CONTROLLO GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI (BOLLINO BLU) ANNO 2000
CONTROLLO GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI (BOLLINO BLU) ANNO 2000 CONTROLLO GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI (BOLLINO BLU) ANNO 2000
Si ricorda che per determinati veicoli è necessario munirsi del contrassegno denominato “bollino blu” – valido per 12 mesi dalla data di rilascio – a riprova dell’avvenuto controllo dei gas di scarico con esito positivo. Considerate alcune recenti disposizioni di modifica emanate in proposito dalla Regione Lombardia (Deliberazione Giunta Regionale n. 48527 del 24 febbraio 2000), si ritiene opportuno riportare di seguito l’elenco dei principali adempimenti.
Autoveicoli soggetti – autoveicoli dotati di motore ad accensione a scintilla (benzina, GPL o gas) o per compressione (diesel) immatricolati dopo il 1° gennaio 1970;
– autoveicoli definiti “a ridotto inquinamento” – contrassegnati dalle lettere B, C, D, E, F, G, H, I – immatricolati prima del 1° gennaio 1996 o che abbiano percorso più di Km. 80.000;
– autoveicoli dotati di dispositivo di riduzione dei gas di scarico (retrofit) installato prima del 1° gennaio 1996.
Termine L’effettuazione del controllo dei gas di scarico e conseguente dotazione del contrassegno 2000 deve avvenire:
– allo scadere del 12° mese di validità dal precedente controllo;
– entro il 1° giugno 2000, per gli autoveicoli che abbiano percorso più di Km. 80.000, ma immatricolati dopo il 1° gennaio 1997.
Proroga La validità dei contrassegni rilasciati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1999 viene prorogata sino a tutto il 30 aprile 2000.
Esclusioni Per il settore edile risultano esclusi tutti gli autoveicoli aventi peso complessivo a pieno carico superiore ai 3.500 kg., in quanto soggetti alla revisione obbligatoria annuale (D.M. 26/9/90).
Non sarà, inoltre, necessaria l’apposizione del contrassegno nel caso in cui, nei 12 mesi immediatamente precedenti la data del 1° giugno 2000 o quella di scadenza del bollino blu 1999, sia stata effettuata la revisione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 285/92 (nuovo Codice della Strada).
In tal caso, sarà necessario munirsi del nuovo contrassegno alla scadenza dei 12 mesi dalla revisione e così di seguito per gli anni successivi.
Dal controllo sono escluse le auto a trazione elettrica e quelle storiche immatricolate prima del 1960.
Modalità di rilascio Il rilascio del contrassegno dovrà avvenire unitamente alla stampa dei valori misurati dall’apparecchiatura di controllo o alla documentazione comprovante i valori testati. Entrambe i documenti devono riportare il timbro dell’autofficina in cui il controllo è stato effettuato.
Le autofficine preposte al controllo ed al rilascio del bollino blu, autorizzate dalla Regione Lombardia, per le verifiche in questione applicheranno la tariffa concordata a livello regionale di L. 15.000 (7,74 Euro) IVA inclusa.
Sanzioni Nel precisare che le delibere della Giunta Regionale non prevedono alcun tipo di sanzione, è bene tener presente che i Comuni interessati possono, con ordinanza del Sindaco (ai sensi dell’art. 7, comma 13, D.Lgs. n. 285/92), determinare sanzioni amministrative a carico degli inadempienti. Da ultimo, si ritiene opportuno precisare che il bollino blu non consente, di per sé, la circolazione nei giorni in cui vengono disposti i blocchi della circolazione per il superamento delle soglie di inquinamento. In tali casi, la circolazione è normalmente permessa solo alle auto con marmitta catalitica, ecodiesel ed altri simili dispositivi di riduzione dei gas di scarico.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941