TASSA SULLE SOCIETA’ – DISCIPLINA DEI RIMBORSI
TASSA SULLE SOCIETA’ – DISCIPLINA DEI RIMBORSI TASSA SULLE SOCIETA’ – DISCIPLINA DEI RIMBORSI
(Min. finanze, Circ. 23/9/99, n. 192/E)
Il Ministero delle finanze ha disciplinato la fase relativa al pagamento dei rimborsi della tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione nel registro delle imprese per i quali si sono concluse le operazioni di liquidazione delle istanze (art. 11, legge n. 448/1998 e circ. n. 106/E del 1999).
Il Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate, sulla base dei dati emersi dalla validazione delle istanze curata dagli Uffici, forma gli archivi magnetici centralizzati necessari allo svolgimento della procedura e cura la formazione degli elenchi di rimborso distinti per Ufficio finanziario competente, per modalità di pagamento del rimborso e per mese di formazione degli elenchi stessi.
I rimborsi per i quali il contribuente ha indicato correttamente le coordinate bancarie, mediante l’apposito modello, sono estinti tramite accreditamento in conto corrente bancario.
I rimborsi per i quali non è stata presentata la richiesta di accreditamento in conto corrente bancario e quelli per i quali il codice ABI e/o il CAB risultano inesistenti, vengono pagati mediante vaglia cambiario.
I dati dei rimborsi, l’elenco in cui è inserito ciascun rimborso, i dati riepilogativi di ciascun elenco vengono riportati su supporti magnetici distinti per modalità di pagamento (con l’indicazione della data entro la quale, in relazione agli interessi calcolati, devono essere formati gli ordinativi collettivi di pagamento) ed inviati alla Banca d’Italia.
Questa, entro trenta giorni dalla ricezione, redige gli elenchi dei rimborsi, distintamente secondo le modalità di effettuazione, e li trasmette al Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate.
In base ai prospetti riepilogativi degli elenchi di rimborso, il Centro Informativo predispone gli ordinativi collettivi di pagamento distintamente per i rimborsi da estinguere tramite vaglia cambiario e per quelli da estinguere tramite accreditamento in conto corrente bancario sulla base dell’apposito decreto ministeriale.
L’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero delle finanze, ricevuti il decreto e gli ordinativi collettivi di pagamento, effettua i controlli di competenza e trasmette gli ordinativi collettivi di pagamento alla Banca d’Italia.
La Banca d’Italia procede all’estinzione degli ordinativi ricevuti mediante commutazione degli stessi in vaglia cambiari non trasferibili.
Alla spedizione dei vaglia provvede direttamente la Sezione della Banca d’Italia di Roma-Tuscolano entro sei mesi dalla data di emissione degli ordinativi collettivi di pagamento, accludendo nella stessa busta un modulo che riporta, oltre alla denominazione e all’indirizzo del beneficiario, l’indicazione della causale del rimborso con riferimento ai periodi d’imposta per il quale viene eseguito, il numero identificativo dell’elenco nel quale il rimborso risulta incluso e i dettagli degli importi dei vaglia.
I vaglia cambiari per qualsiasi causa non recapitati, e restituiti dal servizio postale alla Banca d’Italia, sono estinti d’ufficio. Le liste contenenti gli estremi dei vaglia non recapitati in corrispondenza di ciascun elenco di rimborso sono trasmesse al Centro informativo del Dipartimento delle entrate, il quale, sulla base delle informazioni ricevute, comunica agli Uffici finanziari competenti gli estremi dei vaglia cambiari non recapitati, onde consentire il pagamento con procedura manuale dei relativi rimborsi.
La Banca d’Italia procede all’estinzione degli ordinativi di pagamento in conto corrente ricevuti mediante accreditamento in conti correnti accentrati presso la stessa a favore delle banche, con i seguenti tempi:
– entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione degli ordinativi diretti trasmette i supporti magnetici ricevuti dal Centro Informativo all’apposita società di servizio, che cura la trasmissione delle relative informazioni al sistema bancario avvalendosi di una specifica procedura;
– il decimo giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordinativi provvede all’estinzione degli stessi ed al riconoscimento degli importi spettanti alle banche sui rispettivi conti accentrati;
– il quinto giorno lavorativo successivo a quello di riconoscimento delle somme da parte della Banca d’Italia, le banche, sulla base delle informazioni ricevute dalla società di servizio e delle proprie evidenze, effettuano l’accreditamento dei rimborsi nei conti correnti dei beneficiari.
Le banche comunicano l’avvenuto accredito al contribuente sull’estratto conto, con l’indicazione della causale del rimborso, delle somme accreditate distintamente per rimborso ed interessi, nonche’ della relativa annualità.
Le somme non accreditate nei conti correnti dei beneficiari per cessazione del rapporto di conto o per qualsiasi altro motivo vanno trattenute dalle banche, per un periodo di sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza prevista per l’accreditamento a favore delle banche; presso la medesima filiale indicata dal contribuente.
Decorso infruttuosamente tale termine, la direzione generale della banca deve riversare le somme non corrisposte agli interessati presso la sezione di tesoreria territorialmente competente, chiedendo l’emissione di una quietanza d’entrata mod. 121-T. La sezione di tesoreria rilascia l’originale e l’estratto delle quietanze alla banca versante.
Quest’ultima trasmette con periodicità non superiore a trenta giorni al Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate l’estratto della quietanza rilasciata dalla Tesoreria, una nota riepilogativa contenente il codice fiscale e la denominazione del beneficiario, il tipo di rimborso, il capitale, gli interessi e l’annualità relativa.
Anche in questo caso il Centro Informativo del Dipartimento delle entrate, sulla base delle informazioni ricevute, comunica agli Uffici finanziari competenti gli estremi degli accreditamenti in conto corrente bancario non andati a buon fine, onde consentire il pagamento con procedura manuale dei relativi rimborsi.
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