01.01.1997 - tecnica

CIRCOLARE MINISTERIALE PER CALCOLO, ESECUZIONE E COLLAUDO DI OPERE IN C.A.

CIRCOLARE MINISTERIALE PER CALCOLO, ESECUZIONE E COLLAUDO DI OPERE IN C CIRCOLARE MINISTERIALE PER CALCOLO, ESECUZIONE E COLLAUDO DI OPERE IN C.A.

Sul supplemento ordinario n.207 alla G.U. n.277 del 26 novembre 1996, è stata pubblicata la circolare 15/10/96 n. 252 AA.GG./S.T.C. del Ministero LL.PP dal titolo: “Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale del 9 gennaio 1996”.
Le nuove norme tecniche si distinguono per aver recepito, integrandole e per quanto possibile adattandole al quadro normativo nazionale, le norme europee sperimentali Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture di calcestruzzo, ( parte 1- 1,regole generali e regole per gli edifici) ed Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture d’acciaio (parte 1-1, regole generali e regole per gli edifici), nelle rispettive versioni in lingua italiana, pubblicate a cura dell’UNI (UNI ENV 1992-1-1 ratificata in data gennaio 1993 e UNI ENV 1993-1-1 ratificata nel giugno 1994).
In sostanza le nuove norme danno al progettista un’ampia facoltà di scelta, potendo egli impiegare uno qualsiasi dei tre metodi di verifica previsti: quello delle tensioni ammissibili e quello degli stati limite in versione italiana ed europea.
Le istruzioni allegate alla circolare hanno lo scopo di fornire agli operatori chiarimenti, indicazioni ed elementi integrativi utili ai fini di una più agevole ed univoca applicazione delle nuove norme.
Riteniamo utile riportare alcuni punti della circolare riferiti alle strutture in calcestruzzo armato, che hanno valenza oltre che per i progettisti, anche per i direttori dei lavori e per le imprese.

A. Utilizzazione delle norme ed
illustrazione delle principali innovazioni

CEMENTO ARMATO NORMALE
E PRECOMPRESSO
a) Acciai forniti in rotoli
Viene imposto il limite di 14 mm al diametro massimo degli acciai da c.a. forniti in rotoli al fine di evitare l’impiego di bache, in conseguenza del successivo raddrizzamento, potrebbero presentare un decadimento eccessivo delle caratteristiche meccaniche. Tuttavia, in casi eccezionali, adeguatamente motivati, il Servizio tecnico centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, potrà concedere eventuali deroghe.
b) Caratteristiche meccaniche degli acciai Il progettista, nei casi indicati dalla norma, ha l’obbligo di dichiarare, nella relazione illustrativa sui materiali, il limite del rapporto posto a base del calcolo tra:
1) il singolo valore della tensione di snervamento rilevato sperimentalmente e il valore nominale di riferimento della tensione caratteristica di snervamento dei tipi di acciaio indicati nel Prospetto II-1
2) la media del rapporto tra il singolo valore della tensione di rottura rilevato sperimentalmente e il singolo valore della tensione di snervamento rilevato sperimentalmente al fine di evitare l’impiego di acciai fragili o con tensione di snervamento troppo vicina alla tensione di rottura.
Da ciò ne deriva anche un obbligo per i produttori di acciaio i quali , con riferimento agli stessi campioni che hanno concorso a determinare le tensioni caratteristiche di snervamento e di rottura di cui alle espressioni (c) dell’allegato 4 del D.M sono tenuti a far annotare sui certificati di prova i valori dei rapporti sopracitati.
È chiaro altresì che i suddetti rapporti devono essere determinati soltanto in fase di controllo nello stabilimento di produzione mentre non è richiesta alcuna verifica specifica in cantiere.
Il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a varificare la corrispondenza dei limiti indicati dal progettista nella propria relazione sui materiali con i risultati delle prove riportati sui certificati che accompagnano le forniture dei materiali, rilasciati dai laboratori ufficiali incaricati delle prove di verifica della qualità degli acciai presso gli stabilimenti di produzione.
Le limitazioni di cui sopra, che vogliono garantire un certo grado di duttilità degli acciai, appaiono per la prima volta nelle norme per tener conto anche della diffusa sismicità del territorio nazionale, e risultano rilevanti anche al fine di orientare la produzione degli acciai da c.a. verso il raggiungimento di caratteristiche atte a garantire maggiormente la qualità e la sicurezza delle costruzioni.
In questa prima fase applicativa, per indirizzare i progettisti nella definizione di tali limiti, tenuto conto sia delle caratteristiche degli acciai da c.a. attualmente prodotti, sia dei valori raccomandati in sede europea, possono assumersi, in via orientativa, i seguenti valori:
– il rapporto di cui al punto 1) minore o uguale a 1,35;
– il rapporto di cui al punto 2) maggiore o uguale a 1,13.
Tenuto conto della obiettiva innovazione introdotta dalla disposizione, i suddetti valori saranno, con successive circolari, variati in relazione alle esperienze che verranno acquisite in materia ed alla necessità di allineare tali valori a quelli consigliati dai più recenti studi normativi, anche a livello europeo.
SUGGERIMENTI OPERATIVI
Impiego del metodo delle tensioni ammissibili
Il progettista che intenda operare con il metodo delle tensioni ammissibili deve fare riferimento ai seguenti documenti normativi:
a) le norme tecniche di cui al D.M. 14.2.1992.
Da queste e dalla relativa circolare 24 giugno 1993 n.37406/STC si traggono le prescrizioni riguardanti le combinazioni delle azioni, ovverosia le “condizioni di carico”, le norme di calcolo relative al metodo delle tensioni ammissibili,le regole pratiche di progettazione e le norme di esecuzione che accompagnano lo stesso metodo ed infine le norme complementari relative ai solai.
b) le norme vigenti sui carichi e sovraccarichi.
Da queste e dalla relativa circolare, si traggono le prescrizioni circa le azioni da considerare nel calcolo.
c) le norme vigenti per le costruzioni sismiche.
Da queste, e dalla relativa circolare, si traggono le prescrizioni ulteriori per le costruzioni ubicate nelle zone classificate sismiche.
d) le norme tecniche di cui al D.M. 9.1.1996.
Da queste e dalla presente circolare si traggono le prescrizioni circa i materiali e prodotti ed il collaudo statico, con l’avvertenza, per quest’ultimo, che la condizione di carico di cui al p.to 3.2 “Prove di carico”, comma 4, della parte prima equivale, nel metodo delle tensioni ammissibili, a quella che realizza le sollecitazioni massime di progetto.

IMPIEGO DEL METODO
DEGLI STATI LIMITE
Il progettista che intenda operare con il metodo degli stati limite nella versione nazionale deve far riferimento ai seguenti documenti normativi:
a) le morme tecniche di cui al D.M. 9.1.96.
Da queste, e dalla presente circolare si traggono le prescrizioni circa i materiali e prodotti,le operazioni di colaudo statico, le combinazioni di carico e tutte le norme generali di calcolo relativo al metodo degli stati limite.
b) le norme vigenti sui carichi e sovraccarichi.
Da queste, e dalla relativa circolare, si traggono le prescrizioni circa le azioni da considerare nel calcolo.
c) le norme vigenti per le costruzioni sismiche.
Da queste e dalla relativa circolare si deducono le prescrizioni ulteriori per le costruzioni ubicate nelle zone classificate sismiche.

IMPIEGO DELL’EUROCODICE 2
Il progettista che intenda operare con il metodo agli stati limite, come da Eurocodice 2, deve fare riferimento ai seguenti documenti normativi:
a) le norme tecniche di cui al D.M. 9.1.1996.
Da queste e dalla presente circolare si traggono le prescrizioni circa i materiali e prodotti, le operazioni di collaudo statico, le combinazioni di carico, le norme complementari relative ai solai e tutte le prescrizioni della Sezione III (DAN).
b) le norme UNI ENV 1992-1- ( gennaio 1993 ) Eurocodice 2.
Il contenuto di questo testo deve essere impiegato sulla base delle prescrizioni contenute nella Sezione III delle Norme Tecniche (DAN), tenendo presente che queste ultime prevalgono su UNI ENV 1992-1 Eurocodice 2.
c) le norme vigenti sui carichi e sovraccarichi.
Da queste e dalla relativa circolare si traggono le prescrizioni circa le azioni da considerare nel calcolo.
d) le norme vigenti per le costruzioni in zone sismiche.
Da queste e dalla relativa circolare si deducono le prescrizioni ulteriori per le costruzioni ubicate nelle zone classificate sismiche.

B. Cemento armato normale
e precompresso 

CALCESTRUZZO
(Rif.to punti 2.1.1. Resitenza a compressione semplice e 2.1.8. Durabilità del D.M.)
Per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, l’Allegato 2 delle Norme Tecniche stabilisce, tra l’altro, la frequenza dei controlli da esguirsi in rapporto alla cubatura dei getti di conglomerati omogenei.
Si ravvisa, parimenti, la necessità che, ove non si disponga di adeguati specifici dati sperimentali, prima dell’inizio dell’esecuzione delle strutture suddette, vengano predisposte ed effettuate idonee prove preliminari per accertare che la resistenza del conglomerato risulti non inferiore a quella minima di progetto e per provvedere, ove ciò non si verificasse, ad apportare alla miscela le conseguenti modifiche.
La necessità di prove preliminari sussiste anche nel caso d’impiego di calcestruzzi preconfezionati in centrali di betonaggio, quando siano da richiedere, con apposite prescrizioni di capitolato, adeguate garanzie di qualità da comprovarsi mediante documentazione di prove sistematiche effettuate presso i laboratori della centrale di betonaggio integrate da prove e relativa certificazione dei laboratori ufficiali.
È appena il caso di aggiungere che le prove preliminari o di qualificazione hanno solo carattere complementare e non possono in nessun caso ritenersi sostitutive delle indispensabili prove di controllo in cantiere, i cui certificati dovranno essere allegati alla ” relazione a struttura ultimata” di cui all’art.6 della legge 5 novembre 1971 n. 1086. Ciò vale in particolare per i calcestruzzi preconfezionati i quali, in relazione alle modalità ed ai tempi di trasporto in cantiere e messa in opera possono subire modifiche qualitative, anche sensibili.
Va infine tenuto presente che oltre ai requisiti di resistenza il calcestruzzo deve essere durevole, ossia deve essere in grado di proteggere le armature e di resistere soddisfacentemente alle condizioni ambientali e di lavoro cui è esposto durante la vita dell`opera.
Per tale funzione, la cui importanza è tanto maggiore quanto più aggressivo è l’ambiente circostante previsto, acquistano particolare importanza il rispetto dei requisiti indicati nel punto 6 “Norme di esecuzione” e, per il calcestruzzo, anche le indicazioni complementari contenute nella UNI 9858 (maggio 91).

CONDIZIONI AMBIENTALI
(Rif.to punto 4.3.1.4 del D.M.) 
Esempi di ambiente poco aggressivo:
– interno di fabbricati di abitazione e uffici.
Esempi di ambiente moderatamente aggressivo:
– interno di fabbricati con alta umidità relativa o dove vi sia rischio di temporanea presenza di vapori corrosivi, acqua corrente, atmosfera urbana o rurale senza grandi condensazioni di vapori aggressivi; suoli ordinari.
Esempi di ambiente molto aggressivo:
– Acque pure, liquidi anche debolmente acidi, acque salmastre o acqua con alto contenuto di ossigeno, gas corrosivo; suoli contenenti sostanze acide; atmosfera marina.

G. Controlli in cantiere e nelle
lavorazioni intermedie.
Vengono di seguito richiamate le procedure relative ai controlli da eseguirsi durante la fase esecutiva, allo scopo di verificare la conformità dei prodotti alle specifiche di progetto.
Al riguardo è da rammentare che il direttore dei lavori, cui principalmente le norme demandano il compito di accertare la qualità dei materiali, ha l’obbligo di controllare i documenti contenenti le informazioni sui materiali, disporre l’esecuzione delle prove di cantiere nonchè di valutare tempestivamente i risultati dei controlli, in modo da poter assumere in tempo utile decisioni circa l’eventuale accettazione del materiale.
È appena il caso di rammentare che le frequenze stabilite per i controlli rappresentano dei minimi inderogabili al disotto dei quali è vietato scendere, anche per opere di modesta importanza.
Nel caso di strutture, anche di media importanza sotto il profilo dell’impegno statico,sarà quanto mai opportuno disporre delle frequenze di controllo superiori ai minimi sopra richiamati.
In ogni caso, i prelievi dei campioni da inviare ai laboratori ufficiali devono essere effettuati a cura del direttore dei lavori o da un tecnico di sua fiducia, mentre le domande di prova devono essere sottoscritte dal direttore dei lavori. L’eventuale mancanza di tale sottoscrizione deve essere annotata, da parte del Laboratorio, sul certificato di prova.

ACCIAI PER C.A. NORMALE
E PRECOMPRESSO
E PER CARPENTERIA METALLICA
Per tutti i prodotti in acciaio, occorre preliminarmente accertare:
– che i prodotti siano provvisti del marchio identificativo delle caratteristiche dell’acciaio e dello stabilimento di produzione;
– che ciascuna fornitura di acciaio per cemento armato normale e precompresso sia accompagnata da copia del certificato di verifica della qualità, siglata dal produttore che vi annoterà gli estremi della bolla di spedizione del materiale, conformemente a quanto prescritto al punto 2.2.8.2. parte I, e 2.3.3.1 parte I del D.M. 9.1.1996;
– che ciascuna fornitura di acciaio da carpenteria sia accompagnata dalla documentazione di cui ai punti 2.6. e 2.2.,ultimo comma dell’Allegato 8. Tale documentazione deve altresì recare gli estremi della bolla di spedizione del materiale, unitamente agli estremi della attestazione di deposito rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale;
– che il periodo intercorrente tra la data del certificato di verifica della qualità e quella della spedizione non ecceda i tre mesi per gli acciai per c.a. normale e precompresso;
qualora il suddetto periodo sia superiore a tre mesi, ma comunque non superiore a sei mesi, è necessario che la fornitura sia corredata dalla comunicazione del produttore di cui all’ultimo comma del punto 2.2.8.2. delle norme tecniche. Per gli acciai da carpenteria i predetti limiti sono rispettivamente di sei mesi e un anno.
Riguardo ai controlli di cantiere, è da evidenziare che le prove sul materiale prelevato in cantiere sono obbligatorie per tutti i tipi di acciaio, con esclusione dell’acciaio da precompressione.
In tale ultimo caso l’esecuzione delle prove è disposta a giudizio del direttore dei lavori.
Le modalità di controllo e le procedure per l’accettazione o meno delle forniture sono indicate ai punti 2.2.8.4.e 2.3.3.2 della Parte I delle Norme Tecniche ed al punto 3 dell’Allegato 8.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941