ONERI DI SICUREZZA E INCIDENZA MANO D’OPERA
ONERI DI SICUREZZA E INCIDENZA MANO D’OPERA ONERI DI SICUREZZA E INCIDENZA MANO D’OPERA
Sulla Gazzetta Ufficiale n.221 del 21 settembre u.s. è pubblicata la determinazione di cui all’oggetto che, tra l’altro, a proposito della materia della corretta valutazione dei costi di sicurezza, ribadisce e rafforza i contenuti della precedente determinazione 00 A 0 779 (vedi G.U. n.24 del 31 gennaio 2000 e circolare ANCE n.55/2000).
In estrema sintesi, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ribadisce che, in attesa del regolamento sui piani di sicurezza di cui all’art.31 della legge n.109/94 e successive modifiche, le stazioni appaltanti sono tenute ad evidenziare nei bandi di gara la stima degli oneri della sicurezza e ad effettuare correttamente tale valutazione e cioè in modo non elusivo e/o riduttivo.
Di particolare rilievo è la considerazione, relativa ai contenuti dei piani di sicurezza, in cui si afferma che “caratteristica del piano è la stima dei costi delle misure di sicurezza contenute nel piano stesso, che non può essere effettuata senza definire nel dettaglio le misure di sicurezza”
Altrettanto incisiva è la considerazione, riportata nella determinazione dell’Autorità, secondo la quale “è necessario che il piano di sicurezza predisposto dal committente evidenzi ogni singola voce dello stesso in modo da non implicare alcuna elusione delle prescrizioni di legge” e, di conseguenza, nessuna sottostima dei costi di sicurezza.
Le indicazioni dell’Autorità, coincidenti con le tesi sostenute dall’ANCE, dovrebbero indirizzare anche il legislatore che, col già citato Regolamento ex art.31 della legge n.109/94, si appresta a definire i contenuti del piano e a fornire indicazioni sulla stima dei costi; naturalmente l’Associazione sosterrà la necessità che l’emanando regolamento e i contenuti della determinazione dell’Autorità siano coerenti.
Dal punto di vista operativo, di grande rilievo risultano le “Linee guida per la determinazione della incidenza della mano d’opera”. Tale determinazione dell’ incidenza della mano d’opera deve far parte dei documenti componenti il progetto esecutivo ai sensi dell’art.35, comma 1, lettera e) del D.P.R. n.554/99 e nelle linee guida viene suggerito, per effettuare tale stima, un metodo coerente con quanto stabilito dall’art.34 dello stesso DPR n.554/99.
Senza entrare nel merito delle espressioni matematiche utilizzate, segnaliamo come il valore della mano d’opera viene ricavato come differenza tra il costo di costruzione e la somma dei prezzi dei materiali, dei noli, dei trasporti, delle spese relative alla sicurezza, delle spese generali e dell’utile di impresa.
I prezzi di materiali, noli e trasporti sono ricavabili dai listini ufficiali o dai listini delle camere di commercio o dai prezzi di mercato.
Le spese generali e gli utili di impresa sono calcolati in percentuale dei prezzi di cui sopra secondo le prassi correnti.
I costi della sicurezza, come esplicitamente affermato nelle linee guida, devono essere ricavati dalla stima analitica dei costi delle misure di sicurezza previste nel piano: a tal fine, in attesa dell’emanazione da parte delle stazioni appaltanti di veri e propri prezzari della sicurezza, riteniamo che un utile riferimento sia costituito dal prezzario della sicurezza del CTP di Roma di cui alla circolare ANCE n.195/98.
La determinazione dell’autorità si conclude con tabelle esemplificative funzionali alla corretta applicazione della metodologia di calcolo proposta dalle linee guida.
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