01.11.2000 - economia

DIRETTIVA CEE 2000/35/CE – RITARDI DI PAGAMENTO

DIRETTIVA CEE 2000/35/CE – RITARDI DI PAGAMENTO DIRETTIVA CEE 2000/35/CE – RITARDI DI PAGAMENTO

Con la presente Vi informiamo che è stata pubblicata (Gazzetta Ufficiale CEE L 200 dell’8 agosto 2000) la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 relativa alla “Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La Direttiva, che si riferisce genericamente alle “transazioni commerciali”, dovrà essere recepita dall’Italia, con apposita legge, entro l’8 agosto 2002.
La Direttiva stabilisce che il ritardato pagamento, oltre un certo termine, di una “transazione commerciale” tra soggetti imprenditoriali (o professionali) ovvero con la Pubblica Amministrazione sia assoggettato agli interessi di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato almeno di 7 punti (ad esempio luglio 2000 tasso di riferimento = 4,3% + 7% = 11,3%).
Rispetto all’attuale sistema civilistico degli interessi legali (art. 1284 cod. civ.), dei danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 cod. civ.) nonché della costituzione in mora (art. 1219 cod. civ.), due sono le novità di maggiore rilievo e cioè:
· entità dell’interesse legale (attualmente al 2,5%)
· modalità per la costituzione in mora del debitore (che la Direttiva prevede in forma automatica trascorso un certo termine).
Nel dettaglio i contenuti della Direttiva sono i seguenti:
A chi si applica: la definizione di “transazione commerciale” utilizzata nella Direttiva è piuttosto generica e idonea a rappresentare più le fattispecie che si verificano nel settore commerciale ed industriale piuttosto che quelle dell’edilizia.
Ciò è peraltro confermato, ad esempio, dall’art. 3 comma 3 quando si cita “la corretta prassi commerciale e la natura del prodotto”, ovvero nel caso di accertamento della conformità delle merci o dei servizi.
Aldilà però di queste imprecisioni linguistiche dovute forse anche alla traduzione nelle varie lingue della UE, la Direttiva intende ricomprendere tutte quelle attività, nelle quali, a fronte di una prestazione, vi sia il corrispondente esborso di una somma di denaro.
Sulla base di queste considerazioni il settore delle costruzioni dovrebbe rientrare, in linea generale, nell’ambito di applicazione della Direttiva e ciò per quanto attiene al pagamento delle forniture di materiali, ai contratti di appalto in generale ed al pagamento, a titolo esemplificativo, dei compensi per l’attività professionale (progettisti, direttori lavori, coordinatori per la sicurezza ecc.).
Per quanto riguarda più specificatamente gli appalti di lavori pubblici, si osserva che la direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le amministrazioni pubbliche definite tali dalla Dir. 93/37/CEE (sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori), stante l’espresso richiamo delle stesse, fra i soggetti tenuti all’osservanza.
Quando si applica: gli interessi per il ritardato pagamento maturano dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nel contratto.
Se il contratto non contiene questa indicazione, gli interessi matureranno automaticamente trascorsi
· 30 gg. dal ricevimento della fattura (o della richiesta di pagamento)
· 30 gg. dal ricevimento delle merci (o dal compimento della prestazione) se non c’è certezza sulla data di ricevimento della fattura, ovvero se la fattura è antecedente alla consegna
· 30 gg. dall’accettazione della merce se la stessa accettazione è stata espressamente prevista nel contratto.
Gli Stati europei, nel recepire la Direttiva, per taluni contratti (da individuare) possono elevare a 60 gg. i termini sopra indicati.
Gli interessi di mora sono dovuti, in linea generale, automaticamente, una volta che si siano verificate le seguenti condizioni:
· adempimento degli obblighi contrattuali e di legge da parte del creditore
· mancato ricevimento dell’importo per causa non imputabile al debitore.
L’entità degli interessi: gli interessi di mora saranno pari al tasso di riferimento per le operazioni di rifinanziamento della Banca Centrale Europea maggiorato di almeno 7 punti (il contratto stipulato tra le parti può prevedere un tasso anche superiore).
Sarà altresì possibile per il creditore richiedere un risarcimento aggiuntivo rispetto agli interessi di mora, per i costi di recupero sostenuti a causa del ritardato pagamento.
Varie: la Direttiva prevede che il venditore mantenga la proprietà dei beni fino al momento in cui essi non siano stati integralmente pagati.
L’applicazione di tale clausola, per il settore delle costruzioni, appare problematica nel caso, ad esempio, di opere realizzate in regime di appalto (es. costruzione di un immobile con diritto di superficie su area di proprietà della stazione appaltante, ristrutturazione di un immobile ecc.)


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