IVA – ESENZIONE DEGLI INTERESSI RISARCITORI STABILITI DA UN LODO ARBITRALE
IVA – ESENZIONE DEGLI INTERESSI RISARCITORI STABILITI DA UN LODO ARBITRALE IVA – ESENZIONE DEGLI INTERESSI RISARCITORI STABILITI DA UN LODO ARBITRALE
(Min. finanze, Ris. 7/3/00, n. 24/E)
Sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA le somme corrisposte da una ASL ad un’impresa di costruzione a titolo esclusivamente risarcitorio nonchè per rivalutazione monetaria sul risarcimento danni e per relativi interessi, stabilite da un lodo arbitrale e dovute in conseguenza di un ritardo nella stipulazione del contratto di appalto per la costruzione di un ospedale.
Lo ha chiarito il Ministero delle finanze, precisando che, invece, rientrano nella base imponibile le somme configurate dallo stesso lodo come riconoscimento di maggiori oneri e relativa rivalutazione monetaria dovuti dall’Azienda sanitaria a causa delle modifiche apportate all’attività di progettazione.
L’individuazione della causa per la quale le somme devono essere corrisposte è rilevante per determinare il corretto trattamento fiscale da applicare agli effetti dell’IVA.
Infatti, ai fini IVA la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente (art. 13, comma 1, D.P.R. n. 633/1972).
Mentre devono ritenersi escluse dal computo della base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente (art. 15, numero 1, D.P.R. n. 633/1972).
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