ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI RICLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ISCRIZIONE
ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI
RICLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ISCRIZIONE
La Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 1998 ha pubblicato il decreto ministeriale 15 maggio 1998 n.304 con il quale, ai sensi dell’articolo 9 n. 3 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, è stata riconsiderata la tabella delle categorie di iscrizione nell’Albo nazionale dei costruttori.
La nuova tabella delle categorie di iscrizione all’A.N.C. è ora articolata in categorie di “opere generali” e di “opere specializzate”.
Il Ministero dei lavori pubblici in data 4 settembre 1998 ha emanata un’apposita circolare di chiarimento, contrassegnata dal protocollo 1467/UL.
Per quanto riguarda il contenuto di tale circolare si richiama l’attenzione su alcune importanti indicazioni:
· il Ministero dei lavori pubblici asserisce che i competenti uffici sono in grado di adeguare automaticamente, senza necessità di alcuna iniziativa da parte delle imprese, e quindi di rilasciare i certificati di iscrizione in conformità alla nuova articolazione delle categorie, che identifica le “opere generali” e le “opere specializzate”;
· come per il passato (cfr. circolare n. 4162 del 16 luglio 1982) la unificazione delle categorie di iscrizione, considerata la loro omogeneità di carattere tecnico ed esecutivo, viene effettuata attribuendo l’importo di iscrizione più elevato, nel caso di differenti valori conseguiti nelle categorie che vengono unificate;
· per la partecipazione alle gare di appalto possono essere utilizzati i certificati di iscrizione già emessi ed ancora temporalmente validi;
· non è necessario rinnovare i bandi di gara pubblicati in epoca anteriore alla data dell’8 settembre 1998, anche se i termini di richiesta di partecipazione alla gara (in caso di licitazione privata) od i termini di presentazione dell’offerta (in caso di pubblico incanto) non siano ancora scaduti alla data indicata. Poiché la qualificazione dei concorrenti, una volta entrato in vigore il provvedimento ministeriale, è disciplinata dalle disposizioni sopravvenute, la verifica della idoneità dell’impresa è effettuata sulla base della tabella di equiparazione delle categorie allegata alla circolare in esame. Ciò significa che l’impresa che sia iscritta anche in una sola delle categorie unificate in base al recente provvedimento, può qualificarsi per la partecipazione alla gara e quindi presentare domanda di ammissione alla gara o presentare offerta;
· nel caso i termini per la partecipazione alle gare ovvero di ricezione delle offerte siano scaduti prima dell’entrata in vigore del decreto n. 304/1998, la verifica della idoneità delle imprese deve essere effettuata con riferimento alle precedenti categorie di iscrizione, di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770. La idoneità della impresa, che per la stipula del contratto d’appalto esibisca certificati di iscrizione emessi in conformità al recente provvedimento, sarà verificata dalla stazione appaltante sulla base della tabella di equiparazione;
· relativamente alle gare per l’appalto di lavori pubblici i cui bandi verranno pubblicati dopo l’entrata in vigore del decreto n. 304/1998, le stazioni appaltanti ovviamente richiederanno l’iscrizione nell’Albo nazionale dei costruttori in conformità della nuova articolazione delle categorie; tuttavia, i certificati di iscrizione in precedenza rilasciati ed ancora validi possono essere utilizzati a dimostrazione del possesso della idoneità richiesta, tenuto conto della tabella di equiparazione;
· conservano validità le richieste di iscrizione e di variazione presentate dalle imprese in epoca antecedente l’entrata in vigore del decreto ministeriale in parola. I lavori attribuibili a categorie in precedenza distinte ed ora unificate sono da prendere in valida considerazione sia in sede di richiesta di un provvedimento di iscrizione sia in sede di partecipazione alle gare;
· le richieste di iscrizione all’Albo nelle categorie di nuova istituzione dovranno essere esaminate dal competente Comitato Regionale o Centrale con priorità, rispetto alle istanze di diverso contenuto. Per un periodo di sei mesi, decorrente dall’8 settembre 1998, data di entrata in vigore del decreto n. 304, la qualificazione delle imprese, per la loro partecipazione alle gare, deve essere effettuata dalla singola stazione appaltante, sulla base della iscrizione alla Camera di Commercio, naturalmente per attività corrispondenti ai lavori da appaltare, dell’elenco dei lavori eseguiti aventi caratteristiche tecniche ed esecutive analoghe alle categorie di nuova istituzione, nonchè della dotazione di attrezzature, mezzi d’opera e personale adeguati. Questi ultimi due requisiti saranno oggetto di specifica dichiarazione resa con sottoscrizione autenticata. E’ essenziale, altresì, che l’impresa comprovi di aver presentato la richiesta di iscrizione nelle categorie di nuova istituzione.
·
Sul Notiziario n. 8-9/98 verrà riportato integralmente sia il testo del decreto 340/98 che quello della circolare qui commentata n. 1467/UL del 4/9/98.
Si ritiene opportuno riportare in questa sede:
1) la tabella di equiparazione tra le categorie precedentemente previste e quelle introdotte con il nuovo decreto;
2) l’elenco delle nuove categorie con le relative diciture;
3) il fac-simile della dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione A.N.C. da utilizzare in attesa di disporre dei certificati aggiornati alla luce della nuova classificazione.
Tabella di equiparazione delle Categorie ANC
Categorie istituite con D.M. 304/98 Categorie del D.M. 770/82
G1 2
G2 3A – 3B
G3 4 – 6 – 8
G4 15
G5 14
G6 10A – 10C – 19E
G7 13A – 13B
G8 10B
G9 16A – 16B – 16C – 16D
G10 9D – 16F – 16G – 16H – 16L
G11 5A – 5C
S1 1 – 11
S2 Categoria di nuova istituzione
S3 5A1 – 5B
S4 5D – 5D1 – 20
S5 5E
S6 5F1 – 5F3
S7 5F2 – 5G
S8 5H
S9 9A – 9B – 9C – 9E
S10 7
S11 Categoria di nuova istituzione
S12 Categoria di nuova istituzione
S13 Categoria di nuova istituzione
S14 12B
S15 13C
S16 16E – 16I
S17 16M
S18 17
S19 18
S20 19A – 19B
S21 19C – 19D – 19F
S22 Categoria di nuova istituzione
S23 12A
A.N.C. – D.M. 304/98 NUOVA TABELLA DELLE CATEGORIE
CATEGORIE DI OPERE GENERALI
G1 Costruzione di edifici civili, industriali e loro ristrutturazione o manutenzione.
G2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e scavi archeologici.
G3 Costruzione di strade, autostrade, pavimentazione con materiali speciali, rilevati aeroportuali, rilevati ferroviari, ponti, viadotti e relative infrastrutture e loro ristrutturazione o manutenzione.
G4 Costruzione di opere d’arte nel sottosuolo e loro ristrutturazione o manutenzione.
G5 Costruzione di dighe e loro ristrutturazione o manutenzione.
G6 Impermeabilizzazione dei terreni, costruzione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, di evacuazione e loro ristrutturazione o manutenzione.
G7 Costruzione di opere marittime e loro ristrutturazione o manutenzione. Lavori di dragaggio.
G8 Costruzione di opere fluviali, di difesa e di sistemazione idraulica e di bonifica e loro ristrutturazione o manutenzione.
G9 Costruzioni di impianti per la produzione di energia elettrica e loro ristrutturazione o manutenzione.
G10 Costruzione, ristrutturazione o manutenzione di impianti di trasformazione alta/media tensione, di distribuzione dell’energia elettrica in corrente alternata e continua.
G11 Installazione, manutenzione straordinaria di impianti termici, di ventilazione, di condizionamento, nonché installazione, manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi.
CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE
S1 Movimento terra, demolizioni, sterri, sistemazione agraria e forestale, verde pubblico e relativo arredo urbano.
S2 Restauro e manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, restauri di beni mobili, nonché di beni archivistici e librari di interesse storico, artistico ed archeologico.
S3 Gestione e manutenzione ordinaria di impianti termici, di ventilazione, di condizionamento, installazione, nonché manutenzione di impianti idrosanitari, del gas, antincendio.
S4 Costruzione, installazione, manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e trasporto.
S5 Installazione, manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione.
S6 Posa in opera di manufatti in materiali lignei, plastici, metallici, vetrosi.
S7 Posa in opera di pavimenti, rivestimenti interni ed esterni di manufatti, muratura, intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, plafonatura, stucchi e decorazioni.
S8 Impermeabilizzazioni, isolamenti termici, acustici e barriere antirumore, anticendio.
S9 Costruzione e manutenzione di strutture ed armamento ferroviario completo, installazione, nonché manutenzione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale e ferroviario.
S10 Installazione e manutenzione di segnaletica stradale verticale, orizzontale e complementare.
S11 Dispositivi strutturali – giunti di dilatazione – apparecchi di appoggio – ritegni antisismici.
S12 Installazione e manutenzione di dispositivo di contenimento dei veicoli.Barriere paramassi in acciaio.
S13 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati, strutture in cemento armato.
S14 Costruzione e manutenzione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
S15 Pulizia di acque marittime, lacustri, fluviali.
S16 Costruzione, manutenzione di impianti elettrici per centrali di produzione e distribuzione dell’energia, di quadri di comando, apparati per automazione.
S17 Installazione e manutenzione di linee telefoniche esterne, impianti di telefonia ad alta frequenza.
S18 Costruzione, assemblaggio e posa in opera di carpenteria metallica.
S19 Costruzione, manutenzione di reti di telecomunicazione, trattamento dati e relative apparecchiature.
S20 Rilevamenti topografici speciali, esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali.
S21 Fondazioni speciali, consolidamento, dei terreni, pozzi.
S22 Bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi.
S23 Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di impianti di potabilizzazione e depurazione delle acque.
* * * * *
Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nell’Albo Nazionale dei Costruttori resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, come modificata dalla legge 11 maggio 1971 n. 390.
Il sottoscritto …………………………… nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ……………………. con sede in ……………………, via ………………………..
Dichiara
sotto la propria personale responsabilità, che l’impresa indicata è iscritta nell’Albo Nazionale dei Costruttori con il n. …………. di matricola, nelle categorie di specializzazione di cui al D.M. 340/1998 e per gli importi corrispondenti, di seguito indicati:
– categoria n.
- dicitura (già iscritta nella categoria n.
del D.M. 25/2/1982) per l’importo di L.
(in cifre e in lettere)
– categoria n.
- dicitura (già iscritta nella categoria n.
del D.M. 25/2/1982) per l’importo di L.
(in cifre e in lettere)
– categoria n.
- dicitura (già iscritta nella categoria n.
del D.M. 25/2/1982) per l’importo di L.
(in cifre e in lettere)
(esempio: – categoria n. G1 costruzione di edifici civili, industriali e loro ristrutturazione o manutenzione (già iscritta nella categoria n. 2 del D.M. 25/2/1982) per l’importo di L. 1.500.000.000 (un miliardo e mezzo)
DICHIARA
inoltre, che ricopre/ricoprono incarico di direttore/i tecnico/i i/il signor/i ……………. e che gli importi e le categorie sopra specificati sono confermati con revisione positiva, ai sensi del DM 9/3/89 n. 172, fino al ………………………………………………………
A richiesta, si riserva di sostituire la presente dichiarazione con la certificazione di rito.
Data e Firma ……………………………………….
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