01.11.1997 - trasporti

TRASPORTI ECCEZIONALI – NUOVO DISCIPLINARE DELLE SCORTE TECNICHE – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ESERCIZIO DI SCORTA TECNICA

TRASPORTI ECCEZIONALI – NUOVO DISCIPLINARE DELLE SCORTE TECNICHE – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE DEL PE TRASPORTI ECCEZIONALI – NUOVO DISCIPLINARE DELLE SCORTE TECNICHE – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ESERCIZIO DI SCORTA TECNICA
Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1997 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 18 luglio 1997 recante “Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità”.
Il provvedimento consente di dare una completa attuazione all’articolo 10 del nuovo Codice della strada per la parte in cui è prevista la scorta della polizia stradale o la scorta tecnica per lo svolgimento di un trasporto effettuato con veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero di veicoli eccezionali ad uso speciale.
E’ opportuno ricordare che sino al 31 dicembre 1997 la scorta tecnica continuerà ad essere espletata secondo le norme sino ad oggi vigenti e che solo successivamente a tale data troveranno applicazione le disposizioni contenute nel nuovo Disciplinare.
Il periodo di tempo compreso sino al 31 dicembre 1997 dovrà essere utilizzato, dagli operatori interessati, per l’adeguamento alle nuove prescrizioni, nonché per la formazione del personale.
Nel merito dei contenuti del Decreto Ministeriale si sottolineano i seguenti aspetti:

Autorizzazione delle imprese Il servizio di scorta tecnica può essere svolto dalle imprese di autotrasporto in conto proprio o per conto terzi, ovvero da società appositamente costituite.
L’impresa, prima di svolgere il servizio di scorta tecnica, dovrà essere autorizzata dal Prefetto della provincia ove ha sede.
L’autorizzazione prefettizia, rilasciata a nome dell’imprenditore o degli amministratori in caso di società commerciali, ha durata di tre anni e può essere rinnovata, previa verifica dei requisiti richiesti per il rilascio.

Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione Nel caso di imprese di autotrasporto in conto proprio e/o per conto terzi dovranno aversi, tra l’altro, i seguenti requisiti di idoneità tecnica, professionale e di capacità finanziaria;
referenza di affidamento (rilasciata da società con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi) per un importo pari a 150 milioni, aumentato di 5 milioni per ogni veicolo da adibire a scorta; copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi, derivante dall’esercizio della scorta tecnica, con massimale non inferiore a 5 miliardi; possesso di almeno 3 veicoli idoneamente attrezzati per la scorta; disponibilità di almeno due dipendenti, soci o collaboratori non occasionali, abilitati all’effettuazione dei servizi di scorta tecnica;
Il titolare dell’autorizzazione prefettizia dovrà, inoltre:
essere cittadino italiano, di Stato membro dell’Unione europea, oppure di altro Stato estero con residenza in Italia; avere raggiunto la maggiore età; non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o concordato preventivo; non aver riportato condanne per delitti contro la Pubblica amministrazione e per gli altri reati specificamente elencati dal Decreto.  Il requisito è accertato sulla base del certificato del casellario giudiziario.
Abilitazione del personale L’abilitazione del personale avviene previo specifico esame da sostenersi presso ciascun compartimento della Polizia stradale.
L’attestato di abilitazione all’esercizio della scorta tecnica ha validità triennale con possibilità di rinnovo, previo ulteriore colloquio orale.
L’abilitazione del personale è fondamentale soprattutto per quelle imprese di costruzione che eseguono direttamente il trasporto delle macchine operatrici e/o degli elementi prefabbricati di grandi dimensioni necessitanti di autorizzazioni multiple o singole.
Per il 1997 le sessioni di esame inizieranno il 12 novembre ed il 10 dicembre presso gli uffici dei compartimenti della Polizia Stradale territorialmente competenti.
Poiché è presumibile che in fase di prima applicazione vi sarà una notevole affluenza di candidati, la Polizia Stradale, una volta acquisite le domande di esame, diramerà uno specifico calendario.
Le domande d’esame dovranno pervenire al Compartimento della Polizia Stradale almeno 10 giorni prima della data fissata per l’inizio delle prove e dovrà essere redatto secondo lo schema all’uopo predisposto (Allegato 2).
La prova sarà costituita da una serie di quiz riportati su scheda e da un colloquio orale che verterà, tra l’altro, sul nuovo Codice della strada e sulla normativa per l’autotrasporto.
L’abilitazione sarà rilasciata contestualmente al superamento della prova. 

Dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione  tecniche degli autoveicoli utilizzati per le scorte
Per lo svolgimento dell’attività di scorta tecnica possono essere utilizzati autoveicoli in possesso dell’impresa autorizzata, aventi carrozzeria chiusa ed immatricolati come autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, ovvero autocarri. 
Gli autoveicoli destinati alla scorta tecnica dovranno, inoltre, essere muniti delle seguenti attrezzature:
due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce gialla o arancione, da apporre sul tetto del veicolo; un pannello rettangolare, bifacciale, ad angoli arrotondati, recante su ciascuna faccia la scritta “trasporto eccezionale” di colore nero su fondo giallo; una bandierina di colore rosso da esporre sul lato sinistro di ogni autoveicolo; un apparecchio radio ricetrasmittente per ogni autoveicolo in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede, nonché con il conducente che effettua il trasporto eccezionale.
Attrezzature ed equipaggiamenti degli autoveicoli utilizzati per le scorte tecniche La scorta tecnica, durante l’effettuazione del servizio, deve essere altresì equipaggiata con le seguenti attrezzature:
un telefono radiomobile per chiamate d’emergenza; un sistema di segnalamento temporaneo costituito dai seguenti segnali ed elementi: a) un segnale “altri pericoli” con abbinato un pannello “incidente”
b) due segnali “direzione obbligatoria” o “passaggio obbligatorio” con simbolo della freccia orientabile secondo le esigenze;
c) due “barriere normali” con il bordo superiore ad un’altezza sul piano stradale non inferiore a cm 120;
d) due lampade a luce rossa fissa e tre lampade a luce gialla intermittente;
e) una bandierina di colore arancio fluorescente;
f) due palette per regolare il transito;
g) quindici coni di gomma o plastica, di colore rosso con anelli di colore bianco;
h) giubbetti o corpetti per il personale in servizio di scorta;
i) un dispositivo per la misura dell’altezza e uno per la misura della lunghezza da utilizzare per verificare le dimensioni del veicolo eccezionale, del suo carico e di eventuali manufatti stradali.

Si segnala, infine, che il Disciplinare, al Titolo II, impartisce una serie di norme relative all’espletamento dei servizi di scorta con riferimento alla posizione dei veicoli, all’utilizzo delle segnalazioni luminose ed agli obblighi della scorta. Per un approfondimento delle suddette disposizioni si rinvia alla lettura del testo di legge.
Allegato 1
COMPARTIMENTO POLIZIA
STRADALE PER LA LOMBARDIA
MILANO
Oggetto: modalità di svolgimento degli esami di abilitazione all’esercizio del servizio di scorta tecnica

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª serie speciale del 3 ottobre 1997 sono state fissate le sessioni d’esame per l’anno 1997 nei giorni 12 novembre e 10 dicembre p.v. ed è stato approvato il facsimile della domanda di ammissione all’esame di abilitazione.

DOMANDE DI AMMISSIONE
ALL’ESAME

Le domande di ammissione all’esame di abilitazione devono essere presentate in carta legale entro il 10° giorno antecedente l’inizio della sessione fissato ordinariamente con calendario annuale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La consegna delle domande può avvenire presso gli uffici del Compartimento Polizia Stradale competente rispetto al luogo di residenza del candidato, ovvero attraverso la spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine (fa fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante). Relativamente a questo Compartimento, le domande dovranno essere consegnate o indirizzate a:

“COMPARTIMENTO POLIZIA
STRADALE per la LOMBARDIA
Via Jacopino da Tradate n.1
– 20155 – MILANO”

I candidati che hanno la propria residenza in uno Stato estero devono presentare le domande di ammissione al Compartimento Polizia Stradale nel cui ambito territoriale hanno eletto il proprio domicilio.

NELLA DOMANDA IL CANDIDATO DEVE DICHIARARE

a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) comune di residenza e relativo indirizzo; qualora l’istante risieda nel territorio di uno Stato dell’Unione Europea, dovrà indicare la residenza estera e il domicilio eletto in Italia, con relativo indirizzo; qualora l’istante risieda nel territorio di altro Stato estero dovrà, altresì, dichiarare la regolarità della propria posizione sul territorio nazionale;
d) patente di guida conseguita (non inferiore a B o equipollente).
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia della patente di guida e, nel caso sub c) – (cittadino extracomunitario), anche fotocopia del permesso di soggiorno.
Le domande presentate o spedite oltre il termine non potranno essere considerate.
Saranno inoltre respinte le domande di coloro che sono privi dei requisiti prescritti o dalle quali per incompletezza, irregolarità o errore non risulti il possesso dei requisiti.
Sono comunque fatte salve eventuali successive verifiche d’ufficio sulle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda.
L’eventuale esclusione dell’istante delle prove sarà notificata al candidato dal Presidente della Commissione di esame nel giorno di convocazione per lo svolgimento dell’esame.

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
La Commissione di esame, se del caso integrata dai membri supplenti, si riunisce il giorno di apertura della sessione e da atto, con apposito verbale, dei criteri di valutazione del candidato nella prova orale, delle operazioni di scelta dei quiz per la prova scritta, dell’esito della prova, dello svolgimento del colloquio e del risultato finale.
Lo svolgimento delle due prove di esame avverrà nell’arco della stessa giornata.
Le prove di esame sono pubbliche e si svolgono in lingua italiana.
Le sedi di esame saranno individuate presso gli uffici pubblici o privati, senza alcun onere per l’Amministrazione.
La prova scritta consiste nella soluzione di domande con risposte “vero-falso” inserite in schede-quiz.
Le domande vertono su tutti gli argomenti elencati nell’allegato B del D.M. 18 luglio 1997, che di seguito si riportano:
a) nozioni generali del Nuovo codice della Strada;
b) definizioni stradali e di traffico;
c) classificazione delle strade; classificazione amministrativa, classificazione tecnico-funzionale, segnaletica di identificazione delle strade;
d) autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità – Prescrizioni – Criteri per l’impostazione della scorta di polizia o della scorta tecnica – Dispositivi di segnalazione visiva – Violazioni e sanzioni;
e) sagoma e massa limite, sistemazione del carico, trasporto di cose sui veicoli a motore, trasporto su strada di materie pericolose;
f) cantieri stradali: segnalamento e delimitazione, barriere e coni, visibilità notturna, persone al lavoro, veicoli operativi, cantieri mobili, strettoie e sensi unici alternati;
g) circolazione, limitazioni e comportamenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;
h) limiti di velocità e distanze sicurezza;
i) limitazioni alla circolazione nei giorni festivi;
j) servizi di Polizia Stradale ed espletamento degli stessi;
k) impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di scorta;
l) responsabilità civile verso terzi;
m) impiego degli apparati radio per i collegamenti.

Prima dell’inizio delle prove il Presidente della Commissione darà avviso agli esclusi dagli esami dei motivi di esclusione, relativi alla mancanza dei requisiti o alla tardiva presentazione delle istanze.
Prima dell’inizio della prova scritta, inoltre, sarà dato avviso ai candidati che costituiscono motivo di esclusione dall’esame:
copiare le risposte da altri candidati o da documenti comunque acquisiti; utilizzare testi non ammessi.
La durata della prova è di un’ora a decorrere dalla consegna delle schede ai candidati. Al termine la Commissione procederà alla correzione delle schede e alla valutazione dei risultati conseguiti per la successiva ammissione alla prova orale di coloro che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 dei quesiti.
La prova orale consiste in un colloquio che, tenuto conto del livello culturale del candidato, consenta l’oggettiva valutazione della sua preparazione e maturità professionale, anche alla luce degli esiti dei quiz, riferendosi in particolar modo alle norme di comportamento, alla conoscenza della segnaletica stradale; allo svolgimento del servizio di scorta ed agli adempimenti, prescrizioni e obblighi previsti dal Disciplinare tecnico.
Il superamento della prova orale sarà comunicato agli interessati subito dopo l’effettuazione della stessa.
In deroga a quanto previsto dall’art. 6, c. 4 del Disciplinare e nei primi 6 mesi di applicazione, i candidati che non abbiano superato l’esame alla prima o alla seconda prova possono presentare domanda di ammissione alla sessione di esame fissata per il mese successivo.
Al termine di ogni sessione di esame il Dirigente del Compartimento rilascia l’attestato di abilitazione ai servizi di scorta tecnica, previa apposizione della prescritta marca da bollo consegnata dagli interessati contestualmente al ritiro del provvedimento.
La Commissione d’esame è composta da un funzionario con qualifica dirigenziale, che assume la veste di Presidente, da altri due membri appartenenti alla Polizia Stradale con qualifica direttiva e da un funzionario con qualifica direttiva della carriera prefettizia in servizio presso la Prefettura dal luogo in cui viene svolto l’esame.

CALENDARIO D’ESAME
Dal 5° giorno precedente a quello di inizio di ciascuna sessione d’esame, presso il Compartimento Polizia Stradale “per la Lombardia” e le Sezioni dipendenti, saranno rese note:
le date delle prove d’esame; l’elenco delle sedi ove si svolgeranno le prove d’esame; gli orari relativi e le modalità delle prove.
L’attestato di abilitazione ha valore tre anni e può essere rinnovato.
Il rinnovo dell’abilitazione è subordinato, previa verifica della validità del titolo di guida, all’esito favorevole di un colloquio orale davanti ad una commissione, costituita secondo le modalità di quella che ha rilasciato l’abilitazione stessa, sulle materie precedentemente indicate dal punto a) al punto m), con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta.
Al termine di ogni sessione d’esame il Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale appone la certificazione di rinnovo sull’attestato di abilitazione.

PROGRAMMA D’ESAME
Le prove d’esame previste dall’art.6 del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità di cui al D.M. 18.7.1997, hanno per oggetto le materie di cui all’allegato B del disciplinare stesso.
Allo scopo fornire una più puntuale articolazione del programma citato, a titolo meramente indicativo, si suggeriscono i riferimenti normativi collegati alle materie stesse che potranno indirizzare la preparazione dei candidati ed uniformare le prove orali davanti alle commissioni di cui all’art.5 del citato disciplinare.
Lett. a) – Nozioni generali sul nuovo codice della strada con particolare riferimento alle seguenti norme: Artt. 116 e 117 Reg. con riferimento alle figure II 49, 52, 60A, 60B, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 73 e 76.
Artt. 48 e 56 CdS; art. 63 Cds con particolare riferimento ai criteri di abbinamento dei veicoli eccezionali;
Art.80 Cds con particolare riferimento alle modalità pratiche di verifica dell’esito della revisione periodica;
Art.116 Cds con particolare riferimento ai veicoli che le diverse categorie di patenti abilitano a condurre; Art.126 Cds con particolare riferimento alle modalità di documentazione della conferma di validità della patente di guida.
Norme del titolo V del Codice della Strada con particolare riferimento agli articoli 140, 141, 143, 147, 148, 150, da 151 a 154, da 157 a 159, 161, 162, 165, 174, 179, 186, 187, 189, 192 ed a tutte le relative norme regolamentari.
Lett. b) – Art.  3 Cds, art. 4 Cds ed art. 5 Reg.;
Lett. c) – Art. 2 Cds, art. 13 Cds, artt. 2, 3, 4 Reg. ed art. 129 Reg.;
Lett. d) – Art. 10 Cds, artt. da 9 a 20 Reg. e relative appendici tecniche. Disciplinare delle scorte (D.M. 18-7-97) art. 11, 12, da 13 a 16;
Lett. e) – Art. 61, 62 Cds: art. 164 Cds ed artt. 361 e 362 Reg; art. 164 ed art. 363 Reg.; art. 168 Cds con riferimento al marginale 10321 dell’ADR (edizione 1997) e agli artt. 368 e 370 Reg.
Lett. f) – Art. 21 Cds ed art. da 30 a 43 Reg. Disciplinare tecnico: art. 16 ed allegato d;
Lett. g) – Artt. 175 e 176 Cds ed artt. da 372 a 374;
Lett. h) – Art. 142 ed artt. da 343 a 345 Reg. art. 149 Cds e 348 Reg.;
Lett. i) – Art. 6 Cds e decreti ministeriali attuativi (con particolare riferimento a quello vigente con il quale si fissa il calendario delle limitazioni – per l’anno 1997 si veda il Notiziario n. 3/97);
Lett. j – Art. 11 e 12 Cds ed artt. 23 e 24 Reg.
Lett. k) – Disciplinare tecnico delle scorte (D.M. 18.7.1997): artt. da 7 a 9 ed art. 12;
Lett. l) – Art. 193 Cds; art. 19 Reg. Disciplinare tecnico delle scorte: art. 2 lett. g2) art. 15.
Lett. m) – Utilizzo degli apparecchi riceradiotrasmittenti    di debole potenza: aspetti normativi e pratici, utilizzo di apparecchi per radiomatori.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 18 LUGLIO 1997 –
DISCIPLINARE PER LE SCORTE
TECNICHE AI VEICOLI ECCEZIONALI
ED AI TRASPORTI IN CONDIZIONI
DI ECCEZIONALITA’

Il Ministro dei Lavori pubblici
di concerto con
il Ministro dell’Interno

Visto l’art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, ove è previsto che nel provvedimento di autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità può essere imposto un servizio di scorta della polizia stradale o di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento;
Atteso che nello stesso art. 10, al comma 9, ,è data facoltà alla polizia stradale, nel caso in cui nel provvedimento di autorizzazione sia prescritta la scorta da parte della stessa, di autorizzare l’impresa ad avvalersi della scorta tecnica;
Visto l’art. 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che stabilisce i casi in cui l’ente che rilascia il provvedimento di autorizzazione prescrive la scorta di polizia o la scorta tecnica;
Considerato che ai sensi dello stesso art. 16, comma 6, i requisiti e le modalità concernenti sia l’autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica, sia l’abilitazione delle persone atte ad eseguire detta scorta, e sia infine le modalità di effettuazione della stessa e l’equipaggiamento degli autoveicoli adibiti al servizio devono essere fissati con apposito disciplinare tecnico;

Decreta:

1. E’ approvato l’allegato disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità.
2. Le norme ivi previste verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 1997.

Il Ministro dei lavori pubblici
Costa
Il Ministro dell’interno
Napolitano

Titolo I

AUTORIZZAZIONE DELLE IMPRESE, ABILITAZIONE DEL PERSONALE E DOTAZIONE DEI VEICOLI

Capo I
Autorizzazione delle imprese

Art. 1
Autorizzazione delle imprese

1. Le imprese sono autorizzate allo svolgimento del servizio di scorta tecnica, previsto dall’art. 10, comma 9,  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dal prefetto della provincia ove hanno sede.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a nome dell’imprenditore nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice o degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi.
3. L’autorizzazione può essere altresì rilasciata a nome di imprenditori o degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri dell’Unione europea, ovvero ad altri Stati a condizione che abbiano in Italia sede legale o di fatto e che vi sia trattamento di reciprocità.
4. L’autorizzazione ha una validità di tre anni e può essere rinnovata a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti per il rilascio.

Art. 2
Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione è rilasciata ad uno dei soggetti indicati all’articolo precedente che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano, di Stato membro dell’Unione europea, oppure di altro Stato estero con residenza in Italia;
b) abbia raggiunto la maggiore età;
c) l’impresa che dirige o che amministra sia iscritta alla CCIAA, oppure, per le imprese straniere, nel registro professionale dello Stato di appartenenza;
d) non sia in stato di fallimento, di liquidazione o concordato preventivo, ovvero, se straniero, non si trovi in condizioni equivalenti secondo la legislazione applicabile nello Stato di appartenenza;
e) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio o contro il patrimonio per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni oppure condanne comportanti interdizione dai pubblici uffici superiore a tre anni, salvo riabilitazione ovvero due condanne per omessa contribuzione assistenziale o previdenziale. Il requisito è accertato sulla base del certificato del casellario giudiziario o di un documento equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
f) non sia sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni;
g) sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneità tecnica, di capacità finanziaria e idoneità professionale.
g1) referenza di affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero società finanziarie il cui capitale sociale non sia inferiore a cinque miliardi, per un importo pari a centocinquanta milioni, aumentato di 5 milioni per ciascun veicolo da adibire ai servizi di scorta;
g2) copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall’esercizio dell’attività di scorta tecnica con un massimale non inferiore a cinque miliardi;
g3) possesso di almeno cinque autoveicoli aventi le caratteristiche indicate all’art. 7 intestati a nome dell’impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria;
g4) disponibilità di almeno cinque dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati all’effettuazione dei servizi di scorta tecnica ai sensi dell’art. 5.

Art. 3
Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per le imprese di trasporto

1. Possono essere altresì autorizzate le imprese di autotrasporto per conto terzi, regolrmente iscritte all’albo degli autotrasportatori, e le imprese che svolgono trasporti in conto proprio con veicoli eccezionali o in condizioni di accezionalità, in quanto produttrici di beni o servizi, che dimostrino, attraverso iscrizione commerciale, di avere titolo al rilascio di licenza per il trasporto in conto proprio e le imprese proprietarie di veicoli eccezionali ad uso speciale individuati dagli artt. 203 e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
2. Le imprese di cui al comma 1, fermi restando gli altri requisiti indicati dall’art. 2, devono dimostrare di possedere almento tre autoveicoli aventi le caratteristiche indicate all’art. 7 intestati a nome dell’impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria e di avvalersi, per il servizio di scorta tecnica della prestazione lavorativa di almento due dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati ai sensi dell’art. 5.
3. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 1 possono svolgere servizio di scorta tecnica solo per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella loro disponibilità.

Art. 4
Aggiornamento, sospensione e revoca delle autorizzazioni

1. L’autorizzazione, conforme al modello di cui all’allegato A al presente disciplinare, contiene l’indicazione del tipo e della targa dei veicoli nonché le generalità del personale abilitato ai servizi di scorta tecnica.
2. Una copia autentica dell’autorizzazione deve sempre trovarsi a bordo dei veicoli impegnati in servizi di scorta tecnica.
3. Le variazioni relative al personale o ai veicoli iscritti nell’autorizzazione devono essere tempestivamente comunicate alla prefettura competente per il suo aggiornamento.
4. L’autorizzazione è sospesa dal prefetto che l’ha rilasciata quando vengono meno i requisiti dell’art. 2, lettera g).
5. L’autorizzazione è altresì sospesa per un periodo da uno a sei mesi quando, nell’esercizio del servizio di scorta, sia impiegato personale non abilitato, ovvero, quando non siano rispettate le prescrizioni tecniche di cui al capo terzo del presente titolo, ovvero, quando il personale abilitato impiegato non abbia rispettato le modalità di svolgimento del servizio indicate nel titolo secondo.
6. L’organo o l’ufficio che ha proceduto all’accertamento di alcune delle violazioni indicate nel comma 5, presenta rapporto al prefetto che ha rilasciato l’autorizzazione, il quale, effettuata la comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e valutati i documenti e le eventuali memorie scritte presentate dall’interessato, ove non disponga, l’archiviazione, determina la durata del periodo di sospensione dell’autorizzazione in relazione alla gravità delle violazioni commesse.
7. Nei casi di gravi e reiterate violazioni, previo adempimento delle formalità indicate nel comma 5, il prefetto dispone la revoca dell’autorizzazione. In tal caso non può essere rilasciata una nuova autorizzazione prima che sia trascorso un periodo di tre anni dall’adozione del provvedimento di revoca.
8. Salvo quanto previsto dal comma 4, l’autorizzazione è altresì revocata quando venga meno anche uno solo degli altri requisiti richiesti per il suo rilascio dagli articoli precedenti.

Capo II
Abilitazione del personale
che effettua le scorte

Art. 5
Rilascio dell’attestato di abilitazione

1. L’attestato di abilitazione all’esercizio del servizio di scorta tecnica è rilasciato dal dirigente il compartimento di Polizia stradale al titolare di patente di guida di categoria non inferiore a B, previo superamento di un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad apposita commissione istituita con decreto del dirigente presso ciascun compartimento di Polizia stradale.
2. La commissione d’esame di cui al comma 1 è composta da un funzionario con qualifica dirigenziale, che assume la veste di presidente, da altri due membri appartenenti alla Polizia stradale con qualifica direttiva e da un funzionario con qualifica direttiva della carriera prefettizia, in servizio presso la prefettura del luogo in cui viene svolto l’esame.
3. L’attestato di abilitazione ha validità per tre anni e può essere rinnovato.

Art. 6
Esami di abilitazione per il rilascio o
per il rinnovo dell’attestato

1. Le prove di esame si svolgono in sessioni con cadenza trimestrale, in base alle domande di ammissione, presso una delle sedi indicate nel decreto di cui al comma 1 dell’art. 5 per i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso. Nei primi sei mesi di applicazione del presente disciplinare la frequenza delle sessioni d’esame può essere ridotta fino ad una cadenza mensile.
2. L’esame consiste in una prova scritta mediante quiz e in un colloquio orale, su domande relative alle materie riportate nell’allegato B. Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova scritta.
3. Le prove d’esame sono pubbliche.
4. I candidati che non abbiano superato l’esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che non può essere sostenuta prima di tre mesi dalla prima. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di sei mesi dalla data dell’ultimo esame non superato.
5. Al termine di ogni sessione d’esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale rilascia agli interessati un attestato di abilitazione, conforme all’allegato C.
6. Il rinnovo dell’abilitazione è subordinato, previa verifica della validità del titolo di guida, all’esito favorevole di un colloquio orale, davanti ad una commissione costituita secondo le modalità di cui al comma 2 del precedente art. 5, sulle materie riportate nell’allegato B con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova orale dell’esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3, 4. Al termine di ogni sessione d’esame, il dirigente del compartimento di Polizia Stradale appone la certificazione di rinnovo sull’attestato di abilitazione.
7. Presso ciascun compartimento di Polizia stradale è istituito uno schedario degli abilitati al servizio di scorta tecnica.
8. Con provvedimento del Ministero dell’interno saranno disciplinate le modalità di svolgimento degli esami nonché quelle relative alla tenuta dello schedario degli abilitati.

Capo III
Attrezzatura e dispositivi degli autoveicoli utilizzati per le scorte

Art. 7
Autoveicoli utilizzabili per
le scorte tecniche

1. Per lo svolgimento dell’attività di scorta tecnica possono essere utilizzati autoveicoli in possesso dell’impresa autorizzata aventi carrozzeria chiusa che sono immatricolati ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni come autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo ovvero autocarri.
2. Gli autoveicoli devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicati negli articoli 8 e 9.

Art. 8
Dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione degli autoveicoli utilizzati per le scorte tecniche

1. Gli autoveicoli di cui all’art. 7 devono essere dotati delle seguenti attrezzature:
a) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, da apporre sul tetto dell’autoveicolo ad un’altezza minima di m 2,00, misurata alla base del dispositivo. I dispositivi devono essere installati in posizione tale da garantire, in ogni condizione d’impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall’art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
b) un pannello rettangolare bifacciale ad angoli arrotondati (fig. 1 dell’alegato D – omesso) recante su ciascuna faccia la scritta “trasporto eccezionale” di colore nero su fondo giallo realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni non inferiori a m 1,20×0,25, da apporre sul tetto ad un’altezza minima di m 2,00, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile sia anteriormente che posteriomente e tale da non limitare la visibilità dei dispositivi luminosi del veicolo e di quelli supplementari di cui alla lettera a) e da non ostacolare la visibilità del posto di guida.
c) una bandierina di colore rosso da esporre sul lato sinistro di ogni autoveicolo;
d) un’apparecchio radio-ricetrasmittente per ogni autoveicolo, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede, nonché con il conducente del veicolo che effettua il trasporto eccezionale;
2. Per i veicoli collocati a protezione posteriore del convoglio eccezionale, in sostituzione del pannelle di cui alla lettera b) del comma 1, può essere installato nella parte posteriore dell’autoveicolo un cartello composito (fig. 2 dell’allegato D – omesso) costituito da un pannello con la scritta “trasporto eccezionale”, di colore nero su fondo giallo, e dal segnale “passaggio obbligatorio per veicoli operativi”, realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni pari a m 0,90×1,30, corredato con due luci gialle lampeggianti, facilmente rimovibile o ripiegabile quando il veicolo non circola in servizio di scorta.
3. Ciascun dispositivo deve essere montato sugli autoveicoli di scorta in modo solido e sicuro con idonee strutture di sostegno.
4. Negli autoveicoli non impegnati in servizi di scorta i dispositivi ed i segnali di cui al comma 1 devono essere rimossi, oscurati ovvero resi comunque non visibili.

Art. 9
Attrezzature ed equipaggiamenti degli autoveicoli utilizzati per le scorte tecniche

1. La scorta tecnica, durante l’effettuazione del servizio deve essere altresi equipaggiata con le seguenti attrezzature:
a) un telefono radiomobile per chiamate d’emergenza;
b) un sistema di segnalamento temporaneo costituito dai seguenti segnali ed elementi:
b1) un segnale “ALTRI PERICOLI” di cui alla fig. II 35 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, con colore di fondo giallo e lato di cm 90 con abbinato un pannello integrativo modello II 6b “INCIDENTE”.
b2) due segnali “DIREZIONE OBBLIGATORIA” o “PASSAGGIO OBBLIGATORIO” di cui all’art. 122 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, con simbolo della freccia orientabile secondo le esigenze, nel formato con diametro di cm 90.
b3) due “BARRIERE NORMALI” di cui alla fig. II 392 del citato regolamento con il bordo superiore ad un’altezza sul piano stradale non inferiore a cm 120;
b4) due lampade a luce rossa fissa e tre lampade a luce gialla intermittente;
b5) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione come prevista all’art. 42, comma 2, lett. b), del citato regolamento;
b6) due palette per regolare il transito alternato da movieri di cui all’art. 42, comma 2, lett. b), del citato regolamento;
b7) quindici coni in gomma o plastica di colore rosso con anelli di colore bianco realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2, di altezza cm 50 come da fig. II 396 del citato regolamento;
b8) giubbetti o corpetti per il personale in servizio di scorta, per renderlo visibile a distanza specie in condizioni di scarsa visibilità, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995;
b9) un dispositivo per la misura dell’altezza ed uno per la misura della lunghezza da utilizzare per verificare le dimensioni del veicolo eccezionale, del suo carico e di eventuali manufatti stradali.

Titolo II
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI SCORTA

Capo I
Tipi di scorte tecniche

Art. 10
Numero dei veicoli utilizzati
per i servizi di scorta

1. Salvo il caso in cui l’autorizzazione alla circolazione o quella della Polizia Stradale prevedano la possibilità di formare un convoglio di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, ogni veicolo o trasporto deve essere scortato da due autoveicoli aventi le caratteristiche e le dotazioni indicate dagli articoli precedenti.
2. Su ciascun autoveicolo di scorta deve trovarsi, oltre al conducente, una persona munita di abilitazione ai sensi dell’art. 5. Tuttavia, sul veicolo di scorta collocato a protezione posteriore del convoglio eccezionale può prendere posto il solo conducente purché sia abilitato ai sensi dell’art. 5.

Capo II
Svolgimento dei servizi di scorta

Art. 11
Posizione dei veicoli di scorta

1. Durante lo svolgimento del servizio, gli autoveicoli di scorta tecnica dovranno essere sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilità del convoglio e l’individua-zione di eventuali impedimenti al sicuro movimento del veicolo nonché l’eventuale arresto in condizioni di assoluta sicurezza.
2. In relazione alle diverse tipologie di strade, ed in funzione della velocità media dei veicoli in transito, gli autoveicoli di scorta tecnica sono collocati secondo i seguenti schemi;
a) per le strade o per i tratti di strada anche temporaneamente con unica carreggiata, a doppio senso di circolazione, il primo veicolo di scorta precederà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 50 mentre il secondo lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a m 80;
b) per le strade o per i tratti di strada a senso unico o a carreggiate separate il primo veicolo di scorta seguirà sempre il convoglio eccezionale ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 50, mentre il secondo, posto a protezione posteriore del convoglio, lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 100 e non superiore a m 150.

Art. 12
Utilizzo dei dispositivi luminosi

1. Durante il servizio gli autoveicoli di scorta dovranno tenere accesi i proiettori anabbaglianti e gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, anche quando non ne è prescritto l’uso ai sensi dell’art. 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. Durante il servizio dovranno essere inoltre tenuti sempre in funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva di cui all’art. 8.

Capo III
Obblighi della scorta

Art. 13
Il capo-scorta

1. Il servizio di scorta tenica è svolto sotto la responsabilità del capo-scorta indicato dall’impresa autorizzata ad effettuare l’attività di scorta.
2. Il capo-scorta deve avere con se copia autentica dell’autorizzazione dell’impresa che effettua il servizio di scorta tecnica nonché un documento della stessa impresa dal quale risulti la sua nomina a capo-scorta per il servizio in atto.
3. Il capo-scorta ed il personale impegnato nel servizio di scorta devono avere con sé l’attestato di abilitazione di cui al precedente art. 6.

Art. 14
Obblighi del capo-scorta

1. Il capo-scorta deve essere costantemente in grado di comunicare con il conducente del veicolo scortato e con gli eventuali altri membri della scorta che si trovano su altri veicoli e deve intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione del convoglio eccezionale.
2. Il capo-scorta non inizierà il servizio di scorta – se non dopo aver verificato che:
a) le dotazioni e gli equipaggiamenti degli autoveicoli di scorta di cui agli articoli 8 e 9 siano presenti su ciascun veicolo, correttamente installati e perfettamente funzionanti;
b) le dimensioni, le masse e le caratteristiche del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità da scortare siano corrispondenti a quelle autorizzate;
c) i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva siano efficienti, i pneumatici abbiano battistrada di spessore non inferiore a quello minimo consentito ed i pannelli ed i dispositivi supplementari di segnalazione visiva previsti dall’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, siano efficienti ed installati correttamente;
d) le autorizzazioni alla circolazione siano valide e le relative prescrizioni particolari siano rispettate:
e) il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità sia provvisto di valida patente;
f) il veicolo sia in regola con la prescritta revisione periodica.
3. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verifichi una situazione di inefficienza del veicolo ovvero non siano più soddisfatte le condizioni di sicurezza o rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta ed il veicolo eccezionale o il trasporto in condizione di eccezionalità ricoverato nel più vicino posto idoneo per la sosta.

Art. 15
Responsabilità del capo-scorta

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 14 il capo-scorta è responsabile dell’esatto adempimento delle prescrizioni relative all’itinerario del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità ed alle modalità di marcia e di sosta dello stesso imposte dall’autorizzazione alla circolazione o dall’autorizzazione della Polizia Stradale ad effettuare la scorta tecnica.

Art. 16
Modalità di svolgimento
della scorta tecnica

1. Qualora, a causa dall’ingombro o dalla limitata velocità del veicolo scortato si verifichi un incolonnamento di veicoli, il convoglio dovrà essere fatto accostare e fermare, se possibile al di fuori della carreggiata, per far passare i veicoli che seguono.
2. Nel caso in cui il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità rimanga bloccato, per guasto, per incidente o per altra causa, sulla carreggiata o sulle banchine, devono essere tempestivamente adottate le misure atte a garantire un efficace segnalamneto ed un’adeguata protezione, utilizzando, secondo lo schema base della figura 3 dell’allegato D (omesso), i dispositivi in dotazione agli autoveicoli di scorta. Le distanze tra i diversi elementi che costituiscono il sistema di segnalamento e protezione possono variare in relazione al tipo di strada, alle condizioni plano-altimetriche ed ambientali di visibilità.
3. In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilità per nebbia ovvero per altra causa, quando non sia possibile scorgere un tratto di strada corrispondente a m 70 circa, il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità dovrà essere immediatamente allontanato dalla carreggiata e condotto in area idonea di sosta ove non arrechi pericolo per la circolazione ed ove, se necessario, possa esserne adeguatamente segnalata la presenza.

Allegato A
MODELLO DI AUTORIZZAZIONE

Prefettura di …………………………………
Visto l’art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.
Visto l’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996 n. 610, che consente ad imprese autorizzate l’effettuazione di servizi di scorta tecnica a veicoli o trasporti in condizioni di eccezionalità.
Visto il disciplinare tecnico approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997 a cui l’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, demanda il compito di dettare i requisiti e le modalità per l’autorizzazione delle imprese di cui sopra;
Vista l’istanza della persona sottoindicata;
Acquista la prescritta documentazione e verificata l’esistenza dei requisiti personali e finanziari del titolare;
Valutata la disponibilità degli autoveicoli di scorta e del personale abilitato in numero sufficiente allo svolgimento dell’attività di scorta;

Autorizza

Il sig. …….………….. nato a ………………
residente in …………………………. titolare (1) dell’impresa ……………………….
con sede in ………………………….. in via ……………………… ad effettuare in modo continuativo attività di scorta a veicoli eccezionali o a trasporti in condizioni di eccezionalità.
La presente autorizzazione, che ………… (2) consente di effettuare scorte a veicoli o trasporti in condizioni di eccezionalità appartenenti ad altre imprese o a privati, è valida fino al ………………………, può essere rinnovata, può essere sospesa o revocata in ogni momento quando vengano meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio secondo le disposizioni dei commi 4 e 5 dell’art. 4 del discplinare tecnico.
La scorta può essere effettuata con i seguenti veicoli intestati a nome del titolare ovvero dell’impresa di cui è ..…………….. (1) ovvero che sono presi da questi in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria;

1 ……………….…… (3) targa …………….;
2 ……………………..… targa ……..……..;
3 ……………………..… targa ……..……..;
4 ……………………..… targa ……..……..;
5 ……………………..… targa ……..……..;
6 ……………………..… targa ……..……..;
7 ……………………..… targa ……..……..;
8 ……………………..… targa ……..……..;
9 ……………………..… targa ……..……..;
10 …………………..….. targa ……..……..;
11 …………………..….. targa ……..……..;
12 …………………..….. targa ……..……..;
13 …………………..….. targa ……..……..;

Per lo svolgimento dei servizi di scorta il titolare potrà avvalersi dei seguenti dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non infriore ad un anno abilitati ai sensi dell’art. 5 del disciplinare tecnico.

1) ………..……………….. nato a ……………… il ……….. ablitazione n.  ………………. Rilasciata da ………………;
2) ………..……………….. nato a ……………… il ……….. ablitazione n.  ………………. Rilasciata da ………………;
3) ………..……………….. nato a ……………… il ……….. ablitazione n.  ………………. Rilasciata da ………………;
4) ………..……………….. nato a ……………… il ……….. ablitazione n.  ………………. Rilasciata da ………………;
5) ………..……………….. nato a ……………… il ……….. ablitazione n.  ………………. Rilasciata da ………………;
6) ………..……………….. nato a ……………… il ……….. ablitazione n.  ………………. Rilasciata da ………………;

il prefetto
__________
(1) Indicare la qualifica del titolare; imprenditore nel caso di impresa individuale, soci amministratori delle società in nome collettivo, accomandatari delle società in accomandita semplice o amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi. Se trattasi di impresa di autotrasporto indicare titolare di licenza per conto proprio ovvero iscritto all’albo degli autotrasportatori con posizione n. …….
(2) Indicare espressamente se NON vale per attività di scorta nei confronti di veicoli non appartenenti all’impresa autorizzata ai sensi dell’art. 3 del disciplinare tecnico.
(3) Indicare tipo e marca dell’autoveicolo.

Allegato B
MATERIE DELLE PROVE D’ESAME
(omesso)

Allegato C
ATTESTATO DI ABILITAZIONE

Intestazione dell’ufficio

Si attesta che, in data odierna, il sig. …………………… nato a …………………. il ……………………… dopo aver superato la prova d’esame predisposta da questo ufficio, ha ottenuto l’abilitazione a svolgere i servizi di scorta tecnica di cui all’art. 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada. Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicemrbe 1992. Tale abilitazione ha validità per tre anni e può essere rinnovata.
La presente attestazione viene rilasciata all’interessato in originale.

Data – Timbro della Repubblica

Firma
Il Dirigente del Compartimento
Di Polizia stradale

DECRETO LEGISLATIVO
30 APRILE 1992, n. 285
NUOVO CODICE DELLA STRADA

Art. 10
Veicoli eccezionali e trasporti
in condizioni di eccezionalità.

1. é eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
2. é considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell’art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell’art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall’art. 62;
b) il trasporto di blocchi di pietre naturali o di manufatti indivisibili, prodotti siderurgici e industriali compresi i coils e i laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque in numero non superiore a tre unità, purché almeno un carico delle cose indicate richieda l’impiego di veicoli eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore a 40 t se isolati ed 86 t se complessi; i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.
3. é considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall’articolo 61;
e) isolati o costituenti autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d’angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall’articolo 61 e dall’articolo 62 (1);
f) mezzi d’opera definiti all’articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall’articolo 62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi.
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l’attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l’attività aziendale; l’immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria.
Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con il limite massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per gli autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 167, comma 4;
b) di cui al comma 3, lettera e) e lettera g), quando non eccedano l’altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall’articolo 61 o le masse stabilite dall’articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 167, comma 4.
7. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d’opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell’art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell’archivio di cui all’art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l’indennizzo di usura di cui all’art. 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l’apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d’opera, purché l’asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
a) veicoli a motore isolati: 1. due assi: 20 t; 2. tre assi: 33 t; 3. quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli: 1. quattro assi: 44 t; 2. cinque o più assi: 56 t; 3. cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
9. L’autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l’impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento (2).
10. L’autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l’autorizzazione, deve altresì essere determinato l’ammontare dell’indennizzo, dovuto all’ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L’autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l’effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie.
11. L’autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l’autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall’art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un’eccedenza in lunghezza rispetto all’art. 61 dovuta all’asta di presa di corrente in posizione di riposo. L’immatricolazione, ove ricorra, e l’autorizzazione all’impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
15. L’autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall’art. 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d’opera (2).
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l’esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l’ammontare dell’indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l’esonero dall’obbligo della scorta (3).
18. Chiunque, senza aver ottenuto l’autorizzazione, esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali indicati nel comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.175.000 a lire 4.700.000.
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza osservare le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 235.000 a lire 940.000.
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 58.750 a lire 235.000. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l’esibizione dell’autorizzazione; questa non sana l’obbligo di corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d’opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell’art. 54, comma 1, lettera n), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 587.500 a lire 2.350.000, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione.
Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d’opera.
22. Chiunque transita con un mezzo d’opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 587.500 a lire 2.350.000.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a sessanta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l’agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a che non sia munito dell’autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell’autorizzazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da uno a tre mesi.
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali (4).
(1) Lettera così sostituita dall’art. 2, d.l. 2 gennaio 1997, n. 1, conv. in l. 6 marzo 1997, n. 54.
(2) Le disposizioni relative al servizio di scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti eccezionali di cui al presente comma si applicano a partire dal 1º gennaio 1998. Fino a tale termine, qualora sia prevista la scorta, nel provvedimento di autorizzazione, è sempre prescritta la scorta della polizia stradale. Questa, ove le condizioni di traffico e di sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l’impresa a servirsi dei propri autoveicoli quale scorta, prescrivendone le modalità (art. 2, l. 7 marzo 1997, n. 48).
(3) Comma così modificato dall’art. 2, l. 7 marzo 1997, n. 48.
(4) Articolo così modificato, con effetto dal 1º ottobre 1993, dall’art. 7, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 20 dicembre 1996, la sanzione è stata aggiornata nella misura indicata. Vedi, anche, l’art. 4, d.l. 28 giugno 1995, n. 251, conv. in l. 3 agosto 1995, n. 351, il quale ha stabilito che le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a partire dal 31 gennaio 1996, in sostituzione delle disposizioni contenute nell’art. 1, d.l. 21 aprile 1995, n. 117, conv. in l. 8 giugno 1995, n. 234.

Art. 61
Sagoma limite

1. Fatto salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili (1);
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l’esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima, secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. (1).
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m, in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione (2).
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 587.500 a lire 2.350.000. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 164, comma 9 (3).
(1) Lettera così modificata dall’art. 8, d.l. 4 ottobre 1996, n.
517, conv. in l. 4 dicembre 1996, n. 611.
(2) Comma così modificato dall’art. 8, d.l. 4 ottobre 1996, n. 517, conv. in l. 4 dicembre 1996, n. 611.
(3) Articolo così modificato, con effetto dal 1º ottobre 1993, dall’art. 27, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360. Con d.m. 20 dicembre 1996, la sanzione è stata aggiornata nella misura indicata.

Art. 62
Massa limite

1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell’unità posteriore dell’autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando l’asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull’asse più caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall’art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 10 (1).
(1) Articolo così modificato, con effetto dal 1º ottobre 1993, dall’art. 28, d.lg. 10 settembre 1993, n. 360.
D.P.R. 16 DICEMBRE 1992
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI
ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE
DELLA STRADA

Art. 16
(Art. 10 Cod. Str.)
Provvedimento di autorizzazione

1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione e in particolare, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica, qualora non si preveda la necessità della scorta della polizia della strada, gli eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso. Resta fermo che la sistemazione del carico deve essere fatta in modo da evitare la perdita di carico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 164 del codice. Il provvedimento deve altresì contenere prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità sia diurna che notturna, il veicolo debba essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.
2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonchè sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con specifiche segnalazioni da effettuarsi a cura della scorta tecnica, ovvero con pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada.
3. La scorta è prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza;
b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all’andamento planimetrico del percorso;
c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari;
d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m;
e) la velocità consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade;
f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo;
g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo.
Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell’art. 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica di cui alla lettera e).
4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3, è prescritta la scorta tecnica:
a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B a tre corsie, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,20 m e/o di lunghezza fino a 35 m;
b) sulle strade o tratti di strada di tipo A e B a due corsie, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,80 m e/o lunghezza fino a 30 m;
c) sulle strade o tratti di strada di tipo C e D a più di una corsia per senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,60 m e/o di lunghezza fino a 28 m;
d) sulle strade o tratti di strada con una sola corsia per senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,30 m e lunghezza fino a 27 m.
5. é prescritta la scorta della polizia della strada quando le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i valori indicati nel comma 4.
6. Qualora l’impresa sia stata autorizzata ad eseguire la scorta tecnica nel relativo provvedimento sono indicati: il divieto, per gli incaricati della scorta, di porre in atto segnalazioni e interventi diretti alla regolazione del traffico, salvo quelli strettamente indispensabili posti in essere, nei casi previsti dal comma 2, dal personale abilitato a norma del presente comma; l’obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le prescrizioni circa l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la condotta di guida dei veicoli di scorta. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilità o può essere affidata a imprese specializzate.
In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l’autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l’abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica e le modalità di svolgimento della stessa. L’autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell’impresa e l’abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell’interno.
Fino a quando non siano attuati tutti gli adempimenti di cui al presente comma, la scorta tecnica è effettuata sulla base delle disposizioni previgenti.
I concessionari di pubblici servizi di cui all’art. 28 del codice possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale proprio e autoveicoli di cui abbiano la disponibilità.
7. Per le scorte assicurate dalla polizia stradale sono a carico del richiedente gli oneri stabiliti dal regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
8. Il conducente o il responsabile dell’eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere d’arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d’arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale.
9. In ogni caso l’efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.
10. Sulle autorizzazioni singole e multiple devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l’ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l’autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione stessa.
11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all’art. 14, comma 3, prima dell’inizio del viaggio devono essere comunicati per via telegrafica o telefax all’ente rilasciante, i numeri delle targhe e gli estremi del documento di circolazione del veicolo con cui si inizia il viaggio.
12. Se l’annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione, e se la comunicazione di cui al comma 11 non è allegata al documento stesso, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale è stata accertata la inadempienza, l’autorizzazione deve essere restituita all’ufficio che l’ha rilasciata.
13. I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomessi, pena la immediata decadenza.
14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell’autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, alle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore.
Gli organi di polizia stradale informano di ciò gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell’albo degli autotrasportatori. Il titolare dell’autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all’ente proprietario della strada l’autorizzazione.
15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato, sempre che l’ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale della M.C.T.C.
16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale della M.C.T.C., ovvero dalla carta di circolazione, nonchè, nei casi di complessi, con unità il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.
17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall’art.
138, comma 2, del codice, possono essere stabilite con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell’ente militare competente in accordo con l’ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza.


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