A) ALIQUOTE IVA – MODIFICHE IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 1997 – B) STUDI DI SETTORE – CHIARIMENTI
A) ALIQUOTE IVA – MODIFICHE IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 1997 A) ALIQUOTE IVA – MODIFICHE IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 1997
B) STUDI DI SETTORE – CHIARIMENTI
A) ALIQUOTE IVA – MODIFICHE IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 1997
Con Decreto Legge 29/9/97, n. 328 sono state apportate alcune modifiche alle aliquote IVA a decorrere dal 1° ottobre 1997.
Il numero delle aliquote si riduce da quattro a tre, stabilite nella misura del 4, 10 e 20 %.
L’aliquota ordinaria del 19% è elevata al 20% e l’aliquota del 16% cessa di avere applicazione.
A partire dal 1° ottobre 1997 saranno pertanto soggetti alle nuove aliquote i seguenti beni e servizi;
Aumento dal 16% al 20%
– materie prime e semilavorate per l’edilizia: materiali inerti, quali polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;
(D.L. 30/8/93, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1993, n. 427, art.36)
– Materiali e prodotti dell’industria lapidea ad esclusione di oggetti d’arredo o d’ornamento;
– Cessione d’immobili di interesse artistico, vincolati ai sensi della legge 1/6/1939, n.1089.
Aumento dal 19% al 20%
– acciai per l’edilizia.
Operazioni nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici
di assistenza e previdenza
L’aumento dell’aliquota dal 19 al 20% e la soppressione dell’aliquota del 16% non si applicano alle operazioni effettuate, anche successivamente al 30 settembre 1997, nei confronti dello Stato e degli enti pubblici di assistenza e previdenza (enti pubblici territoriali, istituti universitari, unità sanitarie locali, enti ospedalieri ecc. – art.6, comma 5, DPR n.633/72) purché le relative fatture, anche se trattasi di fatture in sospeso, siano emesse e registrate entro il 31 dicembre 1997 a prescindere dall’effettivo pagamento del corrispettivo.
Fatturazione differita – nuovi termini
Nell’ipotesi di fatturazione differita, la fattura cumulativa comprendente tutte le operazioni effettuate nel corso di un mese, deve essere emessa non più entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione, come stabilito in precedenza, ma entro il giorno 15 di tale mese.
Le fatture differite devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.
La nuova disciplina si applica alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti eseguita a decorrere dal 1° ottobre 1997.
B) STUDI DI SETTORE – CHIARIMENTI
In prossimità delle scadenze per la presentazione dei questionari relativi agli studi di settore (30 settembre su carta e 30 ottobre su supporto magnetico), il Ministero delle finanze ha risposto, con la circolare 26/9/97, n. 258/E, ad alcuni quesiti sulle modalità di compilazione degli stessi.
Imprese edili
Per evitare che siano comprese nell’obbligo di presentare il questionario strutture imprenditoriali molto più grandi di quelle considerate dagli studi di settore, nel calcolo del limite di ricavi, che ai fini dell’obbligo, non deve superare i dieci miliardi, i ricavi dichiarati delle imprese edili devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali.
Cessazione dell’attività nel 1997
I contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del 1997 non sono obbligati alla compilazione del questionario, anche se lo hanno ricevuto, in quanto la norma esclude dall’adempimento i soggetti che hanno cessato l’attività dopo il 31 dicembre 1994.
Trasformazione di società
Una società soggetta all’IRPEG che si è trasformata in società non soggetta a tale imposta (o viceversa), non è tenuta alla presentazione del questionario, in quanto il periodo d’imposta risulta suddiviso in frazioni di esercizio non coincidente con l’anno solare.
Nel caso, invece, di società che si trasforma in altra della stessa natura (ad esempio da società in nome collettivo in società in accomandita semplice) il questionario deve essere presentato perchè non si verifica il frazionamento del periodo d’imposta.
Affitto dell’unica azienda
La società che concede in affitto l’unica azienda non è tenuta alla compilazione del questionario, in quanto si configura l’ipotesi di periodo di non normale svolgimento dell’attività.
Variazione dell’attività nel corso del 1996
I contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 1996 e quelli che nel corso dello stesso anno hanno modificato l’attività esercitata sono esclusi dall’obbligo di presentazione del questionario.
Locali destinati all’esercizio dell’attività
Il contribuente che non dispone di locali e/o spazi destinati specificamente all’esercizio dell’attività (ad esempio, trasporto merci su strada, imprese di pulizia o edili) non deve compilare i relativi quadri del questionario.
Qualora l’attività venga svolta utilizzando locali, spazi ovvero pertinenze della propria abitazione, specificamente destinati all’esercizio dell’attività, dovranno essere indicati i metri quadri relativi di questi ultimi.
Aree geografiche
Per l’indicazione dell’area geografica in cui è localizzata l’attività oggetto del questionario, il territorio nazionale può essere convenzionalmente suddiviso in aree geografiche che comprendono le seguenti regioni:
Nord-Ovest:
oPiemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia
Nord-Est:
oVeneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna
Centro:
oToscana, Umbria, Marche, Lazio
Sud:
oAbruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia
Isole:
oSicilia, Sardegna.
Arrotondamenti degli importi
In sede di compilazione dei questionari non è ammessa in nessun caso l’indicazione di importi con i decimali, nemmeno per i dati percentuali (lo stesso software delle Finanze non lo prevede).
Mezzi di trasporto
Quando è richiesta l’indicazione della portata dei mezzi di trasporto occorre fare riferimento al dato riportato sul libretto di circolazione, in corrispondenza della portata complessiva. In caso di disponibilità di più mezzi della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.
Spazio insufficiente
Se lo spazio da compilare risulti costituito da un numero insufficiente di caselle, il contribuente può:
opresentare il questionario su supporto cartaceo, utilizzando gli spazi adiacenti al campo prestampato;
opresentare il questionario su supporto magnetico indicando 9 in ciascuna delle caselle che compongono il campo prestampato;
Presentazione di più questionari
In caso di presentazione, da parte dello stesso contribuente, di due questionari uno su supporto magnetico e uno cartaceo, i dati contenuti nel supporto magnetico prevalgono su quelli del questionario su carta.
Nell’ipotesi di consegna successiva di più questionari in formato cartaceo, si considera sostitutivo quello inviato per ultimo, con riferimento alla data posta in calce al questionario.
Anche qualora il contribuente presenti più questionari su supporto magnetico valgono i dati del supporto consegnato per ultimo con riferimento alla data riportata sulla bolla di consegna.
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