01.06.1998 - ambiente

RIFIUTI – FORMULARIO DI ACCOMPAGNAMENTO

RIFIUTI – FORMULARIO DI ACCOMPAGNAMENTO RIFIUTI – FORMULARIO DI ACCOMPAGNAMENTO
(D.M. – Ambiente – 1° aprile 1998, n. 145, G.U. 13 maggio 1998, n. 109)
Con decreto interministeriale sono stati definiti il modello e i contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti previsto dalla normativa sui rifiuti pericolosi e sugli imballaggi, che deve essere adottato a decorrere dal 12 giugno 1998 (“decreto Ronchi”, D.Lgs. n. 22/1997, artt. 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4).

Formulario di identificazione Il formulario di identificazione dei rifiuti trasportati, deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello ministeriale, dal produttore o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto.
Qualora siano utilizzati strumenti informatici, i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.
Il formulario è stampato su carta idonea a garantire che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull’altra facciata.
Il formulario sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati.
Resta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose e alle spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento CE 259/93.

Registri di carico e scarico I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti (cfr. D.M. n. 148/1998).
A tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all’annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto e il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo a tale annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.
Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo del decreto in esame.

MINISTERO DELL’AMBIENTE
DECRETO 1° aprile 1998, n. 145

Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO, DELLA SANITA’ E DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Visti in particolare gli articoli 15 e 18, commi 2 e 4, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/05651 del 26 marzo 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. È approvato il modello del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 15.

Art. 2.
1. Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati “A” e “B”, dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto. Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.
2. Il formulario è stampato su carta idonea a garantire che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull’altra facciata e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell’allegato “C”.

Art. 3.
1. Fatta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, ove prevista dalla normativa vigente, e alle spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento CE 259/93, il formulario di cui all’articolo 1 sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati.
2. Durante il trasporto devono essere rispettate le norme vigenti che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi nonché le norme tecniche che disciplinano le attività di trasporto dei rifiuti.

Art. 4.
1. I formulari di identificazione di cui all’articolo 1 devono essere numerati progressivamente anche con l’adozione di prefissi alfabetici di serie e sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.
Gli estremi dell’autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia.
2. La fattura di acquisto dei formulari di cui al comma 1, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima dell’utilizzo del formulario.
3. I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti. A tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all’annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.

Art. 5.
1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato A FRONTESPIZIO DEL BOLLETTARIO O DELLA PRIMA PAGINA DEL MODULO CONTINUO
Ditta ……………………… ………………………. …………………………………………

Residenza o domicilio ………………………. ………………………. ………………..

comune    ……………………….via   ………………………. n. ……………………….

Codice fiscale …………………………………………………………… ………………..

Ubicazione dell’esercizio …………………… ………………………. ………………..

comune    ……………………….via   ………………………. n. ……………………….

Formulario dal n. ……………. al n. ………… ………………………. ……………….
Allegato B FORMULARIO TRASPORTO RIFIUTI (omissis)
ALLEGATO C DESCRIZIONE TECNICA
I. Sul frontespizio del bollettario o sulla prima pagina del modulo continuo a ricalco devono essere riportati gli elementi identificativi individuati nell’allegato “A”.
Il. In alto a destra del formulario di identificazione sono indicati i prefissi alfabetici di serie, nonché il numero progressivo e la data di emissione di ogni singolo formulario che dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell’annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce, e il numero progressivo del registro che corrisponde all’annotazione dei rifiuti medesimi.
III. Nella prima sezione dovranno essere riportati:
A) nella casella (1) i seguenti dati identificativi del produttore o detentore che effettua la spedizione dei rifiuti:
· DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA
· CODICE FISCALE DELL’IMPRESA
· INDIRIZZO DELL’IMPIANTO O UNITA’ LOCALE DI PARTENZA DEL RIFIUTO
· EVENTUALE N.ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA’ EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ART. 31 E 33, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22.

B) Nella casella (2), destinatario, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi all’impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento:
· DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA
· CODICE FISCALE
· INDIRIZZO DELL’UNITA’ LOCALE DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO
· EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA’ EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 33, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22.

C). Nella casella (3), trasportatore, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi all’impresa che effettua il trasporto dei rifiuti:
· DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA
· CODICE FISCALE DELL’IMPRESA
· INDIRIZZO DELL’IMPRESA
· * NUMERO ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI

Qualora si tratti di trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato direttamente dal produttore dei rifiuti stessi i predetti dati dovranno essere sostituiti da apposita dichiarazione.
IV. Nella seconda sezione dovranno essere riportate eventuali annotazioni
V. Nella terza sezione dovranno essere riportati:
A) alla casella (4), caratteristiche del rifiuto, i seguenti dati relativi ai rifiuti trasportati:
· CODICE C.E.R. E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO
· CARATTERISTICHE FISICHE CODIFICATE: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido.
· CARATTERISTICHE CODIFICATE DI PERICOLO DI CUI ALL’ALLEGATO “D” INDIVIDUATE SULLA BASE DELL’ALLEGATO “E” AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL SINGOLO RIFIUTO (PER I RIFIUTI PERICOLOSI).

B) alla casella (5) l’indicazione se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero o di smaltimento, e, nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica, le CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI RIFIUTI NECESSARIE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA.

C) alla casella (6) la quantità di rifiuti trasportati espressa in kg. o in litri (in partenza o da verificare a destino)
D) alla casella (7) il percorso dei rifiuti trasportati (se diverso dal più breve).
E) alla casella (8) l’indicazione se il rifiuto è o non è soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID

VI. Nella quarta sezione il produttore/detentore e il trasportatore devono:
A) nella casella (9), apporre la propria firma per l’assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario.
B) nella casella (10), trascrivere il cognome e nome del conducente, l’identificativo del mezzo di trasporto, la data e l’ora di partenza.
VII. Nella quinta sezione, casella (11), il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonchè la data, l’ora e la firma.


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