STUDI DI SETTORE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
STUDI DI SETTORE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI STUDI DI SETTORE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
(DD.MM. – Finanze – 26/2/00)
Nel supplemento ordinario n. 48 della Gazzetta Ufficiale del 21 marzo sono stati pubblicati tre decreti ministeriali con cui vengono approvati 17 nuovi studi di settore relativi ad attività economiche nei settori del commercio, delle manifatture e dei servizi.
Con un altro decreto sono state individuate tre aree territoriali omogenee in relazione alle quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore.
Per l’edilizia sono stati approvati i seguenti studi:
Studio SG 69 A
– demolizione di edifici e sistemazione del terreno (Cod. 45.11.0).
Studio SG 69 B
– trivellazioni e perforazioni (Cod. 45.12.0).
Studio SG 69 C
– costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi (Cod. 45.23.0).
Studio SG 69 D
– costruzione di opere idrauliche (Cod. 45.24.0).
Studio SG 69 E
– lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile (Cod. 45.21.0);
– posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici (Cod. 45.22.0);
– altri lavori speciali di costruzione (Cod. 45.25.0).
Studio SG 71 U
– attività non specializzate di lavori edili (Cod. 45.45.1);
– altri lavori di completamento di edifici (Cod. 45.45.2).
Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività sopra elencate. In caso di esercizio di più attività d’impresa, per le quali non è stata tenuta contabilità separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d’imposta la maggiore entità dei ricavi.
Esclusioni
Gli studi di settore non si applicano:
– nel caso in cui l’esercizio dell’attività d’impresa è svolto attraverso l’utilizzo di più punti vendita per i quali non è stata tenuta contabilità separata;
– in caso di esercizio di due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non è stata tenuta contabilità separata, se l’importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
– nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi derivanti da attività d’impresa di ammontare superiore a 10 miliardi (esclusi i corrispettivi delle cessioni di partecipazioni in soggetti IRPEG);
– nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie e associate;
– nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore devono comunicare, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi stessi.
Nei confronti dei contribuenti che esercitano un’attività oggetto degli studi di settore approvati, le disposizioni sull’annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, si applicano a decorrere dal 1° maggio 2000 (D.M. 24 dicembre 1999).
E’ facoltà del contribuente indicare a quale attività esercitata debbano essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti nonché gli altri componenti rilevanti ai fini dell’applicazione del relativo studio di settore.
Qualora tale facoltà non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi relativi all’intero periodo di imposta vanno ripartiti applicando ai ricavi conseguiti fino al 30 aprile 2000 la percentuale di ripartizione determinata con riferimenti ai ricavi conseguiti a partire dal 1° maggio 2000.
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