchi;
b. negli ambienti, ove sono istallati gli apparecchi di cottura privi del controllo fiamma o di tipo A, deve essere assicurata una adeguata aerazione, per garantire il ricambio dell’aria sia per lo smaltimento di prodotti della combustione, sia per evitare la creazione di eventuali miscugli con un tenore pericoloso in gas non combustibile;
c. gli impianti interni, dal misuratore, o dal punto di consegna del GPL, fino agli apparecchi utilizzatori, devono essere in grado di superare, con esito positivo, il controllo di tenuta, ivi comprese le tubazioni, gli accessori e il collegamento con gli apparecchi istallati. I tubi flessibili devono essere conformi alle norme vigenti ed essere in regola con la data di sostituzione;
d. il sistema di evacuazione dei fumi deve essere in grado di superare con esito positivo le verifiche di efficacia, con riferimento al tiraggio dei sistemi fumari e all’assenza di rigurgito dei fumi nei locali di installazione;
e. gli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria o per riscaldamento devono essere muniti di dispositivo di controllo che interrompe l’afflusso del gas all’apparecchio stesso, nel caso di spegnimento accidentale delle fiamme dei bruciatori.
Le modalita’ per ottenere il rispetto dei requisiti sono fissate dalle vigenti norme UNI-CIG, tra le quali si segnalano, quali fondamentali, la 7131/72 (Impianti a gas di petrolio liquefatto per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e manutenzione) pubblicata sulla G.U. del 28.11.1972, n.309 e la 7129/92 (Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e manutenzione) pubblicata sulla G.U. del 3.5.1993, n.101 Supplemento).


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