01.05.1998 - comunicazioni

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA – RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA P.A.

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA – RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA P GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA – RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA P.A.

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. dell’8 aprile 1998 n. 82 il Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 80 recante, tra l’altro, nuove disposizioni in materia di giurisdizione amministrativa.
In particolare, ai sensi dell’art. 33, sono devolute alla competenza esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi comprese quelle aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione di norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale.
La norma riveste particolare rilievo, in quanto mira a superare, “a favore” del giudice amministrativo, il contrasto giurisprudenziale insorto negli ultimi anni tra Cassazione e Consiglio di Stato in ordine all’autorità giurisdizionale competente a conoscere delle controversie afferenti a procedure di affidamento di appalti pubblici esperite, in applicazione della normativa pubblicistica, da parte di soggetti (ad es.: enti pubblici economici, società miste) che svolgano la propria attività operando in base a tipici modelli privatistici.
L’art. 34 affida alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo l’esame delle controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia di urbanistica ed edilizia, con esclusione di quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione dell’indennità di espropriazione che permangono nella competenza del grado ordinario.
Ai sensi dell’art. 35 compete al giudice amministrativo decidere anche in merito alla richiesta di risarcimento del danno derivante da atti o comportamenti dell’amministrazione relativi, ad esempio, a diniego illegittimo di concessione edilizia o ad illegittima omissione da parte dell’Amministrazione. A tal fine è previsto l’esperimento di un accordo tra le parti: in caso di mancata intesa l’entità della somma dovuta è determinata dal giudice.
Viene così sancito dalla legge il principio che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento dei danni cagionati ai terzi anche in forma specifica.
Le nuove norme trovano applicazione dal 1.7.1998, con conseguente salvezza dei giudizi pendenti alla data del 30.6.1998 per i quali resta ferma la giurisdizione precedentemente in vigore.


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