01.08.1997 - sicurezza

CINTURE DI SICUREZZA E MONTAGGIO DI PONTEGGI METALLICI

CINTURE DI SICUREZZA E MONTAGGIO DI PONTEGGI METALLICI CINTURE DI SICUREZZA E MONTAGGIO DI PONTEGGI METALLICI

L’art. 10 del DPR n. 164/56, nel regolamentare l’uso di “cinture di sicurezza con bretelle collegate a funi di trattenuta” prevede che la fune di trattenuta sia “assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa a parti stabili delle opere fisse o provvisionali”.
Essendosi riscontrate numerose prescrizioni degli organi di vigilanza tendenti a vietare l’aggancio diretto della fune di trattenuta della cintura a parti stabili di opere provvisionali (ponteggi), il Ministero del Lavoro, nella nota 23068 del 10 luglio u.s., ribadisce la possibilità di aggancio diretto senza l’intermediario della fune tesa.
Nella nota citata si legge infatti:
“Per quel che riguarda l’obbligatorietà, nel caso di montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici fissi, dell’uso della fune ausiliaria (c.d. ‘fune tesa’) per l’aggancio dell’organo di trattenuta della cintura di sicurezza si rappresenta che le procedure di montaggio e smontaggio dei ponteggi sono quelle previste dai rispettivi fabbricanti e riportate nel cap. VI del relativo libretto di autorizzazione.
Ad esse deve attenersi l’utilizzatore del ponteggio. In genere nelle istruzioni per l’uso i fabbricanti, in attuazione delle disposizioni dell’art. 10 del D.P.R. n. 164/56, prevedono l’impiego di cinture di sicurezza con bretelle provviste di mezzo (organo di trattenuta) per l’aggancio alle strutture del ponteggio. Ciò comporta che viene lasciata all’utilizzatore la scelta del sistema per realizzare tale aggancio: se in forma diretta – applicando l’organo di trattenuta direttamente alle strutture portanti del ponteggio – o in forma indiretta – collegando il medesimo organo ad un anello scorrevole lungo una fune a sua volta appositamente tesa tra dette strutture.
L’utilizzatore, a seconda della particolarità del lavoro, deve scegliere il metodo che ritiene più adatto e rispettare le altre condizioni stabilite dalla richiamata disposizione (in particolare la limitazione dell’altezza di caduta ai valori prescritti)”.


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