01.04.2000 - ambiente

RIFIUTI – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) – PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA ENTRO IL 2 MAGGIO 2000

RIFIUTI – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M RIFIUTI – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (M.U.D.) – PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA ENTRO IL 2 MAGGIO 2000
Entro il 2 maggio 2000 deve essere presentato il modello di dichiarazione ambientale per la denuncia annuale dei rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 1999 (M.U.D).
Il termine originario di scadenza del 30 aprile è stato posticipato in quanto quest’anno cade di domenica e il 1° maggio è festivo.
Il modello da utilizzare per la compilazione della dichiarazione cartacea è lo stesso dell’anno scorso (approvato con D.P.C.M. del 31/3/99) mentre il programma per la compilazione della dichiarazione su supporto magnetico è stato aggiornato e, pertanto, non è possibile usare quello distribuito lo scorso anno.
Si fornisce di seguito un’analisi delle procedure da osservare per la denuncia di cui all’oggetto.

MODULISTICA E SOFTWARE DI COMPILAZIONE I modelli e il software di compilazione sono reperibili gratuitamente presso lo sportello ambiente della C.C.I.A.A. di Brescia (Via Orzinuovi, 3 – Tel. 0303514318) oppure presso gli uffici del Collegio Costruttori.
Si ricorda che per la denuncia non si possono utilizzare le stampe effettuate con i software di compilazione.

SCADENZA Come già detto il M.U.D. deve essere presentato entro il 2 maggio 2000 ed è riferito alle quantità prodotte, smaltite o gestite nel 1999.
 
SOGGETTI OBBLIGATI (art. 11, comma 3, del D.Lvo n. 22/97)
Deve presentare la denuncia:
1) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti;
2) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
3) chiunque svolge, con impianti, le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
4) le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;
5) le imprese che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali di cui all’articolo 7, comma 3, lettere c), d), g);
6) chi, pur non avendo prodotto rifiuti nel 1998, ha smaltito una giacenza.

ESCLUSIONI                              I rifiuti speciali, non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzioni e demolizioni, compresa la costruzione di strade (fresato), catalogati nella categoria 170000 del Catalogo europeo Rifiuti (C.E.R.), sono esclusi dal M.U.D.. Tale esclusione emerge dal combinato disposto degli articoli 7, comma 3, lettera b) ed art. 11, comma 3 del D.Lvo n.22/97, come modificato dal D.Lvo n.389/97.
Sono altresì esclusi, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all’articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti.
Il numero dei dipendenti si calcola con riferimento al numero dei dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno cui si riferisce la dichiarazione (1999), aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai dipendenti a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue.
Si ricorda, inoltre, che nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio Pubblico di raccolta (isole ecologiche e centri multiraccolta), la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio (D.Lvo. 22/97, art. 11 c.3).

CODICI RIFIUTO I rifiuti conferiti a soggetti autorizzati, per lo smaltimento o il trattamento, che potrebbero riguardare il settore edile sono:
– rifiuti pericolosi provenienti dagli scavi. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lvo n. 22/97 modificato dal D.Lvo n. 389/97
– imballaggi in genere (classificati rifiuti speciali non pericolosi, assimilabili ai rifiuti solidi urbani) es. cellophane, plastica ecc. – codice europeo 150106
– oli esausti (classificati rifiuti pericolosi) – codice europeo 130202
– filtri esausti (classificati rifiuti speciali non pericolosi) – codice europeo 150201
– pastiglie freni usurate (classificate rifiuti speciali non pericolosi) – codice 160199
– accumulatori esausti (classificati rifiuti pericolosi) provenienti dalla sostituzione diretta delle batterie dei veicoli – codice europeo 160601
– fanghi da trattamento (classificati rifiuti speciali non pericolosi) es. provenienti dal convogliamento delle acque di lavaggio degli automezzi – codice europeo 070602
– fanghi di serbatoi settici (classificati rifiuti speciali non pericolosi) es. spurgo fosse biologiche e pozzi neri – codice europeo 200304
– manufatti contenenti amianto (classificati rifiuti speciali non pericolosi) es. provenienti dalla rimozione dalle lastre di copertura in cemento-amianto – codice 170105
– pneumatici usati (classificati rifiuti speciali non pericolosi) – codice europeo 160103
– rifiuti compostabili (classificati rifiuti speciali non pericolosi) es. provenienti dalla manutenzione del verde pubblico – codice europeo 200201
– residui di pulizia delle strade pubbliche (classificati rifiuti speciali non pericolosi) – codice europeo 200203

CANTIERI EDILI Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 22/1997 é inteso per “luogo di produzione” uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.
Si segnala, però, che sul B.U.R.L. del 6 febbraio 1998, n. 9, é stata pubblicata la circolare n.4 del 26 gennaio 1998 che precisa che deve intendersi: “… come luogo di produzione anche la sede legale od operativa ove vengono depositati i rifiuti derivanti dall’attività svolta dal soggetto al di fuori della propria sede (es. manutenzioni, ecc.)…”.
Come precisato dalla citata circolare le imprese edili devono compilare un solo M.U.D. per i rifiuti non pericolosi prodotti sul territorio nazionale indicando i propri dati nella sezione anagrafica (SA1) nella casella “sede unità locale”.
Nella sezione rifiuti (SR) non si dovrà più barrare la casella “rifiuto prodotto fuori dell’unita’ locale” e, pertanto, non dovranno nemmeno essere più compilate le relative sezioni RE.

DESTINATARIO DELLA DENUNCIA Ai sensi dell’art. 2 della Legge 25 gennaio 1994, n.70, la denuncia deve essere presentata alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia dove è situata l’unità locale (luogo di produzione) alla quale la dichiarazione si riferisce.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE La dichiarazione può essere presentata sia utilizzando il modulo cartaceo sia utilizzando il supporto magnetico creato dal software di compilazione.
Il M.U.D. deve essere presentato mediante la consegna diretta agli uffici della C.C.I.A.A. (verrà rilasciata la ricevuta di avvenuta consegna) oppure spedito per mezzo di raccomandata senza ricevuta di ritorno allegando nell’apposita busta l’attestazione di pagamento (c/c 330258 – CCIAA Via Orzinuovi, 3 – 25125 Brescia) dei seguenti diritti di segreteria che, rispetto all’anno scorso, non sono variati:
– lire 30.000 se si è utilizzato il M.U.D. cartaceo;
– lire 20.000 se si è utilizzato il M.U.D informatico.
Le denunce devono essere firmate dal Legale rappresentante oppure da un soggetto che abbia ottenuto la delega/procura con poteri di firma e rappresentanza sociale a tale scopo.
Si ricorda che le buste sono predisposte per contenere un solo M.U.D. e devono essere consegnate o spedite chiuse.
Inoltre sulla busta è necessario indicare:
– l’anno della dichiarazione (1999)
– il codice fiscale, la ragione sociale e l’indirizzo dell’impresa, oltre al tipo di dichiarazione (supporto cartaceo o supporto magnetico).
Nel caso di dichiarazione presentata su supporto magnetico deve essere indicato il numero totale delle dichiarazioni multiple e il numero di supporti magnetici.
 
REGISTRI DI CARICO/SCARICO DEI RIFIUTI Considerato che i dati da riportare nel M.U.D. sono desunti dai registri di carico e scarico, si ricorda di utilizzare, nelle registrazioni dei rifiuti, i codici europei.
I rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni (compresa la costruzione di strade) e scavi non pericolosi, conferiti in discariche autorizzate, non sono soggetti alla registrazione sul registro di carico e scarico ai sensi dell’art. 12 del D.Lvo 5-2-97, n. 22.
Diversamente i rifiuti pericolosi che derivano delle sopracitate attività sono soggetti alla registrazione sul citato registro.
 
SUBAPPALTI La denuncia M.U.D. deve essere effettuata da colui che produce i rifiuti nello svolgimento della sua attività e, pertanto, nell’ambito dello stesso cantiere, i subappaltatori hanno l’obbligo di denunciare i rifiuti prodotti per la parte di lavoro che hanno eseguito (es. rimozione lastre in cemento-amianto ecc.).
 
OLI E FILTRI ESAUSTI I produttori dei sopracitati rifiuti che hanno smaltito detti rifiuti tramite un terzo autorizzato (trasportatore autorizzato anche a effettuare lo stoccaggio provvisorio), devono compilare soltanto il modulo DR.
Se i sopracitati rifiuti invece sono stati conferiti a una ditta autorizzata solo ad effettuare il trasporto, è necessario compilare, oltre al modulo DR anche il modulo TE.
Per le officine interne, se queste ultime non sono ubicate nella stessa sede legale dell’impresa, è necessario effettuare un apposito M.U.D.
Si ricorda che per effetto del D.Lvo n.22/1997 l’olio esausto è ora classificato rifiuto pericoloso e pertanto l’impresa produttrice non può più effettuare il trasporto in conto proprio.

SCHEDA RIF (SR)
Questa scheda deve essere compilata per ogni singola tipologia di rifiuto.

MODULO RT Deve essere compilato solo da coloro che esercitano impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.
 
MODULO TE Devono essere indicati i dati relativi ai trasportatori professionisti, diversi sia dal produttore che dal destinatario del rifiuto, ai quali sono stati affidati i rifiuti nel 1999.
Nel caso in cui il trasporto sia stato effettuato con mezzi propri oppure sia stato effettuato dallo stesso soggetto destinatario del rifiuto nella dichiarazione andrà compilato soltanto il modello DR.

MODULO DR Nel modulo vengono indicati i dati relativi ai destinatari dei rifiuti avviati dal produttore allo smaltimento o al recupero.

IMBALLAGGI IN GENERE Se i rifiuti sono stati prodotti in più cantieri ubicati nella medesima provincia e regolarmente registrati sul registro di carico e scarico e trasportati presso il magazzino per il successivo conferimento in centri di stoccaggio o centri di cernita autorizzati è necessario compilare un apposito M.U.D., indicando nella sezione anagrafica (SA1) come sede dell’unità locale l’ubicazione del magazzino.
Se invece è stato aperto un registro di carico/scarico apposta per il cantiere, la sede dell’unità locale da indicare sarà, ovviamente, il cantiere.
 
SANZIONI Ai sensi dell’art. 52, 1° comma, del D.Lvo n. 22/1997 e successive modificazioni, chiunque non effettua la comunicazione di cui all’articolo 11, comma 3 (MUD), ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Per effetto della Legge 24-11-1981, n. 689, art. 16, la sopracitata sanzione amministrativa pecuniaria viene quantificata in Lire 10 milioni (doppio del minimo o 1/3 del massimo).         
Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25-1-94, n.70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
Per effetto della Legge 24-11-1981, n.689, art. 16, la sopracitata sanzione amministrativa pecuniaria viene quantificata in Lire 100.000 (doppio del minimo o 1/3 del massimo).
Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dall’amministratore.
Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all’articolo 15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
Se le indicazioni di cui sopra sono formalmente incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. La stessa pena si applica nei casi di mancata conservazione o di mancato invio alle autorità competenti dei registri di cui all’articolo 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all’articolo 15.


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