NUOVE REGOLE PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA’ DI MAGAZZINO
NUOVE REGOLE PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA’ DI MAGAZZINO NUOVE REGOLE PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA’ DI MAGAZZINO
(Circ. Min. 19/2/97, n. 45/E, parte I)
Il decreto sulla semplificazione contabile (D.P.R. n. 695/1996) ha modificato le disposizioni riguardanti i limiti oltre i quali i contribuenti sono obbligati alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino (art.14, primo comma, lettera d), D.P.R. n. 600/1973), elevandoli, rispettivamente da 2 a 10 miliardi di lire in relazione ai ricavi e da 500 milioni a 2 miliardi con riferimento alle rimanenze.
I nuovi limiti di ricavi e rimanenze
Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi e l’ammontare complessivo delle rimanenze sono superiori, rispettivamente, a 10 e a 2 miliardi di lire.
Entrambe le condizioni devono verificarsi congiuntamente ai fini della sussistenza dell’obbligo di tenuta del registro, che cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o delle rimanenze risulti inferiore ai limiti stabiliti.
Di conseguenza, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 21 febbraio 1997 (data di entrata il vigore del D.P.R. n.695), si possono verificare due ipotesi.
Contribuenti già obbligati alla tenuta delle scritture di magazzino
I contribuenti che, essendo già in passato (periodo d’imposta 1996 e/o precedenti) obbligati alla contabilità di magazzino, in base alle disposizioni previgenti, e che anche per il periodo d’imposta in corso alla data del 21 febbraio 1997 sarebbero stati obbligati alla tenuta delle scritture non vi sono più soggetti, sempreché non abbiano superato nei precedenti periodi di riferimento (1995-1996) anche i nuovi limiti.
Contribuenti che hanno superato per la prima volta i precedenti limiti
I contribuenti che nei periodi d’imposta 1994 e 1995 avevano superato entrambi i limiti di ricavi e di rimanenze previsti dalla previgente normativa, e per i quali sarebbe scattato per la prima volta, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 21 febbraio 1997, l’obbligo della tenuta della contabilità di magazzino, continuano a rimanere esclusi dall’obbligo, purché non abbiano superato nel periodo di riferimento (1994 e 1995) i nuovi limiti.
Esempio
Sono state ipotizzate diverse situazioni per esemplificare il momento in cui sorge l’obbligo di tenuta della contabilità, considerando soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (gli importi sono espressi in miliardi di lire).
Ipotesi 1
eserc. 94 eserc. 95 eserc. 96 eserc. 97
ricavi 11,0 10,1
NO SI
riman. 2,5 2,1
Ipotesi 2
eserc. 94 eserc. 95 eserc. 96 eserc. 97
ricavi 14,0 13,0
NO NO
riman. 1,5 2,1
Ipotesi 3
eserc. 94 eserc. 95 eserc. 96 eserc. 97
ricavi 2,5 3,6
NO NO
riman. 0,6 0,6
Ipotesi 4
eserc. 94 eserc. 95 eserc. 96 eserc. 97
ricavi 2,8 3,5 2,6
NO
riman. 0,8 1,0 0,9
Nella prima ipotesi si verificano entrambe le condizioni previste dalla nuova disciplina, nella seconda ipotesi, al contrario, il contribuente non è obbligato alla tenuta della contabilità di magazzino poiché i presupposti si verificano nel solo esercizio 1995.
Nella terza ipotesi l’obbligo, che sarebbe scattato per la prima volta nel 1997, avendo il contribuente superato nel periodo di riferimento (1994 e 1995) i previgenti limiti, viene meno a seguito dell’introduzione dei nuovi limiti sotto i quali il contribuente si è mantenuto nei medesimi periodi.
Infine, nella quarta ipotesi, l’obbligo, in base ai previgenti limiti, di tenuta delle scritture per il 1997 viene meno non essendo stati superati, comunque, negli anni 1995 e 1996 i nuovi limiti.
Ragguaglio ad anno dei valori di ricavi e rimanenze
Per i soggetti il cui periodo d’imposta è diverso dall’anno solare l’ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all’anno.
La disposizione interessa prevalentemente i soggetti che iniziano l’attività nel corso dell’anno e che, di conseguenza, dovranno nel primo periodo d’imposta, qualora questo risulti superiore o inferiore ai dodici mesi, rapportare all’anno i ricavi conseguiti.
Accertamenti
Quanto agli accertamenti nei confronti dei contribuenti, la tolleranza del 15 per cento ai fini dell’individuazione delle fattispecie di omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino si riferisce disgiuntamente sia all’ammontare dei ricavi sia a quello delle rimanenze.
Pertanto, qualora per uno o entrambi i periodi d’imposta di riferimento, ai fini dell’individuazione dell’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, il contribuente sia stato assoggettato a un controllo dal quale derivi una rettifica in aumento dell’ammontare dei ricavi da lire 10 miliardi dichiarati fino al limite massimo di 11 miliardi e 500 milioni accertati e/o in caso di rettifica delle rimanenze da lire 2 miliardi dichiarati fino al limite massimo di lire 2 miliardi e 300 milioni accertati, lo stesso non risulta obbligato alle scritture.
Resta comunque ferma la disposizione generale in base alla quale i limiti devono risultare superati per un biennio consecutivo e il conseguente obbligo alla contabilità ausiliaria di magazzino scatta a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a tale biennio.NUOVE REGOLE PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA’ DI MAGAZZINO
(Circ. Min. 19/2/97, n. 45/E, parte I)
Il decreto sulla semplificazione contabile (D.P.R. n. 695/1996) ha modificato le disposizioni riguardanti i limiti oltre i quali i contribuenti sono obbligati alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino (art.14, primo comma, lettera d), D.P.R. n. 600/1973), elevandoli, rispettivamente da 2 a 10 miliardi di lire in relazione ai ricavi e da 500 milioni a 2 miliardi con riferimento alle rimanenze.
I nuovi limiti di ricavi e rimanenze
Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi e l’ammontare complessivo delle rimanenze sono superiori, rispettivamente, a 10 e a 2 miliardi di lire.
Entrambe le condizioni devono verificarsi congiuntamente ai fini della sussistenza dell’obbligo di tenuta del registro, che cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o delle rimanenze risulti inferiore ai limiti stabiliti.
Di conseguenza, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 21 febbraio 1997 (data di entrata il vigore del D.P.R. n.695), si possono verificare due ipotesi.
Contribuenti già obbligati alla tenuta delle scritture di magazzino
I contribuenti che, essendo già in passato (periodo d’imposta 1996 e/o precedenti) obbligati alla contabilità di magazzino, in base alle disposizioni previgenti, e che anche per il periodo d’imposta in corso alla data del 21 febbraio 1997 sarebbero stati obbligati alla tenuta delle scritture non vi sono più soggetti, sempreché non abbiano superato nei precedenti periodi di riferimento (1995-1996) anche i nuovi limiti.
Contribuenti che hanno superato per la prima volta i precedenti limiti
I contribuenti che nei periodi d’imposta 1994 e 1995 avevano superato entrambi i limiti di ricavi e di rimanenze previsti dalla previgente normativa, e per i quali sarebbe scattato per la prima volta, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 21 febbraio 1997, l’obbligo della tenuta della contabilità di magazzino, continuano a rimanere esclusi dall’obbligo, purché non abbiano superato nel periodo di riferimento (1994 e 1995) i nuovi limiti.
Esempio
Sono state ipotizzate diverse situazioni per esemplificare il momento in cui sorge l’obbligo di tenuta della contabilità, considerando soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (gli importi sono espressi in miliardi di lire).
Ipotesi 1
eserc. 94 eserc. 95 eserc. 96 eserc. 97
ricavi 11,0 10,1
NO SI
riman. 2,5 2,1
Ipotesi 2
eserc. 94 eserc. 95 eserc. 96 eserc. 97
ricavi 14,0 13,0
NO NO
riman. 1,5 2,1
Ipotesi 3
eserc. 94 eserc. 95 eserc. 96 eserc. 97
ricavi 2,5 3,6
NO NO
riman. 0,6 0,6
Ipotesi 4
eserc. 94 eserc. 95 eserc. 96 eserc. 97
ricavi 2,8 3,5 2,6
NO
riman. 0,8 1,0 0,9
Nella prima ipotesi si verificano entrambe le condizioni previste dalla nuova disciplina, nella seconda ipotesi, al contrario, il contribuente non è obbligato alla tenuta della contabilità di magazzino poiché i presupposti si verificano nel solo esercizio 1995.
Nella terza ipotesi l’obbligo, che sarebbe scattato per la prima volta nel 1997, avendo il contribuente superato nel periodo di riferimento (1994 e 1995) i previgenti limiti, viene meno a seguito dell’introduzione dei nuovi limiti sotto i quali il contribuente si è mantenuto nei medesimi periodi.
Infine, nella quarta ipotesi, l’obbligo, in base ai previgenti limiti, di tenuta delle scritture per il 1997 viene meno non essendo stati superati, comunque, negli anni 1995 e 1996 i nuovi limiti.
Ragguaglio ad anno dei valori di ricavi e rimanenze
Per i soggetti il cui periodo d’imposta è diverso dall’anno solare l’ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all’anno.
La disposizione interessa prevalentemente i soggetti che iniziano l’attività nel corso dell’anno e che, di conseguenza, dovranno nel primo periodo d’imposta, qualora questo risulti superiore o inferiore ai dodici mesi, rapportare all’anno i ricavi conseguiti.
Accertamenti
Quanto agli accertamenti nei confronti dei contribuenti, la tolleranza del 15 per cento ai fini dell’individuazione delle fattispecie di omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino si riferisce disgiuntamente sia all’ammontare dei ricavi sia a quello delle rimanenze.
Pertanto, qualora per uno o entrambi i periodi d’imposta di riferimento, ai fini dell’individuazione dell’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, il contribuente sia stato assoggettato a un controllo dal quale derivi una rettifica in aumento dell’ammontare dei ricavi da lire 10 miliardi dichiarati fino al limite massimo di 11 miliardi e 500 milioni accertati e/o in caso di rettifica delle rimanenze da lire 2 miliardi dichiarati fino al limite massimo di lire 2 miliardi e 300 milioni accertati, lo stesso non risulta obbligato alle scritture.
Resta comunque ferma la disposizione generale in base alla quale i limiti devono risultare superati per un biennio consecutivo e il conseguente obbligo alla contabilità ausiliaria di magazzino scatta a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a tale biennio.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941