01.10.2000 - ambiente

RIFIUTI – APPLICABILITA’ DEL DECRETO ‘RONCHI’ ALLE TERRE DA SCAVO

RIFIUTI – APPLICABILITA’ DEL DECRETO “RONCHI” ALLE TERRE DA SCAVO RIFIUTI – APPLICABILITA’ DEL DECRETO “RONCHI” ALLE TERRE DA SCAVO

A seguito di chiarimenti richiesti dall’ANCE l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente ha emanato un nota sull’applicabilità del D.lgs. 22/97 alle terre da scavo.
La nota fa riferimento all’affermazione contenuta dall’art. 7 co. 3 del D.lgs. 22/97 che definisce rifiuti speciali le terre da scavo solo se pericolose.
L’Ufficio Legislativo ritiene, che debbano essere considerati rifiuti le terre da scavo che abbiano concentrazioni di inquinamento superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dal D.M. 471/99 contenente il regolamento per la bonifica dei siti inquinati, con particolare riferimento alla Tabella 1 ed alla destinazione d’uso dell’area a verde pubblico, privato e residenziale.
La nota sostiene che, invece, non sono da considerare rifiuti quelle terre che presentano concentrazioni inquinanti inferiori ai limiti stabiliti dal D.M. 471/97.
L’Ufficio Legislativo afferma altresì che le terre da scavo possono sempre essere riutilizzate direttamente nel sito dove sono state prodotte, poiché in questa ipotesi non si determina alcun rischio di trasferimento di sostanze inquinanti in altri siti e, quindi, non si ravvedono le esigenze del controllo ai fini ambientali.
Nell’ipotesi che siano superati i limiti di concentrazione, permane l’obbligo di provvedere alla bonifica del terreno quando ricorrano le condizioni previste dalla stessa normativa sulla bonifica dei siti inquinati (D.lgs. 22/97 e D.M. 471/99).
Tali conclusioni derivano dalla convinzione che il legislatore abbia inteso affermare un “concetto sostanziale di pericolosità” connesso alle concentrazioni inquinanti che rappresentino un rischio per la tutela della salute e dell’ambiente e determinino l’esigenza di controllo sulla destinazione finale di tali materiali.


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