IVA – ALIQUOTA ORDINARIA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE
IVA – ALIQUOTA ORDINARIA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE IVA – ALIQUOTA ORDINARIA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE
(Ministero finanze, Ris. 26/5/98, n. 46/E)
Il Ministero delle finanze ha precisato che sono soggetti ad aliquota IVA nella misura ordinaria i corrispettivi dei contratti di appalto relativi ai seguenti interventi:
– manutenzione straordinaria di strade;
– rafforzamento e consolidamento statico di collettori e adduttori di canali di gronde, navigli, rogge, cavalcavia e simili siti sia in città che fuori dal territorio urbano.
Definizione di edificio
Inoltre è stato precisato che, nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria, per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome (cfr. C.M. 23 luglio 1960, n. 1820).
DIPARTIMENTO ENTRATE
Risoluzione n.46/E del 26/5/98
Con istanza rivolta alla Scrivente il Comune di Milano ha chiesto di conoscere quale sia l’aliquota IVA applicabile ai corrispettivi dei contratti di appalto relativi ai seguenti interventi:
1) manutenzione straordinaria di strade;
2) rafforzamento e consolidamento statico di collettori e adduttori di canali di gronde, navigli, rogge, cavalcavia e simili siti sia in città che fuori del territorio urbano.
Inoltre, il Comune istante ha chiesto di conoscere cosa debba comprendersi nella nozione di edifici di cui al comma 2 dell’articolo 2 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
Al riguardo si precisa che per quanto concerne gli interventi indicati sub 1) e 2) gli stessi sono da assoggettare all’IVA con l’aliquota ordinaria, non rientrando le dette fattispecie in alcuna norma agevolativa.
Per quanto concerne, invece, il significato da attribuire alla nozione di edifici si fa presente che il Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1820 del 23 luglio 1960 ha precisato che per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome.
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