01.09.1999 - comunicazioni

DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI

DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI

Sulla G.U. n. 149 del 28 giugno 1999 è stata pubblicata la legge 25 giugno 1999 n. 205, recante “Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario”.
La depenalizzazione, che consiste nell’applicazione del regime amministrativo in luogo di quello penale al fine di sanzionare determinati illeciti, dovrà essere attuata tramite decreti legislativi.
Per quanto di interesse del settore, si segnala che la legge prevede, all’articolo 7, comma 1, lett. c), la trasformazione in illecito amministrativo del reato punito con ammenda non inferiore a lire duecentomila dall’articolo 676 comma 1 del Codice Penale, sulla rovina di edifici od altre costruzioni. Il provvedimento attuativo della depenalizzazione dovrà comminare a chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio od altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire centomila e non superiori a lire due milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti.
Sempre nell’ambito dell’art. 7, comma 1, alla lett. d) nr. 12), la legge prevede la trasformazione in illecito amministrativo anche del reato di cui all’articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934), sulla necessità del rilascio della licenza di abitabilità degli immobili.
Nella specie il provvedimento stabilisce che, nell’attuazione della delega, il Governo dovrà prevedere sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire duecentomila e non superiori a lire cinque milioni (art. 7 c.1. lett. d).
Relativamente al settore dell’autotrasporto segnaliamo che l’art. 5, lett. a),c),d) trasforma in sanzione amministrativa pressochè tutte le infrazioni al codice della strada sanzionate penalmente (restano escluse dalla depenalizzazione, ad esempio, la guida in stato di ebbrezza, ovvero sotto l’effetto di stupefacenti). L’entità della sanzione amministrativa sarà compresa tra 1,5 e 18 milioni. Quanto alla legge 298 del 1974 sull’autotrasporto merci le norme soggette alla depenalizzazione sono quelle relative all’esercizio dell’attività di autotrasporto per conto terzi da parte di soggetto non iscritto all’albo ovvero sospeso (art. 26: sanzioni dell’art. 348 c.p. e per il committente del trasporto ammenda da 500.000 a 1.000.000 di lire, sequestro della merce con eventuale confisca) e trasporto abusivo ovvero in violazione alle condizioni e limiti indicati nella licenza o dell’autorizzazione (art. 46 : reclusione da 1 a 6 mesi, multa da 200.000 a 600.000 lire, sequestro del veicolo). Per queste fattispecie la delega prevede una sanzione amministrativa compresa tra 3 e 30 milioni.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941