01.01.2000 - ambiente

NORMATIVA RELATIVA ALLA CESSAZIONE DELL’IMPIEGO DELL’AMIANTO

NORMATIVA RELATIVA ALLA CESSAZIONE DELL’IMPIEGO DELL’AMIANTO NORMATIVA RELATIVA ALLA CESSAZIONE DELL’IMPIEGO DELL’AMIANTO

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22.10.1999, n.249 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Sanità del 20 agosto 1999 che amplia le normative e le metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dalla legge 27 marzo 1992, n.257 recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
L’art.2 del provvedimento stabilisce – attraverso un allegato tecnico (all.2) – le modalità con cui devono essere effettuati i rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento amianto.
In sostanza nell’allegato tecnico vengono ulteriormente dettagliati alcuni aspetti tecnici già definiti nel D.M. 6.9.1994.
La tecnica dell’incapsulamento è un intervento di bonifica di materiali contenenti amianto da utilizzare per:
– materiali integri suscettibili di danneggiamento;
– materiali danneggiati qualora la superficie danneggiata abbia una estensione superiore al 10% dell’intera area del manufatto.
In entrambi i casi bisognerà verificare che il manufatto da bonificare sia idoneo a sopportare il peso dell’incapsulante.
Il decreto definisce, inoltre, le modalità di ottenimento – da parte dei produttori di rivestimenti incapsulanti – dell’attestazione di conformità rilasciata dai laboratori autorizzati.Al fine di una migliore informativa si riepiloga di seguito quali sono gli obblighi dei committenti e delle imprese esecutrici di interventi di incapsulamento sui manufatti di cemento-amianto.
Il committente deve:
– appaltare i lavori ad impresa con idonei requisiti;
– richiedere al fornitore l’attestazione di conformità del rivestimento incaspulante;
– redigere la notifica preliminare da inviare all’organo di vigilanza territorialmente competente (art.11, comma 1 lettera c) del D.Lgs.494/96);
– richiedere all’impresa esecutrice l’attestazione della conforme esecuzione dei lavori;
– attuare il programma di controllo e di manutenzione.
L’impresa esecutrice deve:
– attuare tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in conformità ai suoi obblighi;
– presentare il piano di lavoro all’organo di vigilanza ai sensi dell’art.34 del D.Lgs.277/91;
– rilasciare al committente l’attestazione della conforme esecuzione dei lavori.
L’art.3 del decreto – attraverso l’allegato 3 – fornisce i criteri di scelta dei dispositivi di protezione individuali per le vie respiratorie.
Il decreto stabilisce che per lavorazioni saltuarie alle quali non sia associato un elevato rilascio di fibre (è il caso di lavori di rimozione di lastre di amianto-cemento svolto con opportune precauzioni tipo bagnare, non frantumare, non utilizzare utensili ad alta velocità di rotazione, ecc.)l’uso di una semimaschera con filtro P3 offre sufficienti garanzie anche in relazione ad eventuali imprevisti che possano provocare significative – ma temporanee – concentrazioni di fibre di amianto nell’ambiente.


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