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NUOVE DISPOSIZIONI PER GLI INCENTIVI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

NUOVE DISPOSIZIONI PER GLI INCENTIVI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
I commi 9 e 10 dell’articolo 25 del decreto n. 28 del 3 marzo 2011 di recepimento della direttiva 2009/28/CE, pubblicato sul supplemento ordinario n. 81 della G.U. n. 71 del 28/3/2011 ed entrato in vigore il 29 marzo 2011, prevedono una ridefinizione dei meccanismi di incentivazione per gli impianti fotovoltaici.

In particolare il decreto stabilisce che gli impianti solari fotovoltaici che entreranno in esercizio entro il 31 maggio 2011 percepiranno, in conformità alla normativa vigente (DM 6 agosto 2010), l’incentivo stabilito dal 3° Conto energia.

Per gli impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al 31 maggio 2011, l’incentivazione sarà disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 aprile 2011, fatto salvo il riconoscimento delle precedenti tariffe incentivanti a tutti i soggetti che:
– abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico;
– abbiano comunicato la fine lavori, entro la medesima data, all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete ed al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a.;
– l’impianto entri in esercizio entro il 30 giugno 20111.
Il decreto relativo al Quarto Conto Energia dovrebbe basarsi sui seguenti principi già individuati dal decreto legislativo n. 28 del 2011:
a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti;
b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell’Unione europea;
c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell’area di sedime;
d) applicazione delle disposizioni dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 3872.

Tali previsioni, come affermato in alcune dichiarazioni del Ministero, sono state introdotte al fine di conseguire uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti rinnovabili, in coerenza con il Piano di azione e tenendo conto del rapporto costi-benefici. Il decreto fisserà i nuovi incentivi, per il Quarto Conto Energia, disciplinando il periodo transitorio tra il 1 giugno ed il 31 dicembre 2011 per le domande giacenti, costruendo poi un nuovo sistema dal 1 gennaio 2012 che sarà simile al modello tedesco, con una riduzione progressiva degli incentivi.


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