01.09.2000 - trasporti

TASSE AUTOMOBILISTICHE – PROROGA A OTTOBRE PER I RIMORCHI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE

TASSE AUTOMOBILISTICHE – PROROGA A OTTOBRE PER I RIMORCHI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE TASSE AUTOMOBILISTICHE – PROROGA A OTTOBRE PER I RIMORCHI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE
(D.M. 21/6/00)

Per i rimorchi adibiti al trasporto di cose il rinnovo di pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000, già prorogato al periodo compreso tra il 1° e il 30 giugno 2000 (D.M. 26 gennaio 2000 e D.M. 10 aprile 2000), è ulteriormente prorogato al periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre 2000. Sempre al periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre 2000 è prorogato il pagamento delle stesse tasse automobilistiche con scadenza nel mese di giugno 2000.
Nello stesso termine deve essere corrisposto il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1° gennaio 2000 con scadenza anteriore al 31 ottobre 2000 (D.M. n. 462/1998). Il differimento è stato deciso in quanto per i rimorchi adibiti al trasporto di cose devono essere determinati i nuovi importi delle tasse automobilistiche (da corrispondere per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1° febbraio, 1° giugno e 1° ottobre, oppure per un intero anno), per effetto della finanziaria 2000 che ha stabilito che il bollo non deve più essere commisurato alla portata espressa in quintali, ma al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici (art. 6, comma 22, legge n. 488/1999).


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