RISTRUTTURARE CONVIENE – AGEVOLAZIONI PER PARCHEGGI PERTINENZIALI SU AREE PRIVATE
RISTRUTTURARE CONVIENE – AGEVOLAZIONI PER PARCHEGGI PERTINENZIALI SU AREE PRIVATE RISTRUTTURARE CONVIENE – AGEVOLAZIONI PER PARCHEGGI PERTINENZIALI SU AREE PRIVATE
Si pubblica il parere reso all’ANCE dal Ministero dei lavori pubblici – Direzione generale del coordinamento territoriale, n. 1180 U.T. del 22 luglio 1998 relativo all’applicabilità ai parcheggi su aree private delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 1 della legge n. 449/97.
L’art. 1 della legge n. 449/97 prevede la possibilità di detrarre, ai fini IRPEF, un importo pari al 41% delle spese sostenute sino ad un importo massimo pari a 150 milioni per l’esecuzione di una serie di interventi tra cui vi è la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.
Nell’ambito delle Circolari interpretative emanate dai Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze era già stata confermata l’applicabilità della detraibilità anche alla vendita dei parcheggi realizzati da imprese di costruzione su aree concesse dai comuni in diritto di superficie (art. 9 comma 4 L. 122/89).
Con l’odierno parere è stato chiarito che i benefici fiscali si applicano anche ai parcheggi realizzati da imprese di costruzione e società immobiliari, su aree esterne a quelle di sedime del fabbricato ove sono ubicate le unità immobiliari purchè vi sia il vincolo di pertinenzialità con le stesse unità immobiliari.
La nota ministeriale infine prevede, senza però fare alcuna precisazione, che debba sussistere “una ragionevole distanza tra il parcheggio e l’unità servita”.
L’odierna interpretazione è da valutarsi in un modo assai positivo poichè estende l’applicabilità della detraibilità delle spese anche ad opere che possono essere direttamente promosse e realizzate da imprese di costruzione.
Ministero dei Lavori Pubblici –
Direzione generale
del coordinamento territoriale
Oggetto: Legge 27/12/97, n.449, art. 1 – agevolazioni fiscali per interventi di recupero di unità immobiliari. Quesito 10 giugno 1998, prot.205/C.6/Urb.
Con riferimento al quesito posto da codesta Associazione, indicato in oggetto, si ritiene quanto segue.
L’art.1 della legge 449/1997 consente di ammettere al beneficio fiscale, gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune formulando, quindi, una accezione ampia della categoria di intervento ammissibile ai benefici fiscali e, a parziale deroga della finalità di incentivazione di recupero ammettendo anche interventi di nuova costruzione di superfici da destinare a parcheggio. L’ammissibilità dell’intervento di realizzazione di parcheggi è subordinata alla pertinenzialità con una unità immobiliare e in tal modo è espressa una accezione più generale di intervento di recupero, che viene così esteso al tessuto edilizio in relazione al soddisfacimento di carenze di standard di parcheggio e di adeguamento alle mutate condizioni della mobilità cittadina. Si tratta, in altre parole, di rendere compatibile la situazione attuale del traffico veicolare con i tessuti edilizi esistenti.
Ciò premesso, si ribadisce quanto affermato nella circolare 121/E relativamente all’ammissibilità ai benefici fiscali in argomento dei costi di intervento per la realizzazione di parcheggi, anche su aree esterne a quelle di sedime del fabbricato ove sono ubicate le unità immobiliari con le quali instaurare il necessario rapporto di pertinenzialità con il posto auto o con il box. Quanto detto è confermato anche dalla modifica operata, con la legge 15 maggio 1997, n.127, all’art.9 della legge 122/1989.
Come è evidente, deve esistere anche una ragionevole distanza tra il parcheggio e l’unità immobiliare servita, criterio peraltro introdotto da talune normative regolamentari locali, affinché vi sia la concreta possibilità d’uso tra l’unità principale e la pertinenza.
In conclusione, si ritiene ammissibile ai benefici fiscali di cui all’art.1 della legge n.449/1997 il costo di realizzazione di autorimesse costruite o in corso di costruzione da imprese di costruzione, società immobiliari o da privati su aree esterne, anche private, a quelle di sedime del fabbricato o dell’unità immobiliare, cedute a privati. Restano ferme, ovviamente, tutte le altre condizioni imposte dalla legge e dal regolamento attuativo, esplicitate nelle circolari nn. 57/E e 121/E, con particolare riguardo all’obbligo di creare un rapporto di pertinenzialità delle superfici di parcheggio con una unità immobiliare, e alla enucleazione dei costi di realizzazione su cui calcolare la detrazione.
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