01.07.1997 - tributi

REGISTRO – VALUTAZIONE AUTOMATICA RETROATTIVA – DIRITTO AL RIMBORSO

REGISTRO – VALUTAZIONE AUTOMATICA RETROATTIVA – DIRITTO AL RIMBORSO REGISTRO – VALUTAZIONE AUTOMATICA RETROATTIVA – DIRITTO AL RIMBORSO
(Cass. Sez. I, Sent. 28/4/97, n. 3657)

In tema di imposta di registro, rientra fra le disposizioni più favorevoli al contribuente e quindi dà diritto al rimborso d’imposta previsto dalla disciplina transitoria (art. 79, D.P.R. n. 131/1986), anche la norma che esclude la rettifica del valore dell’immobile quando quest’ultimo è iscritto in catasto con attribuzione di rendita e il valore dichiarato dalle parti non supera un multiplo del reddito risultante dal catasto stesso (criterio di “valutazione automatica”, art. 52, comma 4, D.P.R. n. 131/1986).
Secondo la Cassazione, infatti, tale normativa pone come valore convenzionale dell’immobile, sul quale calcolare l’imposta, al massimo quello corrispondente a tale multiplo.
Di conseguenza, nel caso di rispondenza del valore dichiarato a quello convenzionale, il trattamento più favorevole al contribuente non consiste soltanto nel precludere all’Amministrazione finanziaria l’esercizio del potere di rettifica, ma sta proprio nel fissare un valore “convenzionale”, indipendentemente da quello dichiarato nell’atto o dal corrispettivo pattuito.
Nel caso di specie, la Cassazione ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’imposta di registro al contribuente che aveva dichiarato, prima dell’entrata in vigore del Testo unico, un valore dell’immobile superiore a quello “convenzionale” e aveva presentato tempestivamente l’apposita istanza di rimborso.
La disciplina transitoria del Testo unico dell’imposta di registro, prevedeva, infatti, che le norme più favorevoli ai contribuenti avessero efficacia anche riguardo ad atti, scritture, denunce anteriori, relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della nuova normativa, non fosse divenuto definitivo l’accertamento di maggior valore. Al rimborso di imposte già pagate si sarebbe potuto far luogo, inoltre, solo se alla stessa data fosse stata presentata un’istanza di rimborso (art. 79, D.P.R. n. 131/1986).


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