APPARECCHI A GAS E NUOVE CALDAIE
APPARECCHI A GAS E NUOVE CALDAIE APPARECCHI A GAS E NUOVE CALDAIE
Sulla G.U. del 27.12.1996, n.302 sono stati pubblicati il D.P.R. 15.11.1996, n.660 (Nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e il D.P.R. 15.11.1996, n.661 (Apparecchi a gas), i quali stabiliscono rispettivamente i requisiti di rendimento applicabili alle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, aventi una potenza nominale compresa tra 4 e 400 kw e i requisiti essenziali di sicurezza degli apparecchi a gas.
Il primo provvedimento stabilisce che le caldaie immesse in commercio e messe in funzione dal 1^ gennaio 1998 devono risultare conformi alle norme tecniche armonizzate europee.
Tali caldaie devono essere contrassegnate dalle marcature CE e corredate dalla dichiarazione CE di conformità.
Il decreto riporta la procedura che i costruttori di caldaie devono seguire per ottenere l’attestazione di conformità delle macchine, attestazione che deve essere rilasciata da un organismo abilitato dal Ministero dell’Industria, Commercio e dell’Artigianato.
Nelle norme finali e transitorie si precisa, infine, che è ammessa fino al 31 dicembre 1997 l’immissione in commercio e la messa in funzione delle caldaie e degli apparecchi conformi alla regolamentazione nazionale vigente.
Il secondo provvedimento stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 1997, gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l’illuminazione ed il lavaggio, che bruciano combustibili gassosi, nonchè i relativi dispositivi di sicurezza, possono essere immessi in commercio e posti in servizio solo se soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I del decreto.
I costruttori di apparecchi a gas dovranno realizzare apparecchi e dispositivi in conformità alle norme armonizzate europee o in loro assenza, alle norme nazionali che li riguardano. Gli apparecchi a gas e i dispositivi devono essere muniti di marcatura CE di conformità, che deve essere ben visibile, facilmente leggibile ed indelebile.
La norma riporta, inoltre, le procedure che il costruttore degli apparecchi a gas e dei dispositivi deve seguire per ottenere l’attestazione di conformità degli apparecchi, la quale deve essere rilasciata da organismi autorizzati dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di concerto con il Ministero dell’Interno.
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