RIFIUTI – COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO E DEL FORMULARIO DI ACCOMPAGNAMENTO – CIRCOLARE ESPLICATIVA
(Ministero dell’Ambiente – Circ. 4/8/98)
L’articolo 12 del Dlgs 22/1997 e successive modifiche e integrazioni impone a numerose categorie di operatori l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico sul quale devono essere annotate la tipologia, le caratteristiche e le quantità dei rifiuti oggetto delle attività di produzione e/o di gestione dei rifiuti stessi. I suddetti dati devono essere utilizzati per la comunicazione annuale al Catasto.
L’articolo 15 del Dlgs 22/1997 e successive modifiche e integrazioni stabilisce, inoltre, che “durante il trasporto effettuato da Enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione”.
Il modello uniforme di formulario ed il modello uniforme di registro di carico e di scarico sono stati, rispettivamente individuati dal Dm 1º aprile 1998, n. 145 e dal Dm 1º aprile 1998, n. 148.
In relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute a seguito dell’entrata in vigore dei predetti decreti si forniscono le seguenti precisazioni e chiarimenti operativi.
1) Modalità di tenuta e di compilazione del formulario
a) ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 5/2/97 n. 22 il formulario di identificazione deve essere numerato e vidimato da parte dell’Ufficio del Registro o delle Camere di Commercio;
b) la fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi identificativi della tipografia autorizzata e gli estremi sociali e numerici dei formulari stessi, deve essere annotata sul registro IVA acquisti prima dell’utilizzo dei formulari medesimi. I soggetti che per esigenze operative utilizzano contestualmente più bollettari dovranno prestare particolare attenzione al rispetto di tale disposizione, curando, inoltre, che la registrazione delle operazioni di trasporto sul registro di carico e scarico rispetti l’ordine cronologico di emissione dei formulari;
c) la stampa dei formulari da parte delle tipografie autorizzate deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Dm Finanze 29 novembre 1978;
d) la vendita dei formulari da parte del rivenditore deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto all’articolo 10 DM Finanze 29 novembre 1978;
e) nel caso in cui i formulari siano tenuti mediante strumenti informatici, il modulo continuo da utilizzare deve essere predisposto dalle tipografie autorizzate di cui all’articolo 4, comma 1, del DM 145/98, e deve essere sostanzialmente conforme al modello riportato negli allegati A e B al citato Dm 145/1998;
f) la numerazione e la vidimazione dei formulari da parte della Camera di Commercio può essere effettuata solo se risultano già compilate le voci “Ditta… Residenza… Codice fiscale… Formulario dal N…. al N….” indicate nel frontespizio del boIlettario o nella prima pagina del modulo continuo. La parte del frontespizio relativa a “Ubicazione dell’esercizio…” può, invece, essere compilata anche dopo la numerazione e vidimazione, ma deve comunque precedere sempre l’emissione del primo formulario;
g) tenuto conto che ciascun formulario si compone di quattro esemplari di cui tre a ricalco, la vidimazione può essere apposta sul primo di essi purché risulti visibile anche sugli altri tre;
h) la dizione “serie e numero…”riportata in alto a destra del modello uniforme di formulario individuato dal DM 145/98 è riferita solo ed esclusivamente ai prefissi alfabetici di serie e al numero progressivo attribuito dalla tipografia autorizzata. La data da riportare a fianco dei suddetti “serie e numero” è la data di emissione, cioè di compilazione, del formulario, e dovrà, ovviamente, essere uguale per tutte e quattro le copie.
La data di emissione può non corrispondere a quella riportata alla voce “data/…inizio trasporto” di cui al punto 10 del formulario.
Quest’ultima infatti, si riferisce alla data ed ora di partenza del trasporto;
i) al fine di garantire un efficace controllo sulla gestione e movimentazione dei rifiuti il legislatore ha stabilito un rapporto di reciproca integrazione dei dati riportati sul registro con quelli riportati sul formulario. Tale rapporto è previsto in modo espresso dall’articolo 12, comma 3, del Dlgs 22/97, e dall’articolo 4, comma 3, del DM 145/98, e presuppone che il formulario sia conservato nel medesimo luogo dove deve essere conservato il registro di carico e scarico. Di conseguenza, per “Ubicazione dell’esercizio…” si deve intendere:
– la sede dell’impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti;
– la sede di coordinamento organizzativo o centro equivalente di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
j) per attuare la necessaria integrazione tra formulario e registro, il DM 145/98 prevede, inoltre, che in alto a destra del formulario sia riportato il “numero di registro”. Tale voce si deve intendere riferita al numero progressivo che individua l’annotazione sul registro dell’operazione di carico o di scarico relativa ai rifiuti oggetto del trasporto. A tali fini le singole annotazioni sul registro delle operazioni di carico e scarico dovranno essere contraddistinte con un numero progressivo;
k) per analoghe esigenze di integrazione tra formulari e registri, il produttore/detentore, il trasportatore ed il destinatario dei rifiuti dovranno apporre il proprio “numero di registro” sulla copia del formulario che deve restare in loro possesso. Tale conclusione poggia su un preciso dato normativo. Infatti, l’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede in modo espresso che i registri devono essere “integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti” e l’articolo 4, comma 3, del DM 145/98 ribadisce a tali fini che “gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell’annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi”. Occorre, inoltre, considerare che solo grazie alla predetta integrazione il contenuto del registro può rispettare quanto stabilito dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Per quanto poi riguarda le modalità da seguire per garantire l’effettiva attuazione dell’integrazione tra registri e formulari, è importante sottolineare che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera da a) a d), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, l’annotazione sul registro delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata secondo precise cadenze temporali. E poiché solo a seguito della predetta annotazione sarà possibile individuare il “numero di registro” (cioè il numero progressivo dell’annotazione dell’operazione di carico o scarico sul registro) è evidente che il “numero di registro” potrà e dovrà essere riportato sul formulario da parte del produttore/detentore, del trasportatore e del destinatario (smaltitore o recuperatore) nel rispetto dei termini entro i quali i citati soggetti devono effettuare l’annotazione delle operazioni di carico/scarico ai sensi del citato art. 12 comma 1, lettere da a) a d). Ovviamente, ciò comporta che durante il trasporto il formulario potrà essere sprovvisto del “numero di registro”. A parte tale eccezione, che discende dal sistema il formulario di identificazione che accompagna il trasporto dei rifiuti dovrà essere compilato in ogni sua parte;
l) il “numero di registro” deve essere apposto sul formulario da parte dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico. È ovvio, infatti, che il “numero di registro” non può essere apposto sul formulario da parte dei soggetti che non sono obbligati a tenere i suddetti registri. In tale evenienza, tuttavia, l’esonero dall’obbligo del registro dovrà risultare da specifica indicazione riportata nell’apposito spazio del formulario riservato alle “annotazioni”. Il formulario stesso, inoltre, dovrà essere conservato presso i suddetti soggetti non obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico;
m) nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione, devono essere riportati nell’apposito spazio del formulario riservato alle “annotazioni”,
n) in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell’art. 15, c. 4 del decreto legislativo 22/97, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del Comune o dei Comuni per i quali il servizio medesimo è gestito.
L’esonero dall’obbligo del formulario di identificazione si ritiene, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del Comune o dei Comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell’atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (ed a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o di frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell’atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l’impianto cui sono destinati i rifiuti);
2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta.
Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione;
o) deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale risulta individuato dal codice (CER) e dalla descrizione. A tale ultimo fine, al punto 4 del formulario, voce “Descrizione”. dovrà riportarsi l’aspetto esteriore dei rifiuti che consente di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, tenuto conto che la descrizione del CER non è sempre esaustiva, soprattutto in riferimento ai codici che recano negli ultimi due campi numerici le cifre “99”;
p) le quantità vanno indicate in Kg. oppure, in litri.
Nel caso in cui i rifiuti siano individuabili in termini di, unità numeriche, l’indicazione delle “Quantità” può essere espressa indicando anche il numero delle unità trasportate;
q) per “firma del trasportatore” si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto e ne assume la relativa responsabilità;
r) quando il trasportatore dei rifiuti è lo stesso soggetto che li ha prodotti, e si tratta di rifiuti non pericolosi, il decreto legislativo 22/97 prevede che il trasporto può essere effettuato senza iscrizione all’Albo dei gestori dei rifiuti. L’esclusione dall’obbligo della predetta iscrizione deve risultare dall’apposita dichiarazione riportata in fine del punto 3 della prima sezione del formulario. A tal fine il produttore che effettua il trasporto deve barrare l’apposita parentesi inserita dopo le parole “trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento” e dopo la preposizione “di” indicare il luogo e lo stabilimento di produzione dei rifiuti trasportati. Ovviamente quando i rifiuti non pericolosi sono trasportati dallo stesso soggetto che li ha prodotti, il punto 3 del formulario, non deve essere compilato, limitatamente ai seguenti dati identificativi; “Trasportatore del rifiuto… CF… N. AUT/ALBO… del…”. La medesima procedura si applica agli imprenditori agricoli nei casi previsti dall’articolo 3 del Dlgs 30 aprile 1998, n. 173;
s) le caratteristiche chimico-fisiche, di cui alla casella 5, terza sezione, dell’allegato B, al DM 145/98, che devono essere specificate nel caso in cui i rifiuti siano avviati allo smaltimento in discarica, sono quelle necessarie per accertare la compatibilità del rifiuto con le prescrizioni dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 1, del DM 141/98;
t) alla voce “quantità”, casella 6, terza sezione, dell’allegato B, al Dm 145/98, deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella “( )” relativa alla voce “Peso da verificarsi a destino” nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l’indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione;
u) il trasporto di olio minerale usato deve essere accompagnato anche dall’allegato F al Dm 16 maggio 1996, n. 392;
v) nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (Nominativo, C. Fiscale, N. aut. Albo), dei diversi mezzi utilizzati (Es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nell’apposito spazio riservato alle “annotazioni”.
In caso di trasporto misto (es. gomma/ferrovia, gomma/nave), occorre specificare nello spazio per le annotazioni, la tratta ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario stesso i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo.
Poiché in tali evenienze le quattro copie del formulario risultano insufficienti in quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione sono più di tre (il produttore/detentore, il trasportatore e il destinatario) sarà possibile conservare delle fotocopie dei formulari, fermo che il trasporto dovrà sempre essere accompagnato dagli originali del formulario.
Pertanto, a conclusione del trasporto gli originali dei formulari dovranno restare: due originali al produttore/detentore, un originale al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale e un originale al destinatario finale che effettua le operazioni di recupero o, di smaltimento.
In caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovrà emettere un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto. Nel nuovo formulario, il trasportatore dovrà indicare, nello spazio riservato al produttore/detentore, la propria ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni il motivo del trasbordo, il codice alfanumerico del primo formulario e il nominativo del produttore di origine. Sul primo formulario di identificazione, nello spazio per le annotazioni, dovrà essere apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti.
Al produttore dovrà comunque essere restituita la quarta copia del primo e del secondo formulario emesso;
z) nel caso in cui il trasporto riguardi fanghi di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante “attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”, al formulario di identificazione dovrà essere allegata la “scheda di accompagnamento” prevista dall’articolo 13, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.
2) Modalità di tenuta e di compilazione del registro di carico e scarico
a) Il registro di carico e scarico deve essere completato con i dati relativi alla ditta, alla residenza e al codice fiscale prima della vidimazione. L’ubicazione dell’esercizio, invece, può essere indicata anche dopo la vidimazione, ma deve, comunque, precedere l’annotazione della prima operazione.
Per ubicazione dell’esercizio, si intende:
– la sede dell’impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti;
– la sede di coordinamento organizzativo o centro equivalente di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) la semplificazione prevista dall’articolo 1, comma 4, del DM 148/98, non riguarda i rifiuti prodotti dalle attività di smaltimento o di recupero;
c) nella prima colonna del registro (prima colonna degli allegati A2 e B2 al Dm 148/98) alla voce “Formulario n…. del …” devono essere riportate le seguenti informazioni:
– numero del formulario dei rifiuti trasportati che sono oggetto dell’operazione di carico o scarico annotata sul registro;
– data di emissione del formulario quale risulta indicata nell’allegato C, punto II, del Dm 145/98;
d) nel caso in cui il trasporto non sia accompagnato da stoccaggio intermedio (cioè quando il trasportatore prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente ad uno smaltitore/recuperatore terzo) è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati. In questo caso, nel registro dovranno essere indicate le date di inizio e di fine trasporto;
e) nel caso in cui i registri siano tenuti mediante strumenti informatici, il modulo continuo da utilizzare deve essere conforme al modello riportato negli allegati A o B al Dm 145/1998;
f) nei casi previsti dall’articolo 12, comma 4, Dlgs 22/1997, e successive modifiche e integrazioni, i produttori (esclusi, quindi, i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti) possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri tramite le loro associazioni di categoria o le società di servizi delle associazioni di categoria medesime. Si ritiene che in ‘ quest’ultimo caso i registri possono essere tenuti in forma “multiaziendale”, cioè utilizzando lo stesso modulo continuo per più soggetti, previa opportuna vidimazione effettuata nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente per le scritte contabili, come prevista e consentita dall’articolo 1, comma 6, Dm 1º aprile 1998, n. 148;
g) i soggetti autorizzati che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell’articolo 46, del Dlgs 22/97, sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico di cui al Dm 148/98 per i rifiuti gestiti e derivanti dalla medesima attività ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 22/97. I medesimi soggetti devono tenere, inoltre, il registro previsto dal regolamento di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, che deve essere vidimato dalla questura competente.
Tra i due registri esiste un evidente rapporto di integrazione.
Pertanto, al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici connessi all’annotazione in entrambe i registri della presa in carico e dello scarico dei veicoli avviati a demolizione, si ritiene che i soggetti che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 22/97, possono adempiere agli obblighi di tenuta dei registri con le seguenti modalità:
– la presa in carico dei veicoli da demolire può essere annotata solo sull’apposito registro di entrata e uscita previsto dal regolamento di cui al D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. In tali casi il “numero di registro” da apporre sul formulario di trasporto dei veicoli avviati a demolizione, sarà quello relativo all’annotazione sul registro di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
– sul registro di carico e scarico previsto dal DM 148/98, di conseguenza, potranno essere annotate solo le operazioni di carico e scarico di rifiuti derivanti dall’attività di demolizione. In tali casi il numero di registro da apporre sul formulario di trasporto dei rifiuti prodotti dalla demolizione sarà quello relativo all’annotazione sul registro di, cui al DM 148/98.
Analogamente, i concessionari di veicoli potranno annotare la presa in carico e lo scarico dei veicoli da avviare alla rottamazione nel predetto registro di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
h) l’annotazione in carico e scarico effettuata sul registro deve essere riferita ad ogni singolo formulario;
i) i soggetti che effettuano attività di intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti sono equiparati, ai fini della tenuta dei registri, ai soggetti che effettuano attività di recupero e smaltimento; quindi, l’obbligo di annotazione va adempiuto entro le 24 ore dalla presa in carico;
j) il Modello B va compilato solo per i rifiuti che sono oggetto di intermediazione o di commercializzazione senza che l’intermediario o il commerciante ne abbia la detenzione.
In tal caso l’annotazione sul registro è da riferire al formulario emesso dal produttore ed ai fini dell’integrazione con il registro, l’intermediario dovrà allegare una copia fotostatica del formulario;
k) i soggetti sottoposti all’obbligo dei registri di carico e scarico possono tenere un solo registro per le diverse attività indicate al punto 2, dell’allegato A-1, al DM 148/98. In tal caso dovranno essere barrate le caselle corrispondenti alle attività svolte.
Tuttavia, nel caso di più impianti distinti all’interno di un medesimo stabilimento ogni impianto dovrà disporre di un registro di carico e scarico;
l) il registro di carico e scarico di cui al precedente Dm 148/98 deve essere tenuto ed annotato anche per gli oli minerali usati;
m) in caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa tipologia ed individuati con lo stesso codice (CER) da parte di un unico raccoglitore/trasportatore presso più produttori/detentori, il raccoglitore/trasportatore provvede ad effettuare un’unica annotazione sul proprio registro di carico e scarico. La registrazione unica, però, dovrà riguardare le utenze servite nell’arco della stessa giornata e dovrà contenere gli estremi dei formulari emessi nell’arco della medesima giornata;
n) si può verificare l’evenienza che all’interno di un’area privata delimitata siano localizzati più impianti produttivi gestiti da distinti soggetti giuridici e tali singole unità produttive provvedano alla gestione dei propri rifiuti tramite un soggetto terzo dotato di centro di stoccaggio autorizzato che è localizzato all’interno dell’area medesima.
In tal caso la movimentazione dei rifiuti effettuata all’interno di tale area privata delimitata, dai singoli impianti di produzione al centro di stoccaggio, non dovrà essere accompagnata dal formulario. Dai registri di carico e scarico dovrà tuttavia risultare il conferimento dei rifiuti dai diversi impianti produttivi al centro di stoccaggio gestito da un soggetto terzo all’interno della medesima area privata delimitata. A tal fine dovrà essere utilizzato l’apposito spazio del registro riservato alle “annotazioni”.
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