01.11.1999 - economia

PRIVACY – NUOVE AUTORIZZAZIONI

PRIVACY – NUOVE AUTORIZZAZIONI PRIVACY – NUOVE AUTORIZZAZIONI
(Garante per la tutela dei dati personali, Provv. 29/9/99, nn. da 1/1999 a 7/1999)

Il Garante della privacy ha rilasciato nuove autorizzazioni generali, con efficacia dal 1° ottobre 1999 fino al 30 settembre 2000, relative al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, dei dati sullo stato di salute e la vita sessuale. Altre autorizzazioni riguardano il trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni; dei liberi professionisti; delle imprese che svolgono attività bancarie, creditizie, assicurative, di gestione di fondi o del settore turistico o del trasporto; di soggetti che svolgono sondaggi e ricerche, attività di elaborazione dati e selezione del personale, nonché da parte degli investigatori privati.
L’Autorità ha, inoltre, rilasciato una nuova autorizzazione generale per il trattamento di dati di carattere giudiziario da parte di privati, enti pubblici e soggetti pubblici (cfr. Provv. n. 10/1999, come integrato dai Provv. 3 giugno 1999 e 9 settembre 1999).
Il rinnovo consente alle diverse categorie di soggetti interessati di non dover richiedere apposite autorizzazioni caso per caso, in quanto è sufficiente osservare le prescrizioni contenute nei provvedimenti generali.
Il 30 settembre scorso sono, infatti, scaduti i termini di efficacia di tali provvedimenti a carattere generale che l’Autorità ha rilasciato nei confronti di diverse categorie di soggetti che, per ragioni di lavoro o di ufficio, utilizzano alcuni dati di carattere giudiziario e sensibile.

Modifiche
In generale, le nuove autorizzazioni non contengono mutamenti sostanziali (soprattutto per quelle relative al trattamento dei dati sensibili da parte delle imprese che svolgono attività bancarie, creditizie, assicurative, di gestione di fondi o del settore turistico e degli investigatori privati – cfr. rispettivamente provv. nn. 5/1998 e 6/1998), ad eccezione di alcune lievi modifiche determinate dall’emanazione dei seguenti decreti legislativi:
– trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici (D.Lgs. n. 135/1999);
– individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali effettuato con o senza strumenti elettronici o automatizzati (D.P.R. n. 318/1999);
– trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica (D.Lgs. n. 281/1999);
– garanzia della riservatezza dei dati personali in ambito sanitario (D.Lgs. n. 282/1999).

Richiesta
L’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili e giudiziari è rilasciata, di regola, senza richiesta di parte, solo nei casi di trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro e di trattamento di tali dati per associazioni e fondazioni.
In tutti gli altri casi, l’autorizzazione può essere rilasciata anche senza richiesta di parte.

Rapporti di lavoro
Nel provvedimento che riguarda i rapporti di lavoro, il trattamento dei dati sensibili non è più previsto per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e per garantire le pari opportunità (cfr. Provv. n. 1/1998).

Stato di salute
Nel provvedimento che concerne il trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, l’autorizzazione è concessa agli organismi e alle case di cura private e ogni altro soggetto con il consenso (non più necessariamente scritto) degli interessati. Inoltre, l’autorizzazione è rilasciata oltre ai soggetti previsti l’anno scorso, anche alle persone fisiche e giuridiche e ad altri organismi, limitatamente ai dati dei beneficiari, dei donatori e alle operazioni indispensabili all’effettuazione di trapianti di organi e tessuti e donazioni di sangue (cfr. Provv. n. 2/1998).

Associazioni e fondazioni
Nei provvedimenti sul trattamento dei dati sensibili da parte di associazioni e fondazioni e dei liberi professionisti, quest’anno è previsto che l’autorizzazione può essere rilasciata anche per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi in materia (cfr. rispettivamente Provv. nn. 3/1998 e 4/1998).


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