L’IMPOSTA DI BOLLO NEI DOCUMENTI DI GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI
L’IMPOSTA DI BOLLO NEI DOCUMENTI DI GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI L’IMPOSTA DI BOLLO NEI DOCUMENTI DI GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI
In merito alla disciplina dell’imposta di bollo sui documenti previsti per la contabilità dei lavori pubblici si osserva quanto segue.
L’attuale testo legislativo inerente l’imposta di bollo, approvato con D.P.R. n. 642/72 da ultimo modificato dal D.P.R. 30/12/82, n. 955, ricomprende nella Tariffa – allegato A – parte I – gli atti, documenti e registri soggetti all’imposta fin dall’origine. Nella medesima Tariffa – allegato A – parte II – sono viceversa individuati gli atti, documenti e registri soggetti all’imposta in caso d’uso.
Il citato D.P.R. n. 642/72 nel testo originario individuava all’articolo 2, 2° comma, il caso d’uso quando un atto, documento o registro si deposita presso le amministrazioni dello Stato o gli Enti pubblici territoriali; l’attuale testo (modificato dal richiamato D.P.R. n. 955/82) dispone viceversa che si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’Ufficio del registro per la registrazione (art. 2, 2° comma, D.P.R. 642/1972).
Gli atti e i documenti previsti per la gestione dei pubblici appalti (introdotti soprattutto con il R.D. 25/5/1895, n. 350 per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici) non sono previsti da alcun articolo della Tariffa – parte I – e non verificandosi il caso d’uso, agli stessi non sono applicabili gli articoli della Tariffa – parte II; sono pertanto da ritenersi esclusi dal campo di applicazione del tributo in esame.
Sono perciò da ritenersi esenti dall’imposta di bollo i seguenti documenti il cui elenco è da ritenersi indicativo.
– verbale di consegna dei lavori
– verbale di sospensione dei lavori
– verbale di ripresa dei lavori
– verbale di proroga dei lavori
– verbale di concordamento nuovi prezzi
– manuale del direttore dei lavori
– giornale dei lavori
– libretti delle misure
– le liste settimanali
– il registro di contabilità
– il sommario del registro di contabilità
– gli stati di avanzamento dei lavori
– i certificati di pagamento
– il registro dei pagamenti
– il certificato di ultimazione dei lavori
– il conto finale
– il certificato di collaudo
A conferma di quanto detto, in relazione agli appalti pubblici il Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate nella parte conclusiva della propria circolare n. 171, del 1/7/1998, ha infatti evidenziato come: interpellata in merito l’Avvocatura Generale dello Stato che si e’ espressa con parere prot. n. 27400 c.s. 5296/96 in data 25 febbraio 1997, si ritiene che gli atti degli appaltatori, diversi dalle dichiarazioni negoziali, anche unilaterali (ossia gli atti a contenuto negoziale che costituiscono, modificano, estendono o estinguono gli effetti del contratto, quali gli atti aggiuntivi, le dichiarazioni di rinuncia e simili atti da cui discendono effetti sul rapporto), siano riconducibili all’art. 28 della ripetuta Tariffa (parte 2a) approvata con D.M. 20 agosto 1992 e quindi soggetti all’imposta di bollo nella misura di L. 600 solo in caso d’uso, che come detto si verifica unicamente nel caso di registrazione all’Ufficio Registro.
Roma, in data 01.07.98
DIPARTIMENTO Entrate
Circolare n.171
Da piu’ parti vengono chiesti chiarimenti in merito al regime, agli effetti dell’imposta di bollo, della documentazione posta in essere dalle imprese in occasione dello svolgimento dei contratti di appalto stipulati con la Pubblica Amministrazione.
In particolare viene posto quesito in ordine alla misura del tributo di bollo sui numerosi documenti, quali a titolo esemplificativo i verbali e gli atti di avanzamento dei lavori mensili, i verbali di visita, di collaudo ed altri atti che nella pratica assumono le piu’ diverse denominazioni. Com’e’ noto, gli atti in parola, quali atti di architetti, periti e misuratori o professionisti in genere, ricadono, in linea generale, tra quelli soggetti all’imposta di bollo, nella misura di lire 600, solo in caso d’uso, indicati nell’art. 28 della vigente Tariffa (Parte 2a) approvata con D.M. 20 agosto 1992, caso d’uso che si verifica con la presentazione degli stessi scritti all’Ufficio del Registro per la registrazione (art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).
C’e’ da tener presente che prima delle modifiche apportate alla disciplina dell’imposta di bollo, con il D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, il caso d’uso ricorreva, oltre che con la presentazione degli atti all’Ufficio del registro anche in occasione della loro produzione od esibizione in giudizio nell’ipotesi di allegazione ad un atto pubblico o di deposito presso cancellerie o presso amministrazioni pubbliche.
Va precisato, poi, che l’art. 2 della citata tariffa (Parte 1a) prevede che le scritture private contenenti convenzioni con le quali si creano, si modificano, si estinguono si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni ed inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti sono soggetti al tributo fin dall’origine nella misura di L. 20.000 per ogni foglio. In tale disposizione rientrano, oltre che tutti i contratti di natura privatistica, tutte le scritture nonche’ le dichiarazioni unilaterali che importino costituzione, modificazione, trasferimento, riconoscimento ed estinzione di diritti di qualsiasi natura, sempreche’ non redatti in forma di corrispondenza (art. 24 della citata Tariffa).
La portata delle anzidette disposizioni ingenera perplessita’ nelle parti che incorrono di frequente in trasgressioni, nella maggior parte, in buona fede, attese le diverse interpretazioni cui le stesse parti pervengono.
Al riguardo giova rilevare che l’elemento tipico della scrittura privata deve rinvenirsi in un elemento formale rintracciabile nella sottoscrizione di coloro che l’hanno posta in essere, dato che tale documento puo’ assumere il contenuto piu’ vario; ne discende che una lettera contenente anche la firma del destinatario dovrebbe qualificarsi come scrittura privata.
Cio’, per quanto riguarda gli atti relativi al contratto di appalto, porterebbe alla conseguenza che tutta la ponderosa documentazione tecnico-contabile, richiesta dalle disposizioni che regolano minuziosamente l’iter procedimentale degli appalti, dovrebbe essere redatta in bollo (L. 20.000 per ogni esemplare, non trascurando che spesso il documento e’ formato da una sola facciata anche se di misura diversa da quella del foglio di carta bollata e non contiene scritti bensi’ disegni o schemi e simili), recando di norma la firma sia dell’ente appaltante sia della controparte.
Da quanto esposto consegue che tali atti, di contenuto identico nella previsione legislativa, scontano l’imposta in misura diversa e cioe’ di L. 600, se recano la firma di una sola parte, o di L. 20.000, se recano la firma di entrambe le parti.
Inoltre dalla circostanza che, di solito, gli atti scaturenti dall’originario contratto di appalto sono controfirmati dal committente, discenderebbe che l’art. 28 risulterebbe difficilmente applicabile nella fattispecie in esame.
Invero, se la norma avesse la limitata portata sopradelineata, sarebbe inutile, laddove e’ corretto canone ermeneutico interpretarla nel senso in cui abbia una sua precisa finalita’ ed utilita’.
Cio’ posto, interpellata in merito l’Avvocatura Generale dello Stato che si e’ espressa con parere prot. n. 27400 c.s. 5296/96 in data 25 febbraio 1997, si ritiene che gli atti degli appaltatori, diversi dalle dichiarazioni negoziali, anche unilaterali (ossia gli atti a contenuto negoziale che costituiscono, modificano, estendono o estinguono gli effetti del contratto, quali gli atti aggiuntivi, le dichiarazioni di rinuncia e simili atti da cui discendono effetti sul rapporto), siano riconducibili all’art. 28 della ripetuta Tariffa (parte 2a) approvata con D.M. 20 agosto 1992 e quindi soggetti all’imposta di bollo nella misura di L. 600 solo in caso d’uso.
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