01.06.1998 - tecnica

NUOVI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI D.M. 4.05.1998 E RELATIVA CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO N. 9/98

NUOVI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI – D NUOVI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI – D.M. 4.05.1998 E RELATIVA CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO N. 9/98

Il Ministero dell’Interno ha emanato il provvedimento in oggetto – pubblicato sulla G.U. n. 104 del 7.05.1998 – che fissa le disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco.
Il decreto stabilisce che la domanda di parere di conformità sui progetti, di cui all’art. 2 del D.P.R.. 12.01.1998, n. 37, da presentare in duplice copia, di cui una in bollo, al Comando provinciale dei vigili del fuoco deve contenere:
a. generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b. la specificazione dell’attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nella tabella allegata al decreto del Ministro dell’interno 16.02.1982 (Elenco di depositi ed industrie pericolose) interessate dal progetto;
c. ubicazione prevista per la realizzazione delle opere.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione tecnica conforme a quanto specificato nell’allegato 1 al decreto e attestato di versamento.
Ottenuto il parere di conformità da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco e completate le opere di cui al progetto approvato il richiedente dovrà presentare al Comando domanda di sopralluogo finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI).
Alla domanda deve essere allegata copia del parere rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco, dichiarazioni e certificazioni atte a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente -secondo quanto prescritto nell’allegato 2 al decreto – e attestato di versamento.
Il decreto, inoltre, fissa le modalità per redigere la domanda di rinnovo del CPI che, tra gli altri documenti, deve contenere in allegato:
a. copia del CPI in scadenza;
b. dichiarazione del responsabile dell’attività, redatta secondo il modello riportato nell’allegato 4 al decreto;
c. perizia giurata a firma di professionista abilitato e iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno redatta secondo il modello riportato nell’allegato 5;
d. attestato di versamento.
Infine si sottolinea che, nei casi in cui si vuole derogare alla vigente normativa antincendio – oltre a parte della documentazione suddetta – la domanda deve contenere:
a. la specificazione dell’attività principale e delle eventuali attività secondarie oggetto della domanda di deroga;
b. le disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
c. la specificazione delle caratteristiche dell’attività o dei vincoli esistenti che comportano l’impossibilità di ottemperare alle suddette disposizioni.
Ai documenti succitati va allegata documentazione tecnica firmata da tecnico abilitato.
Il decreto è entrato in vigore il 9 maggio 1998
Con l’occasione si riproduce anche il testo della circolare del Ministero dell’Interno n. 9/98 con la quale si forniscono chiarimenti interpretativi al D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.
Si segnala in particolare quanto indicato a proposito del comma 2 dell’art. 1 del D.P.R.. n. 37/98: in calce al comma di cui trattasi, il D.P.R.. n. 37/98 prevede, a proposito del parere di conformità sui progetti (esame progetti), che “ove il Comando non si esprima nei termini prescritti (45 giorni), il progetto si intende respinto”.
La circolare ministeriale, affermato che comunque “il Comando ha il dovere di concludere l’esame progetti pronunciandosi sulla conformità del progetto alla normativa antincendio”, sostanzialmente ridimensiona la portata della previsione legislativa di cui trattasi.

DECRETO DEL MINISTERO
DELL’INTERNO 4 MAGGIO 1998
Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1998, n. 104.)
 
Articolo 1
Domanda di parere di conformità sui progetti
1. La domanda di parere di conformità sui progetti, di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) la specificazione dell’attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nella tabella allegata al decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, interessate dal progetto;
c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere.
2. Alla domanda sono allegati:
a) documentazione tecnico progettuale, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato e conforme a quanto specificato nell’allegato 1 al presente decreto;
b) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Articolo 2
Domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi
1. La domanda di sopralluogo finalizzata al rilascio di certificato di prevenzione incendi di cui all’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione dell’attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, per le quali si chiede il rilascio del certificato di prevenzione incendi, nonché la loro ubicazione;
c) estremi di approvazione del progetto da parte del Comando provinciale vigili del fuoco.
2. Alla domanda sono allegati:
a) copia del parere rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco sul progetto;
b) dichiarazioni e certificazioni, secondo quanto specificato nell’allegato 2 al presente decreto, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
c) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Articolo 3
Dichiarazione di inizio attività
1. La dichiarazione prevista dall’art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, secondo il modello riportato in allegato 3 del presente decreto e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
2. La suddetta dichiarazione va resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, secondo le forme di legge.

Articolo 4
Domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi
1. La domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione dell’attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, per le quali si chiede il rinnovo del certificato.
2. Alla domanda sono allegati:
a) copia del certificato di prevenzioni incendi in scadenza;
b) dichiarazione del responsabile dell’attività, redatta secondo il modello riportato in allegato 4 al presente decreto e resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
c) perizia giurata attestante l’efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818. Tale perizia è redatta secondo il modello riportato in allegato 5 del presente decreto;
d) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.
 
Articolo 5
Domanda di deroga
1. La domanda di deroga all’osservanza della vigente normativa antincendi, di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio1998, n. 37, è redatta in triplice copia, di cui una in bollo e va indirizzata all’Ispettorato interregionale o regionale dei vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere:
a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
b) specificazione dell’attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, oggetto della domanda di deroga;
c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
d) specificazione delle caratteristiche dell’attività o dei vincoli esistenti che comportano l’impossibilità di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c).
2. Alla domanda sono allegati:
a) documentazione tecnica, in triplice copia, a firma di tecnico abilitato, contenente quanto previsto dall’allegato 1 al presente decreto ed integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
b) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Articolo 6
Adempimenti dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco
1. Il Comando riporta su tutte le copie delle domande, di cui ai precedenti articoli, la data di presentazione e il numero di protocollo, restituendo all’interessato la copia prodotta in carta semplice.
2. La copia in bollo della dichiarazione di cui al precedente art. 3, contenente la data di presentazione della medesima ed il numero di protocollo dell’ufficio, è restituita all’interessato munita del visto di ricezione del Comando, quale autorizzazione provvisoria ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
3. Il Comando provvede a comunicare al richiedente il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il parere di conformità sui progetti e le autorizzazioni in deroga sono trasmessi agli interessati corredati da una copia della documentazione grafico-illustrativa presentata, munita degli estremi identificativi del parere o dell’autorizzazione.
5. Il Comando provvede al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di cui all’art. 4, sulla base della documentazione prodotta in allegato alla domanda, senza effettuare sopralluogo di verifica.

Articolo 7
Uniformità della durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco
1. La durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, anche al fine di stabilire l’importo dei corrispettivi di cui all’art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche ed integrazioni, è riportata nella tabella di cui all’allegato 6 al presente decreto, tenuto conto del tipo di prestazione richiesta, della tipologia e della complessità dell’attività soggetta a controllo.
2. Per le deroghe, la durata del servizio è calcolata sulla base di quella prevista per i pareri di conformità del progetto delle corrispondenti attività, maggiorata del cinquanta per cento.
3. Qualora la richiesta interessi più attività singolarmente elencate nell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, la durata del servizio è pari a quella complessivamente risultante dalla durata prevista per ogni singola attività.

Articolo 8
Disposizioni finali
1. Qualora l’interessato intenda delegare altro soggetto per i necessari rapporti con il Comando, ne fa specifica indicazione, nelle forme di legge, in calce alla domanda.
2. Il presente decreto entra in vigore nel medesimo giorno di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

ALLEGATO I
DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA AL PARERE DI CONFORMITA’ SUI PROGETTI
La documentazione progettuale di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio dell’attività elencate nel decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri di prevenzione incendi e in particolare comprende:
– scheda informativa generale;
– relazione tecnica;
– elaborati grafici.

A – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA’ NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO.
A.1. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE.
La scheda informativa generale comprende:
a) informazioni generali sull’attività e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi;
b) indicazioni del tipo di intervento in progetto: nuovo insediamento o modifica, ampliamento o ristrutturazione di attività esistente.
A.2. RELAZIONE TECNICA.
La relazione tecnica evidenzia l’osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l’individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione anti-incendio da attuare per ridurre i rischi.
A.2.1. Individuazione dei pericoli di incendio.
La prima parte della relazione contiene l’indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell’attività, quali ad esempio:
– destinazione d’uso (generale e particolare);
– sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;
– carico di incendio nei vari compartimenti;
– impianti di processo;
– lavorazioni;
– macchine, apparecchiature ed attrezzi;
– movimentazioni interne;
– impianti tecnologici di servizio;
– aree a rischio specifico.
A.2.2. Descrizione delle condizioni ambientali.
La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:
– condizioni di accessibilità e viabilità;
– layout aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
– caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumentrica, compartimentazione, ecc.);
– aerazione (ventilazione);
– affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali;
– vie di esodo.
A.2.3. Valutazione qualitativa del rischio.
La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio, l’indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l’indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.
A.2.4. Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio).
La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, avendo riguardo alle norme tecniche di prodotto prese a riferimento.
A.2.5. Gestione dell’emergenza.
Nell’ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell’emergenza che dimostrino la perseguibilità dell’obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

A.3. ELABORATI GRAFICI.
Gli elaborati grafici, preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4, comprendono:
a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell’insediamento, dalle quali risultino:
– l’ubicazione delle attività;
– le condizioni di accessibilità all’area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
– le distanze di sicurezza esterne;
– le risorse idriche della zona (idranti esterni, pozzi, corsi d’acqua, acquedotti e similari);
– gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
– l’ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici;
– quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva delle attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l’attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento;
b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell’edificio o locale dell’attività, relative a ciascun piano, recanti l’indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza riportate nella relazione tecnica:
– la destinazione d’uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione dei macchinari ed impianti esistenti;
– l’indicazione delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori;
– le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
– l’illuminazione di sicurezza;
c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata, tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio.

B – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA’ REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI.
B.1. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE.
La scheda informativa generale, per ogni attività soggetta al controllo, indica i medesimi elementi richiesti al punto A.1.
B.2. RELAZIONE TECNICA.
La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l’osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.
B.3. ELABORATI GRAFICI.
Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.3.
 
C – AMPLIAMENTI O MODIFICHE DI ATTIVITA’ ESISTENTI.
Qualora il progetto riguardi un ampliamento, una modifica o una ristrutturazione di una parte dell’attività, gli elaborati relativi alla scheda informativa ed alla planimetria generale devono riguardare l’intero complesso, mentre gli altri elaborati possono essere limitati alla parte oggetto degli interventi stessi.

ALLEGATO II
DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLE DOMANDE DI SOPRALLUOGO
La documentazione tecnica è atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente ed è riferita a:
a) strutture;
b) finiture;
c) impianti;
d) attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi, secondo quanto di seguito specificato.

1 – ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA).
1.1. La documentazione è costituita da:
a) certificazione di resistenza al fuoco dell’elemento. Poiché la valutazione della classe di resistenza al fuoco può essere di tipo sperimentale, analitico o tabellare, la relativa certificazione è:
– a firma del direttore del laboratorio, per la valutazione di tipo sperimentale;
– a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, per la valutazione analitica;
– a firma di professionista, per la valutazione di tipo tabellare.
In tutti i casi in cui il metodo di verifica non consenta di certificare anche i requisiti di resistenza (R), di tenuta (E) e di isolamento (I) dell’elemento, è allegata una valutazione a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativa a tali requisiti;
b) dichiarazione di corrispondenza dell’elemento in opera, compreso l’eventuale rivestimento protettivo, con quello certificato. Tale dichiarazione è redatta:
– da qualsiasi professionista, quando il grado di resistenza al fuoco sia fornito da tabella;
– da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, negli altri casi.
Nel caso di elementi protetti con rivestimenti (vernici intumescenti, intonaci o lastre), in mancanza di apposita procedura di verifica della corretta posa in opera, il professionista potrà avvalersi di una dichiarazione a firma dell’installatore che riporti le modalità applicative utilizzate e garantisca sulla loro corrispondenza con quelle fornite dal produttore del rivestimento (p.e. pulizia e sabbiatura del supporto, tipo e quantitativo di protettivo, ciclo di applicazione, modalità di giunzione delle lastre, ecc.). La dichiarazione di corrispondenza in questo caso riguarda le caratteristiche strutturali dell’elemento e la sussistenza, nella situazione reale, delle ipotesi di base adottate per la verifica (p.e. condizioni di sollecitazione, di applicazione dei protettivi, di isolamento termico delle facce non esposte all’incendio).
1.2. I rapporti di prova e le relazioni di calcolo (in forma integrale o sintetica) relativi agli elementi di cui al presente punto, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso e tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli. A tale scopo, per relazione sintetica si intende un elaborato che descriva l’elemento, le ipotesi di base adottate per il calcolo e ogni altro dato necessario e sufficiente per la eventuale riproducibilità della verifica analitica.

2 – MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO E PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO.
2.1. La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell’installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti, e alla quale sono allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell’omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa.
2.2. I rapporti di prova relativi ai prodotti di cui al presente punto, per i quali non sia prevista l’omologazione del prototipo, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso, purché siano tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli.

3 – IMPIANTI.
3.1. Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990.
a) Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi gli impianti:
di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica;
di protezione contro le scariche atmosferiche;
di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;
di protezione antincendio.
b) La documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo è la dichiarazione di conformità prevista dall’art. 9 della legge n. 46 del 1990. Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli. In tale dichiarazione è specificato anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l’attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente, e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature elettriche.
3.2. Impianti di protezione antincendio e di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990.
a) Sono impianti di protezione antincendio gli impianti:
– per l’estinzione degli incendi;
– per l’evacuazione del fumo e del calore;
– di rivelazione e segnalazione d’incendio.
b) La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta installazione e funzionamento da parte dell’installatore, corredata di progetto, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando provinciale Vv.Ff., a firma di professionista. In assenza di tale progetto, dovrà essere presentata una certificazione (completa di documentazione tecnica illustrativa) a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui alla legge n. 818 del 1984 relativa agli stessi aspetti.
3.3. Impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990.
La documentazione è costituita dalla dichiarazione di conformità a firma dell’installatore ed è corredata da uno specifico progetto e da eventuali allegati obbligatori. Nella dichiarazione è specificato, se pertinente, anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l’attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente.

4 – ATTREZZATURE E COMPONENTI DI IMPIANTI CON SPECIFICA FUNZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTI-INCENDIO.
La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta installazione a firma dell’installatore, alla quale è allegata la documentazione attestante la conformità del prodotto al prototipo approvato, certificato o omologato dal Ministero dell’interno e la documentazione attestante la conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento.

ALLEGATO III
Fac-simile di dichiarazione per dare inizio all’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37
Al Comando provinciale dei vigilidel fuoco di
Il sottoscritto
cognome nome
con domicilio in
via/piazza n. civico comune
numero di telefono , titolare
dell’attività
sita in
via/piazza n. civico comune
soggetta  ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, nella sua qualità di
amministratore/proprietario/ecc.
della
ragione sociale
PREMESSO CHE
a) in data è stato richiesto
a codesto Comando l’accertamento-sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, secondo le
vigenti procedure, per l’attività
sita in
via/piazza n. civico comune individuata al numero ………………. del decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982 e comprendente anche le attività di cui ai numeri del decreto medesimo;
b) alla citata istanza sono state allegate le dichiarazioni e certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato da codesto Comando in data…………… con nota prot. …………… .
DICHIARA
ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, al fine di dare inizio all’esercizio dell’attività medesima in attesa dell’accertamento-sopralluogo da parte di codesto Comando, che l’attività di cui in premessa, è stata realizzata nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza degli obblighi di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, alla cui osservanza darà corso con la messa in esercizio dell’attività.
Il titolare

ALLEGATO IV
Fac-simile di dichiarazione da allegare alla domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi
Al Comando provinciale dei vigili del fuoco di
Il sottoscritto
cognome nome
con domicilio in
via/piazza n. civico comune
numero di telefono , titolare
dell’attività
sita in
via/piazza n. civico comune
soggetta ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, nella sua qualità di
amministratore/proprietario/ecc.
della
ragione sociale
PREMESSO CHE
In data è stato rilasciato da codesto Comando,
a seguito di accertamento-sopralluogo, il certificato di prevenzione incendi prot.
con scadenza il , per l’attività
sita in
via/piazza n. civico comune
individuata al numero del decreto del Ministro
dell’interno 16 febbraio 1982 e comprendente anche le attività di cui ai numeri del decreto medesimo
DICHIARA
ai sensi e per le finalità di cui dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, al fine dell’ottenimento del rinnovo del certificato in premessa che la situazione riscontrata da codesto Comando alla data di rilascio del citato certificato in scadenza non è mutata.
Il sottoscritto dichiara, altresì, l’osservanza degli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività, di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Il titolare

ALLEGATO V
Fac-simile di perizia giurata attestante la funzionalità e l’efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi
Perizia sulla funzionalità ed efficienza degli impianti di protezione antincendio a servizio dell’attività
sita in
via/piazza n. civico comune
soggetta ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, in relazione alla quale è stato rilasciato il certificato di prevenzione
incendi prot.
in data
Il sottoscritto
titolo professionale
cognome
nome
con domicilio in
via/piazza
n. civico
comune
iscritto al
della provincia
ordine/collegio professionale di
con numero
ed inserito negli
elenchi del Ministero dell’interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, con numero ,
a seguito dell’incarico conferitogli dal titolare dell’attività in premessa, ha effettuato in data …. un sopralluogo tecnico presso l’indirizzo della medesima, per verificare la funzionalità e l’efficienza dei seguenti impianti di protezione antincendio
Visti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuati, il sottoscritto certifica che i predetti impianti sono efficienti e perfettamente funzionanti.
La presente perizia è redatta esclusivamente al fine del rinnovo del certificato di prevenzione incendi di cui in premessa.
Il professionista
Si omette la pubblicazione dell’allegato 6 che elenca le attività soggette a controllo della prevenzione incendi e la durata del servizio espresso in ore.

* * * * * * * * * * * * *
MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali
Prot. n° P796/4101 Sott. 72/E Roma, 5 MAGGIO 1998

CIRCOLARE N° 9

OGGETTO: D.P.R. 12 GENNAIO 1998, n° 37 – Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi – Chiarimenti applicativi.Il decreto del Presidente delta Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, pubblicato nella G.U. n. 57 dei 10 marzo 1998, disciplina il procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al n. 14 dell’allegato I della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto dei criteri principi e modalità indicati all’articolo 20 della stessa legge.
L’attuale disciplina, dettata dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e dal decreto del Presidente deva Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, prevede che l’attività di controllo dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco sul rispetto delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi sia articolata in due fasi tra loro coordinate:
· esame dei progetti di nuovi impianti e costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, finalizzato al rilascio di un parere di conformità alla normativa di prevenzione incendi;
· visita sopralluogo per riscontrare, anche sulla base di idonea documentazione tecnica, la rispondenza dell’opera realizzata al progetto approvato ed il rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza antincendio, al fine del rilascio dei Certificato.
Il Decreto del Ministro dell’interno 2 febbraio 1993, n. 284, costituente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha stabilito, come noto, in 36; giorni il termine per la conclusione del procedimento del rilascio del certificato di prevenzione incendi ed m 360 giorni il termine per il procedimento di deroga, mentre non ha disciplinato la fase procedimentale relativa all’esame dei progetti.
Nella predisposizione del regolamento sono state tenute presenti le seguenti principali esigenze:
· stabilire un termine per la conclusione del procedimento relativo all’esame dei progetti, correlato alla complessità degli stessi e comunque non superiore a quello attualmente previsto dall’articolo 13 del D.P.R. n. 577 del 1982;
· ridurre il termine ci 365 giorni per la conclusione del procedimento per il rilascio del certificato,
· prevedere, in attesa del sopralluogo, la possibilità di autorizzare in via provvisoria l’esercizio dell’attività ai soli fitti antincendio, tramite la produzione da parte dell’interessato di una dichiarazione attestante il rispetto della normativa antincendio;
· consentire il rinnovo del certificato senza l’obbligo per il Comando di effettore il sopralluogo, estendendo in via generale la procedura di cui all’art. 4 delle legge n. 818 del 1984;
· semplificare il rilascio di autorizzazioni in deroga, decentrandolo agli Ispettorati regionali dei vigili del fuoco e riducendo i relativi termini procedimentali;
· prevedere una norma transitoria ai fini del passaggio dal regime del nulla osta provvisorio di cui all’art. 2 delle legge n. 818 del 1984, a quello del certificato di prevenzione incendi
Tanto premesso si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sui contenuti del testo regolamentare al fine di tutta corretta ed uniforme applicazione delle norme.

CHIARIMENTI AI VARI ARTICOLI DEL D.P.R. 12 GENNAIO 1998, N° 37

ART. 1 – (OGGETTO DEL REGOLAMENTO)
L’articolo I individua l’ambito di applicazione del regolamento. Occorre precisare che:
a. è finalizzato a disciplinare i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi, attribuiti in base alla vigente normativa, alla competenza dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, per le fasi relative all’esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo per il rilascio del certificato, al rinnovo di quest’ultimo, e dalle procedure relative alla autorizzazione in deroga;
b. le attività cui si applica la disciplina del regolamento sono quelle riportate in allegato al D M. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni;
c. la disciplina procedurale prevista dal regolamento non si applica a quelle attività industriali, che seppur ricomprese tra quelle di Cui al D M. 16 febbraio 1982, ricadono nel settore delle attività a rischio di incidente rilevante soggette a notifica, ai sensi del D P R 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni. Detta disciplina si applica invece alle attività industriali, ricomprese tra quelle dell’allegato al D M. 16 febbraio 1982, e soggette a dichiarazione. ai sensi del citato D.P.R. n. 175/1988.
d. le attività riportate negli allegati A e B del D.P.R. n. 689 del 1959, e non ricomprese tra quelle di cui al D.M. 16 febbraio 1982, pur soggette ai controlli obbligatori da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 2 della legge n. 966 del 1965 e del D.P.R. n. 577 del 1982, non soggiacciono alla disciplina procedurale dei regolamento.
e. Il comma 5, ha previsto altresì l’emanazione di un decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della funzione pubblica nel quale siano stabilite:
f.  le modalità di presentazione delle domande per l’avvio dei procedimenti;
· il contenuto delle stesse;
· la documentazione da allegare,
· criteri per rendere uniforme lo svolgimento dei servizi resi dai Comandi Provinciali.
Tale decreto (D.M. 4 maggio 1998), in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, costituirà certamente un valido strumento per garantire l’uniformità delle procedure, favorendo la trasparenza e la speditezza dell’azione amministrativa.

ART. 2 – (PARERE DI CONFORMITÀ)
L’articolo 2 disciplina la fase procedurale relativa all’esame dei progetti ai fini dei rilascio del parere di conformità degli stessi arie specifiche regole tecniche o in mancanza, ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi.
Al riguardo, il decreto 4 maggio 1998 nel dettagliare la documentazione da allegare alla domanda di esame progetto stabilisce anche i criteri tecnici generali da seguire in mancanza di una specifica regola tecnica.
Si precisa che il procedimento di esame del progetto non potrà essere avviato dal Comando se la domanda non è corredata di tutti gli allegati indicati nel decreto 4 maggio 1998, e pertanto necessita che ciascun Comando si organizzi al fune di:
· dare la massima informazione all’utenza in via preventiva, sugli atti da allegare all’istanza;
· fare effettuare dal personale dell’ufficio prevenzione una istruttoria formale della domanda per verificare la sua completezza documentale, prima che la stessa venga assegnata per l’esame tecnico.
Nel caso si renda necessario, in fase di esame tecnico, chiedere una integrazione della documentazione presentata, il regolamento prevede in tale circostanza e per una sola volta l’interruzione del termine che riprenderà per intero a decorrere dalla data di perfezionamento della richiesta medesima.
La questione dei termini entro cui concludere il procedimento è di fondamentale importanza, sia per l’organizzazione dell’ufficio che per il rapporto con l’utenza.
L’obiettivo principale del regolamento è quello di ridurre al minimo i tempi di risposta dell’Amministrazione: pertanto il termine di conclusione del procedimento di 45 giorni deve essere considerato superabile solo nei casi di comprovata necessità, qualora la pratica proposta all’esame progetto, richieda studi, ricerche ed approfondimenti particolarmente lunghi. Di tale specifica esigenza il Comando dovrà dare formale notizia all’interessato entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, anche per l’eventuale coinvolgimento dei progettisti.
Da ultimo si forniscono chiarimenti in merito alla seguente disposizione contenuta in calce al comma 2: “OVE IL COMANDO NON SI ESPRIMA NEI TERMINI PRESCRITTI, IL PROGETTO SI INTENDE RESPINTO”.
Al riguardo, si premette che la disposizione in esame non impedisce al Comando da provvedere anche successivamente alla scadenza dei termini, ferme restando le eventuali responsabilità, in particolare, dei funzionari incaricati del procedimento.
Anzi, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando ha il dovere di concludere questa fase procedimentale pronunciandosi sulla conformità del progetto alla normativa antincendio. Il disposto ha il solo scopo di qualificare il comportamento omissivo dell’Amministrazione come un provvedimento negativo (silenzio-rifiuto) ai fine di tutelare il soggetto interessato
Quest’ultimo, infatti a seguito della scadenza del termine di cui all’articolo 2 del D P R. n. 37/1998, può, entro i successivi 60 giorni, adire ai giudice amministrativo per far dichiarare illegittimo tale comportamento omissivo (Consiglio di Stato, sentenza n. 133 1/1997)
Da quanto sopra emerge l’importanza che è stata riservata alla fase procedimentale relativa al parere di conformità sul progetto: infatti la mancata espressione di detto parere non permette di avviare la successiva fase procedurale finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi, nè consente all’interessato di presentare la dichiarazione per l’avvio dell’attività, prevista dall’articolo 3, comma 5.

ART. 3 – ( RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI)
L’articolo 3 disciplina la procedura per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, previo accertamento-sopralluogo; prevede altresì la possibilità per l’interessato dì presentare, in attesa del sopralluogo, una dichiarazione attestante il rispetto della normativa di sicurezza antincendio, finalizzata all’esercizio provvisorio dell’attività stessa.
La suddetta dichiarazione costituisce la sostanziale innovazione del regolamento, in quanto consente all’interessato, ai fini antincendio e senza ulteriori incombenze e costi aggiuntivi, di avviare l’attività purché risulti presentata al Comando la domanda di sopralluogo, completa della prevista documentazione.
Infatti come meglio precisato nel decreto 4 maggio 1998, ove tra l’altro è previsto un facsimile di dichiarazione, le certificazioni di conformità da presentare a corredo della predetta dichiarazione sono le stesse che devono essere prodotte in allegato alla domanda dì sopralluogo
Da quanto sopra consegue che è opportuno ed utile per l’interessato presentare unitamente alla domanda di sopralluogo anche la predetta dichiarazione, che garantisce in via amministrativa la possibilità di avviare da subito l’esercizio dell’attività ai fini antincendio.
Il comma 6, al fine di evitare duplicazioni, stabilisce che il sopralluogo effettuato dal Comando nell’ambito di organi collegiali previsti dalla vigente normativa, è da ritenersi comprensivo degli accertamenti di cui al comma 2: ne consegue che i termini da rispettare sono quelli definiti dalie vigenti disposizioni per gli organi in parola.
Al riguardo si riportano alcuni degli organi collegiali ove è chiamato a partecipare il Comando:
· Locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento:
Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S.)
· Depositi di oli minerali e g.p.l. autorizzati dalle Prefetture:
Commissione nominata dal Prefetto
· Fabbriche, deposito e rivendite di esplosivi
Commissione tecnica nominata dal Prefetto (art. 49 del T.U.L.P.S.)

ART. 4 – (RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI)
L’articolo 4 semplifica la procedura di rinnovo dei certificato di prevenzione incendi stabilendo che il Comando provinciale dei vigili del fuoco provvede, senza l’effettuazione del sopralluogo, sulla base deva seguente documentazione allegata all’istanza:
a. dichiarazione del responsabile dell’attività attestante che la situazione riscontrata dal Comando alla data di rilascio del certificato in scadenza non è mutata e che durante l’esercizio dell’attività ha osservato gli obblighi dì cui all’articolo 5 del regolamento;
b. perizia giurata resa da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, attestante l’efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti di protezione attiva antincendio con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione. Pertanto l’obbligo di produrre la suddetta perizia ricorre solo per quelle attività dotate di sistemi ed impianti di protezione attiva antincendio
In allegato al decreto 4 maggio 1998, sono riportati i fac-simile di dichiarazione e di perizia giurata.

ART. 5 – (OBBLIGHI CONNESSI CON L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ)
L’articolo 5 disciplina i principali adempimenti sia gestionali che procedurali, finalizzati a garantire il corretto esercizio dell’attività ai fini antincendio
a)mantenere in stato di efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature ed impianti antincendio, verificandoli con periodicità ed effettuando la necessaria manutenzione;
b) assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio dell’attività e sulle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle precauzioni comportamentali da adottare ai fini antincendio;
c) annotare in un apposito registro l’avvenuta effettuazione di quanto previsto alle precedenti lettere a) e b);
d. avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del regolamento in caso di modifiche che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) rientrano, in particolare, tra gli obblighi già sanciti dalla vigente legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e sono stati oggetto di specifiche disposizioni nel D.M. 10 marzo 1998 (S.O. G.U. n° 81 del 7/4/1998). Pertanto i Comandi Provinciali dovranno indicare nel certificato di prevenzione incendi e sulla copia della dichiarazione, di cui all’art. 3, comma 5, del regolamento da restituire all’interessato, il rispetto di quanto previsto all’art. 4 del D.M. 10 marzo 1998 per quanto attiene i controlli e la manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio.

ART.6 – (PROCEDIMENTO DI DEROGA)
L’articolo 6 disciplina la nuova procedura per l’ottenimento della deroga al rispetto di disposizioni normative antincendio, semplificando sostanzialmente quando previsto dall’abrogato art. 21 del D.P.R. n. 577 del 1982.
L’attuale procedura è stata totalmente decentrata a livello regionale, in quanto prevede che l’autorizzazione in deroga venga rilasciata dall’ispettore regionale od interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio, previa acquisizione del parere del Comando dei vigili del fuoco interessato e del Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all’art. 20 del citato D.P.R. n. 577 del 1982.
Al fine di garantire l’osservanza di criteri uniformi, nel decreto di cui all’art. 1, comma 5, del regolamento, vengono fornite specifiche indicazioni sul contenuto della domanda di deroga e sulla documentazione da allegare. In particolare devono essere chiaramente indicate:
· le disposizioni normative cui si intende derogare;
· le caratteristiche dell’attività e/o i vincoli esistenti che impediscono di ottemperare alle disposizioni normative cui si chiede di derogare;
· la valutazione dei rischi aggiuntivi conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni cui si chiede di derogare;
· le misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, precedentemente valutato.
Quanto sopra per consentire una corretta valutazione delle misure di sicurezza alternative proposte.

ART. 7 – (NULLA OSTA PROVVISORIO)
L’articolo 7 costituisce una norma transitoria ai finì del passaggio dal regime del nulla osta provvisorio dì prevenzione incendi, rilasciato ai sensi dell’art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, a quello del certificato di prevenzione incendi. da rilasciarsi secondo le procedure del nuovo regolamento. A tale scopo è previsto che il Ministro dell’interno, ove non già provveduto; emani entro 3 anni specifiche direttive per singole attività o gruppi dì attività, di cui all’allegato al DM 16 febbraio 1982, ove siano stabilite le misure di adeguamento ed i relativi termini temporali, per eliminare così con gradualità i nulla osta tuttora vigenti.
L’art. 4, comma 4, della legge 27 ottobre 1995, n. 437, ha prorogato la validità dei nulla osta provvisori rilasciati, o in corso di rilascio, sino alla data di entrata in vigore del regolamento relativo alle procedure di prevenzione incendi. pertanto alla luce di quanto disposto dall’art. 7, possono determinarsi le due seguenti situazioni:
a) l’attività per cui è stato rilasciato il N.0.P. ha subito modifiche tali da comportare una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio
In tale circostanza la validità del N.O.P. è da ritenersi decaduta e si applica il disposto dell’art. 5 comma 3, del regolamento che obbliga ad avviare le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi previa acquisizione del parere dì conformità sul progetto.
b. l’attività in regime del N O P non ha subito le modifiche di cui alla precedente lettera .
In tale circostanza la validità del N.O.P. è soggetta alle seguenti limitazioni:
1. osservanza degli obblighi connessi con l’esercizio di cui all’art. 5 del regolamento;
2. adeguamento dell’attività alle disposizioni emanate dal Ministro dell’interno entro i termini temporali ivi previsti, secondo la vigente normativa in materia di prevenzione incendi. Il regolamento precisa che le disposizioni di adeguamento, ove ancora non emanate devono essere adottate entro 3 anni.
Si riportano in allegato disposizioni normative in atto emanate dal Ministero dell’interno, ove sono stabilite le misure di adeguamento per attività esistenti ed i termini temporali entro cui le stesse vanno attuate.

ART. 8 – (NORME TRANSITORIE)
L’articolo 8 consente di applicare la disciplina del regolamento a tutte le istanze presentate prima della data di entrata in vigore dello stesso e per le quali non è stato ancora provveduto, precisando che i relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso o dalla data di trasmissione della necessaria documentazione aggiuntiva richiesta dal Comando.
Si invitano, pertanto, i Comandi ad esaminare in tempi brevi tutte le domande pervenute prima del 10 maggio 1998, e tuttora inevase, al fine di richiedere la documentazione integrativa ove necessaria, per poter applicare il nuovo regolamento.
Al riguardo si precisa che il rinnovo dei certificati di prevenzione incendi a datare dal 10 maggio 1998, dovrà avvenire senza l’effettuazione del sopralluogo di verifica, previa acquisizione della specifica documentazione prevista dall’articolo 4 del regolamento.

ART. 9 – (ABROGAZIONI)
L’articolo 9 abroga le seguenti disposizioni normative:
A) D.P.R n. 577 del 1982:
al)  disposizioni relative alle procedure di deroga ed alle relative competenze del Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi (art. 10, comma S; art. I l. comma 1, lettera d); art. 21);
a2)  disposizioni relative all’obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi per manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, da effettuarsi in locali o luoghi aperti al pubblico sprovvisti di tale certificato (art. 15, comma 1, numero 5).
L’abrogazione dell’obbligo di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le suddette manifestazioni, non fa venire meno l’attività di controllo sulla sicurezza antincendio espletata dai Comandi dei vigili del fuoco nell’ambito delle Commissioni provinciali di vigilanza, di cui all’art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n 635.
B)  Legge n. 818 del 1984
Sono state abrogate le seguenti disposizioni della legge n. 818 del 1984:
b1)- disposizioni sul nulla osta provvisorio, in contrasto con quanto stabilito nel nuovo regolamento (art. 2, commi 5-6-7-8);
b2)- disposizioni sul rinnovo dei certificato di prevenzione incendi di cui all’art. 4 della legge n. 818/1984, in quanto tale disciplina è stata completamente recepita nell’art. 4 del nuovo regolamento.
I procedimenti ed il servizio di prevenzione incendi hanno assunto un interesse crescente sia all’interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia nei rapporti con altri Enti ed istituti.
Questa Direzione Generale confida in una puntuale e precisa collaborazione di tutto il personale coinvolto nell’espletamento delle funzioni e dei compiti concessi al servizio di prevenzione incendi.
Particolare riguardo si impone nella scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel testo regolamentare e nel decreto 4 maggio 1998, segnatamente per quei profili che si rifanno a principi normativi di carattere generale come il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei vari procedimenti.
Analoga cura dovrà essere prestata nel predisporre i necessari servizi Di informazione preventiva per l’utenza, nel rispetto dei principi generali sulla certezza dei diritto ai fini del buon andamento dell’attività della Pubblica Amministrazione.
IL DIRETTORE GENERALE


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