01.10.1999 - tecnica

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Sulla gazzetta ufficiale del 14 agosto 1999 e’ stato pubblicato il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 5 agosto 1999 “modificazione al decreto ministeriale 9-1-1996 contenente norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso  e per le strutture metalliche”.
Le modifiche contenute riguardano i punti 2.2.8.3 e 2.3.3.3 del decreto 9 gennaio 1996, sui controlli a cui devono essere sottoposti gli acciai, rispettivamente per cemento armato normale e precompresso, provenienti dall’estero.
Tali acciai era stabilito dovessero essere sottoposti ai controlli previsti rispettivamente ai punti 2.2.8.2 e 2.3.3.1/2.3.3.2, con l’eccezione dei prodotti provenienti da Paesi della Comunita’ economica europea nei quali fosse in vigore una certificazione di idoneita’ tecnica riconosciuta dalle rispettive Autorita’ competenti. In tal caso il produttore poteva inoltrare domanda al Ministero dei lavori pubblici per ottenere il “trattamento all’equivalenza” della procedura adottata nel paese di origine.
Il D.M. 5 agosto ’99 prevede, invece, che la procedura del “trattamento all’equivalenza”, oltre che ai prodotti provenienti da Paesi della Comunita’ economica europea, sia estesa anche ai prodotti provenienti dagli Stati ai quali si applica l’accordo SEE (Spazio Economico Europeo) sulla libera circolazione delle merci.
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 5 agosto 1999
Modificazioni al decreto ministeriale 9 gennaio 1996 contenente norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
….omissis….

Decreta:
Al secondo capoverso del punto 2.2.8.3 “Prodotti provenienti dall’estero” relativo all’acciaio per cemento armato, dopo la locuzione “Per i prodotti provenienti da paesi della Comunita’ economica europea” viene aggiunta la frase “o dagli Stati ai quali si applica l’accordo SEE”.
Al secondo capoverso del punto 2.3.3.3 “Prodotti provenienti dall’estero” relativo all’acciaio per cemento armato precompresso, dopo la locuzione “Per i prodotti provenienti da Paesi della Comunita’ europea” viene aggiunta la frase “o dagli Stati ai quali si applica l’accordo SEE”.


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