01.12.1997 - qualificazione

SISTEMI QUALITÀ -AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI REGIONALI

SISTEMI QUALITÀ -AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI REGIONALI SISTEMI QUALITÀ -AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI REGIONALI

A commento dell’art. 13 della legge regionale 35/96, e dei criteri di ammissibilità stabiliti con deliberazione del Consiglio Regionale n. VI/0698 dell’1/10/97, nonché dal Comitato Tecnico in data 4/11/97, si ritiene utile riprodurre lo schema predisposto dagli uffici regionali sul tema del finanziamento per lo sviluppo della qualità nelle piccole e medie imprese.
La modulistica necessaria è reperibile anche presso gli uffici del Collegio, mentre informazioni telefoniche circa quanto qui riportato possono essere assunte presso la Regione nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9,30 alle 12,30 – tel. 02-67656341 / 02-67656344

Soggetti beneficiari
Possono accedere alle agevolazioni finanziarie previste dalla legge le piccole e medie imprese
– Artigiane
– Industriali
– Commerciali
– Turistiche
– Servizi
che hanno le unità produttive interessate all’intervento in Lombardia.
La definizione di piccola e media impresa è quella indicata al punto 3.2 della Comunicazione n. 96/C 213/04 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 28/07/1996.
Ai fini dell’applicazione della sopra citata Comunicazione si considera piccola e media impresa quella avente le caratteristiche indicate a pagg. 11 e 12 della domanda di contributo.
Non sono ammesse ai benefici di legge le aziende pubbliche e le imprese il cui capitale sociale è detenuto per più del 50% da enti o aziende pubbliche.
Il totale dello stato patrimoniale deve essere determinato ai sensi degli articoli 2423 e 2424 del codice civile come modificato dal decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 (bilancio riclassificato), con riferimento all’ultimo bilancio approvato e depositato.
I requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di contributo, anche per gli interventi per i quali si applica la retroattività.

Progetti ammissibili
A) Sistemi qualità e sistemi di gestione aziendale
Le aziende possono presentare domanda per i seguenti interventi:
– sistemi qualità aziendali certificati in base alle norme UNI EN ISO 9000, UNI CEI EN 45001;
– sistemi di gestione aziendale certificati in base alle norme UNI EN ISO 14001, QS 9000 e AVSQ 94;
La conformità dei sistemi deve essere attestata da un organismo di Certificazione accreditato in base alle norme UNI CEI EN applicabili. La conformità alla norma EN 45001 deve esere attestata da un Ente di accreditamento.
I progetti potranno riguardare sia la prima implementazione del sistema qualità, sia l’estensione di un sistema precedentemente introdotto purché ciò comporti la necessità di una nuova certificazione di procedure e/o sistema.
Possono richiedere le agevolazioni le imprese che hanno già ottenuto un contributo a valere sulla l.r. del 10 maggio 1990, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla L.r. del 22 febbraio 1993 n. 7, art. 4 che estendono il sistema di qualità precedentemente introdotto purché ciò comporti la necessità di una nuova certificazione di procedure e/o sistema. In tal caso il contributo sarà concesso ed erogato considerando tali provvidenze all’interno del tetto massimo di 120 milioni di lire.
Non possono presentare la domanda:
– le imprese che, alla data di presentazione della domanda di contributo, abbiano già ottenuto la certificazione del sistema qualità (fa fede la data riportata sul certificato);
– le imprese che rinunciano ad un contributo già assegnato a valere sulla legge regionale n. 35 del 16 dicembre 1996, art. 13 o che comunque revochino la domanda già presentata;
– le imprese alle quali è stato revocato un contributo già assegnato a valere sulla legge regionale n. 35 del 16 dicembre 1996, art. 13.

Spese ammissibili
Sono ammissibili a contributo unicamente le spese sostenute e fatturate nel periodo di durata del progetto, così come indicato dall’azienda alla presentazione della domanda.
I contributi sono concessi a fronte di spese sostenute per:
a) consulenze e servizi connesse alla realizzazione del sistema qualità e/o del sistema di gestione aziendale.
È comunque fissato un tetto massimo di spesa ammissibile pari a lire 60.000.000.
b) spese per l’acquisto di norme e specifiche tecniche;
c) costi esterni per la qualificazione di figure professionali interne interagenti con il sistema qualità e/o con il sistema di gestione aziendale;
d) costi interni del personale direttamente coinvolto nella realizzazione del sistema qualità e/o del sistema di gestione aziendale.
Spesa ammissibile: fino al 30% del totale dei costi esterni ammessi a contributo.
Esempio:
spesa totale ritenuta ammissibile
(costi esterni) 100.000.000
quota costi interni ammissibile
(max 30%) 30.000.000
_______________
spesa complessiva ammissibile
130.000.000
contributo concesso 39.000.000
e) costi per il rilascio del certificato relativo al sistema qualità e/o al sistema di gestione aziendale.
Non sono ammessi i costi dell’Organismo di certificazione per la sorveglianza del Sistema.
Non sono ammesse spese fatturate da soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell’impresa richiedente il contributo.
Non sono ammesse le spese fatturate oltre 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda ed oltre 18 mesi successivi la data di presentazione della stessa.
La durata massima del progetto non potrà superare i 30 mesi, compresi i tempi per l’ottenimento della certificazione.
In caso di presentazione della domanda a valere su entrambe le tipologie di progetto (A e B) è prevista una sola data di scadenza valida sia per la certificazione del sistema che per la certificazione di prodotto.

B) Certificazione di prodotto
I progetti per la certificazione di prodotto possono riguardare:
– la certificazione obbligatoria, quindi l’attestazione della conformità del prodotto a Regole Tecniche (es. conformità ai requisiti essenziali delle Direttive UE) attestata da Organismi o dichiarata dal costruttore;
– la certificazione volontaria (valutazione della conformità ad un Documento Normativo).

La conformità del prodotto deve essere attestata, ove previsto, da un Organismo Notificato mentre nel caso di certificazione volontaria deve essere attestata da un Organismo Accreditato sulla base delle norme UNI CEI EN 45011 o, in mancanza di tale accreditamento, può essere considerato l’accreditamento in accordo alle norme UNI CEI EN 45012.
Ogni singola azienda potrà presentare una sola domanda di contributo all’anno, ulteriori domande potranno essere presentate a condizione che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla presentazione della domanda precedente.

Non possono presentare domanda:
– le imprese che rinunciano ad un contributo già assegnato a valere sulla legge regionale n. 35 del 16 dicembre 1996, art. 13 o che comunque revochino la domanda già presentata;
– le imprese alle quali è stato revocato un contributo già assegnato a valere sulla legge regionale n. 35 del 16 dicembre 1996, art. 13.

Spese ammissibili
Sono ammissibili a contributo unicamente le spese sostenute e fatturate nel periodo di durata del progetto, così come indicato dall’azienda alla presentazione della domanda.
I contributi sono concessi a fronte di spese sostenute per:
a) consulenze e servizi connesse alla certificazione di prodotto relative a:
– aggiornamento conoscitivo delle direttive;
– predisposizione della documentazione tecnica;
– intermediazione con gli Organismi;
È comunque fissato un tetto massimo di spesa ammissibile pari a lire 30.000.000.
b) costi per l’acquisto di norme e specifiche tecniche;
c) costi esterni per la qualificazione di figure professionali interne interagenti con la certificazione di prodotto;
d) costi interni del personale direttamente coinvolto nella realizzazione del progetto riguardante la certificazione di prodotto.
Spesa ammissibile: fino al 15% del totale dei costi esterni ammessi a contributo.

Esempio:
spesa totale ritenuta ammissibile (costi esterni) 100.000.000
quota costi interni ammissibile
(max 15%) 15.000.000
_________________
spesa complessiva ammissibile
115.000.000
contributo concesso 34.500.000
e) prove di laboratorio finalizzate unicamente alla certificazione di prodotto attestata da un Organismo accreditato o dichiarata dal costruttore.
È comunque fissato un tetto massimo di spesa ammissibile pari a lire 60.000.000
f) costi per il rilascio del certificato
Non sono ammessi i costi relativi ai diritti annuali di concessione del marchio dell’Organismo di certificazione ed i costi di sorveglianza.
Non sono ammesse spese fatturate da soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell’impresa richiedente il contributo.
Non sono ammesse le spese fatturate oltre 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di contributo ed oltre 18 mesi successivi la data di presentazione della stessa.
La durata massima del progetto non potrà comunque superare i 30 mesi, compresi i tempi di certificazione.
In caso di presentazione della domanda a valere su entrambe le tipologie di progetto (A e B) è prevista una sola data di scadenza valida sia per la certificazione del sistema che per la certificazione di prodotto.

Contributi
Per i progetti di cui ai precedenti punti A e B la Regione concede contributi per un importo massimo di 120 milioni di lire.
Le agevolazioni possono coprire fino al 30% delle spese sostenute e ritenute ammissibili in sede istruttoria.
Ogni singola impresa può fare domanda di contributo per una o entrambe le citate tipologie di progetto, fermo restando complessivamente il tetto massimo di 120 milioni.
La graduatoria dei progetti ammessi a contributo nei piani di riparto trimestrali sarà determinata in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo.

Presentazione delle domande
Le domande di contributo devono essere compilate esclusivamente sull’apposito modulo predisposto dalla Regione Lombardia e devono essere trasmesse in unica copia bollata, unitamente alla documentazione richiesta, alla Regione Lombardia secondo l’indirizzo già stampato sul modulo.

Procedure per la concessione dei contributi
Gli uffici competenti della Direzione Generale Attività Produttive, dopo aver verificato la completezza e la regolarità delle domande e della documentazione allegata, esaminano i relativi progetti proponendoli per la successiva istruttoria di merito al Comitato Tecnico costituito ai sensi  dell’art. 13 della legge regionale n. 35 del 16 dicembre 1996. In base al parere ed alle osservazioni del Comitato gli uffici della Direzione Generale Attività Produttive predispongono i conseguenti piani di riparto trimestrali di concessione dei contributi.
In tali piani saranno identificati i soggetti beneficiari dei contributi unitamente alle loro caratteristiche aziendali, la tipologia dei progetti presentati ed i tempi di realizzazione, l’entità delle spese ritenute ammissibili e l’importo dei contributi concessi.
Entro il termine di quindici giorni, l’impresa sarà informata sullo svolgimento ed i risultati di ogni singola fase istruttoria sopra indicata.

Modalità di erogazione dei contributi
Le imprese cui sono stati concessi i contributi presentano alla Regione Lombardia – Direzione Generale Attività Produttive, i documenti di spesa ed il certificato (di sistema e/o prodotto) entro la data indicata nella scheda istruttoria, allegata all’atto di concessione del contributo e trasmessa all’impresa.

Documenti da presentare:
– relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa che illustri nel dettaglio le attività svolte, i relativi costi sostenuti ed i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi indicati nel progetto ammesso a contributo;
– certificato attestante la certificazione di processo e/o prodotto.

L’erogazione del contributo concesso avverrà in un’unica soluzione dopo il completamento del progetto e dietro presentazione ai medesimi uffici regionali entro i termini sopra indicati della seguente documentazione:
– Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante dell’azienda richiedente l’agevolazione (artt. 4 e 20 legge 4 gennaio 1968, n. 15) attestante che:
a) le spese sostenute corrispondono specificatamente ed esclusivamente ai costi effettivamente sostenuti dall’azienda per la realizzazione del progetto;
b) tutte le fatture sono state pagate;
c) il personale indicato nello schema di rendicontazione è alle dipendenze e ha fattivamente partecipato alla realizzazione del progetto per le ore e con le mansioni descritte.
– Originali e copie delle fatture inerenti le spese sostenute per la realizzazione del progetto (fatture fiscalmente regolari). Le fatture originali saranno vidimate dagli uffici regionali e restituite all’azienda.
– Copia del documento, rilasciato da un Organismo accreditato, attestante l’avvenuta certificazione in base alle norme UNI EN ISO 9000, UNI CEI EN 45001, UNI EN ISO 14001, QS 9000, AVSQ 94.
– Copia del documento, rilasciato da un Organismo notificato o da un Organismo accreditato attestante la conformità del prodotto ai requisiti essenziali delle direttive U.E. o altre regole tecniche, ovvero la conformità del prodotto a Norme Tecniche armonizzate in ambito europeo (qualora il progetto avesse tale fine).
– Copia della dichiarazione di conformità emessa dal costruttore attestante la conformità del prodotto alle disposizioni delle Direttive UE (qualora il progetto avesse tale fine).
– Documentazione necessaria per poter effettuare presso la Prefettura gli accertamenti antimafia previsti dal decreto legislativo n. 490 dell’8 agosto 1994 e dalla legge 17 gennaio 1994 n. 47 (solo per contributi di importo superiore ai 50 milioni).
I competenti uffici della Giunta Regionale, o personale da essi incaricati, potranno effettuare visite di controllo presso l’Azienda beneficiaria del contributo per verificare il possesso dei requisiti dimensionali nonché la conformità ed il regolare svolgimento del progetto.

Revoca dei contributi
Il contributo sarà revocato qualora il soggetto beneficiario:
– non realizzi il progetto (cetificazione del sistema di qualità aziendale e/o del prodotto ) nei tempi previsti,
– non presenti alla Regione la documentazione di rendicontazione e certificazione (certificato di sistema e/o prodotto) entro la data indicata nella scheda istruttoria;
– non realizzi un progetto conforme a quello presentato o non rispetti i vincoli di legge

Cumulabilità
I contributi previsti dalla legge 10 maggio 1990 n. 41 e successive modifiche ed integrazioni, non sono cumulabili per lo stesso titolo di spesa con altre agevolazioni previste da leggi regionali, nazionali o da programmi comunitari.
Nel caso in cui sul medesimo progetto siano stati richiesti e/o ottenuti contributi da Enti locali (Comuni, Province, Comunità Montane) o da Camere di Commercio, il contributo regionale sarà concesso ed erogato considerando tali provvidenze all’interno del tetto massimo di 120 milioni di lire.
I contributi concessi alle imprese devono comunque rientrare entro i limiti fissati nell’ambito della regolamentazione sul “de minimis” (comunicazione n. 96/c 213/04 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 28/07/1996) secondo la quale l’importo massimo di tali aiuti è fissato in 100.000 ECU su un periodo di tre anni a decorrere dalla data del primo aiuto.


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