STATUTO DEL CONTRIBUENTE – CHIARIMENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA SULLE ISPEZIONI NELLE IMPRESE
STATUTO DEL CONTRIBUENTE – CHIARIMENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA SULLE ISPEZIONI NELLE IMPRESE STATUTO DEL CONTRIBUENTE – CHIARIMENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA SULLE ISPEZIONI NELLE IMPRESE
(Circ. 17/8/00, n. 250400)
A seguito dell’entrata in vigore dello Statuto del contribuente (1/8/00), il Comando Generale della Guardia di Finanza ha emanato una circolare per conformare l’attività del Corpo al rinnovato contesto legislativo e per impartire le istruzioni operative sull’attività ispettiva (legge n. 212/2000).
Diritti e garanzie del contribuente
Il provvedimento esamina in dettaglio la norma sui diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali (art. 12).In particolare, è previsto che gli accessi presso locali destinati all’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo devono essere motivati da “esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo” e, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, devono svolgersi durante l’ordinario orario di esercizio dell’attività e con modalità tali da comportare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell’attività ed alle relazioni commerciali o professionali.
Esigenze effettive di indagine e controllo
In armonia con una precedente circolare le “effettive esigenze di indagine e controllo” ricorrono in concreto in tutti i casi in cui l’intervento ispettivo:
– implichi la necessità di procedere a ricerche di documentazione contabile o extracontabile;
– imponga l’effettuazione di rilevamenti materiali che possono eseguirsi solo presso il contribuente.
Altre modalità di controllo
Se tali requisiti difettano, le finalità ispettive saranno comunque perseguite facendo ricorso agli altri poteri istruttori che non comportano l’effettuazione di accessi (convocazioni in ufficio, invio di questionari, richieste agli organi ed alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici ed alle società di assicurazione o che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto terzi di dati e notizie; inviti ad esibire o trasmettere atti o documenti fiscalmente rilevanti).
Diritto di informazione
Il contribuente deve essere informato della tipologia della fonte per cui è partita la verifica senza alcuna specificazione dei motivi che hanno dato luogo all’intervento della Guardia di Finanza, questo per la necessità di:
– non compromettere l’efficacia dell’intervento;
– mantenere fermo l’obbligo del segreto d’ufficio sulle informazioni circa la potenziale “pericolosità fiscale” del contribuente.
Accessi alle sedi
Il punto nevralgico della circolare riguarda i tempi di permanenza della Guardia di finanza presso le sedi oggetto di controllo.
Lo Statuto vincola la permanenza presso il contribuente al rispetto del termine perentorio di trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’Ufficio, allo scopo di ridurre al minimo il disagio che l’azione ispettiva può recare all’esercizio dell’attività verificata senza, tuttavia, imporre vincoli alla durata complessiva dell’indagine fiscale (art. 12, comma 5).
Giorni di permanenza
La circolare propone una soluzione a questi stringenti limiti temporali.
Tenuto conto che per il computo dei “giorni di permanenza” si dovranno considerare solo le giornate lavorative effettivamente trascorse presso il contribuente e non anche singoli contatti (ad esempio le notifiche di atti, prelievo o riconsegna di documenti), devono prevedersi:
– opportune sospensioni dell’attività svolta presso la sede del soggetto ispezionato per procedere ad eventuali controlli di coerenza esterna;
– l’effettuazione, verso il ventesimo giorno di permanenza, di un “punto di situazione” finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti di “particolare complessità delle indagini” necessari per chiedere la proroga ovvero per proseguire e concludere l’attività presso gli uffici del Comando.
Proroga
Il Comandante del Reparto o l’ufficiale da lui delegato è competente a disporre la proroga, analogamente a quanto previsto per la facoltà di ordinare l’inizio dell’intervento.
Ambito di applicazione
Le disposizioni dello Statuto, entrato in vigore il 1° agosto, producono i loro effetti solo sui procedimenti iniziati in un momento successivo all’entrata in vigore.
Per quanto riguarda le ispezioni che in quel momento erano già in corso, viceversa, esse saranno applicabili solo per la parte compatibile con lo stato di avanzamento dello specifico procedimento.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941