ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE – DOTAZIONE MINIMA DI ATTREZZATURA
ATTIVITA’ DI AUTORIPARA-ZIONE – DOTAZIONE MINIMA DI ATTREZZATURA ATTIVITA’ DI AUTORIPARA-ZIONE – DOTAZIONE MINIMA DI ATTREZZATURA
Sulla Gazzetta Ufficiale 28 novembre 1997 n. 278, supplemento ordinario n. 236/L, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 luglio 1997 n. 406 “Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione”.
Il provvedimento è di interesse per tutte quelle imprese edili che esercitano l’attività di autoriparazione a favore del proprio parco veicolare poiché modifica la dotazione minima delle attrezzature e delle strumentazioni di cui le stesse debbono dotarsi nel momento in cui decidono di effettuare, in proprio, lavori di manutenzione sui veicoli di proprietà.
L’odierno decreto sulle dotazioni minime sostituisce quello precedente del 18 aprile 1994 n. 387 e tiene conto anche della possibilità, introdotta dall’art. 1 della legge n. 507/96, di esercitare l’attività di autoriparazione non solo per le quattro sezioni di meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista, ma anche per alcune loro sottosezioni.
Per quanto di interesse delle imprese si evidenzia che il decreto individua nella “sezione meccanica” le sottosezioni dei veicoli industriali, delle macchine operatrici, della rettifica dei motori, ecc.
Nella “sezione carrozzeria” sono individuate le sottosezioni della verniciatura e della lattoneria.
Il Decreto, redatto d’intesa con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, prevede la possibilità che le attrezzature indicate possano essere sostituite da altre più complesse che svolgono la stessa funzione e con identico livello di precisione ed affidabilità.
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