01.07.2000 - economia

INCENTIVI INDUSTRIALI – L.488/92 – PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

INCENTIVI INDUSTRIALI – L INCENTIVI INDUSTRIALI – L.488/92 – PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2000 è stato pubblicato il Decreto 9 marzo 2000 del Ministero dell’Industria che contiene le modifiche al Regolamento sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse (D.M. 20 ottobre 1995 n. 527 e successive modifiche). Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è  stato inoltre pubblicato il testo aggiornato del  D.M. 527/95.
Il Regolamento in esame aggiorna le modalità e le procedure relative alla concessione delle agevolazioni della Legge 488/92 e, insieme al Decreto 8 maggio 2000 e alla circolare operativa che il Ministero dell’Industria sta ultimando, costituisce il quadro di riferimento normativo per  le domande che saranno presentate a partire dal termine di apertura del prossimo bando.
Con riguardo alle norme contenute nel Regolamento, la Circolare n. 1053541 del 26 maggio 2000 del Ministero dell’Industria (in G.U. n. 129 del 5/6/2000) specifica che tali disposizioni potranno essere applicate nei limiti e alle condizioni previste dalla Commissione UE, in sede di proroga del regime della L. 488/92.
In particolare,  la Circolare  fa riferimento ai criteri di decorrenza di ammissibilità delle spese di cui all’art. 4, co. 3 e art. 6, co. 8 del DM 527/95,  in quanto i nuovi orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a  finalità regionale prevedono che gli aiuti possono essere concessi solo a fronte di programmi la cui esecuzione  inizi dopo la presentazione della domanda di agevolazione.
In particolare, il Regolamento contiene norme riguardanti:
– Soggetti beneficiari e misure massime delle agevolazioni (art. 2);
– Tipologie di investimento ammissibili (art.3);
– Spese ammissibili (art. 4);
– Domande di agevolazione (art. 5);
– Formazione delle graduatorie (artt. 6 e 6bis).
Qui di seguito si riportano alcuni chiarimenti sul Regolamento e, da informazioni assunte presso il Ministero dell’Industria, su alcuni aspetti riguardanti l’operatività del prossimo bando, alcuni dei quali contenuti nella circolare operativa di prossima emanazione.
A) UNITA’ PRODUTTIVA (art. 2, co.3)
Con riguardo al settore delle costruzioni la definizione di unità produttiva sarà specificata nella circolare operativa e, comunque, data la possibilità per le imprese di spostare i beni agevolati tra i cantieri ubicati nelle aree agevolabili di un’unica regione, l’unità operativa coinciderà con i cantieri operativi  entro i confini della regione prescelta per concorrere nella graduatoria.
B) SEDE OPERATIVA
Il decreto 8 maggio 2000 (art. 2) prevede che l’impresa deve essere titolare di una sede operativa che risulti, dal certificato di iscrizione al registro delle imprese, ubicata nella  regione  nella cui graduatoria intende concorrere.
C) PRIORITA’ REGIONALI (art. 6 bis)
In previsione dell’apertura del prossimo bando ob. 1, il Ministero dell’Industria ha emanato il decreto 7 giugno 2000 (in Gazzetta Ufficiale n.136 del 13 giugno)  con il quale fissa al 30 giugno 2000 il termine ultimo per l’indicazione da parte delle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia delle specifiche priorità e delle proposte concernenti la formazione delle graduatorie speciali.
Per quanto riguarda il settore delle costruzioni, per consentire la mobilità sull’intero territorio regionale, il decreto 8 maggio 2000 art. 1 prevede che ai programmi relativi a beni utilizzati nell’ambito dei cantieri dell’impresa ubicati nelle aree agevolabili di un’unica regione, si applica il minore dei punteggi assegnati dalla regione al settore delle costruzioni, con riferimento alle aree del territorio ed alla tipologia del programma da agevolare.
Il settore delle costruzioni non potrà dunque partecipare alle graduatorie speciali per aree del territorio (indicate a livello comunale).
Al fine di evitare, quindi, un eccessivo svantaggio nel punteggio delle graduatorie, è necessario che le regioni assegnino al settore delle costruzioni una priorità settoriale (10 è il punteggio massimo) per tutta l’area della Regione, senza esclusione di alcun comune.
D) COMMESSE INTERNE
DI LAVORAZIONE
Nella circolare operativa sarà prevista la possibilità, per il settore delle costruzioni, di far rientrare tra le spese ammissibili alle agevolazioni quelle relative alle commesse interne di lavorazione.
E) SOGLIE D’INGRESSO
Non saranno previste soglie d’ingresso alle agevolazioni nel prossimo bando.
F) REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
L’ultimazione del programma di investimenti deve avvenire non oltre 48 mesi dalla data di presentazione della domanda. Entro un mese dall’ultimazione del programma e di entrata in funzione degli impianti, l’impresa deve inviare alla banca concessionaria le dichiarazioni attestanti tali date.
Dalla data di entrata in funzione decorre il periodo di cinque anni durante i quali i beni agevolati devono essere utilizzati entro il confine regionale.
Successivamente all’entrata in funzione, ma entro 24 mesi, l’impresa deve dichiarare la data di entrata a regime, cioè il momento in cui tutti i fattori della produzione, oggetto dell’iniziativa medesima, si integrano tra loro.
G) INDICATORE DELL’OCCUPAZIONE
Uno dei cinque indicatori, da utilizzare per il punteggio in graduatoria, è rappresentato dal rapporto tra il numero di occupati attivati dall’iniziativa e l’investimento complessivo. Il numero dei dipendenti è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento
Il numero di occupati attivati dall’iniziativa è rilevato come differenza, positiva o uguale a zero, tra il dato riferito all’esercizio a regime e quello riferito ai 12 mesi che precedono quello della sottoscrizione della domanda.
Il livello occupazionale indicato deve essere mantenuto con riferimento all’esercizio successivo all’entrata a regime, quindi, per  un anno.


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